Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19274 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. I, 07/07/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 07/07/2021), n.19274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12302/2015 proposto da:

Banco Popolare Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pierluigi da

Palestrina n. 63, presso lo studio dell’avvocato Contaldi Mario,

rappresentato e difeso dall’avvocato Grillo Brancati Bruno, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare

Federici n. 2, presso lo studio dell’avvocato Alessandrini Maria

Concetta, rappresentato e difeso dagli avvocati Di Bellucci

Giuseppe, Di Tuoro Mario, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 156/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Banca popolare di Verona citò, innanzi al Tribunale di Napoli, A.S. ed A. proponendo azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., riferita al contratto di compravendita di un immobile. Nella contumacia di A.S., si costituì in giudizio A.A.: interrotto il giudizio per il decesso del procuratore di A.A., intervenne la riassunzione ad opera della Banca ed il Tribunale, rimasti contumaci i convenuti, accolse la domanda revocatoria e dichiarò l’inefficacia ex art. 2901 c.c., dell’atto di compravendita intercorso tra A.S. ed A. con scrittura privata autenticata per notar G.P. di Napoli in data 12/12/2001.

Per quanto interessa il presente giudizio, la Corte di appello di Napoli, investita del gravame, ha dichiarato la nullità della notificazione dell’atto di riassunzione nei confronti di A.A. nel giudizio di primo grado e ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

La Banca ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi. Ha replicato con controricorso A.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per carenza dei requisiti ex art. 132 c.p.c., n. 4, manifesta illogicità risolventesi nella carenza di motivazione nel punto in cui la Corte di appello ha ritenuto che la precedente notifica ex art. 140 c.p.c., non si era perfezionata.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per carenza dei requisiti ex art. 132 c.p.c., n. 4 e manifesta illogicità e carenza di motivazione in merito alla dichiarazione di nullità della notifica ex art. 143 c.p.c., in conseguenza del contrasto tra le attestazioni relative alla notificazione ex art. 140 c.p.c., che avrebbe determinato la necessità di non meglio precisate indagini.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per carenza dei requisiti ex art. 132 c.p.c., n. 4 e manifesta illogicità e carenza di motivazione in merito alla dichiarazione di nullità della notifica ex art. 143 c.p.c., in conseguenza della documentazione prodotta dall’appellante A.A..

2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

2.2. Osserva la Corte che la notificazione va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile.

La notifica di un atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tre formalità: i) il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; ii), l’affissione dell’avviso dell’eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario; iii) l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la “notizia” del deposito dell’atto nella casa comunale: il perfezionamento della notifica così effettuata richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in caso di omissione di uno di tali adempimenti, restando, peraltro, tale nullità sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale (Cass. n. 11713 del 27/05/2011; cfr. anche Cass. n. 19772 del 02/10/2015; Cass. n. 23921 del 29/10/2020).

2.3. A ciò va aggiunto che, con la sentenza n. 3 del 2010 della Corte Costituzionale (anteriore alla sentenza d’appello oggetto del ricorso in esame), è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, con il decorso di dieci giorni dalla relativa spedizione; per effetto di tale pronuncia, la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.

E’ quindi necessario che il notificante comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione (Cass. n. 7809 del 31/3/2010): quindi, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo; difatti, l’avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. n. 2683 del 30/01/2019), con l’effetto che, nel caso in cui l’agente postale abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario al suo indirizzo di residenza, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune e che ricorra una irreperibilità assoluta, la notificazione validamente prosegue secondo il procedimento dettato ex art. 140 c.p.c..

Da tali principi si evince, con evidenti ricadute anche sul caso in esame, che la ricorrenza della attestazione di irreperibilità non è dirimente per valutare la correttezza della modalità notificatoria seguita, essendo necessario comprendere dalla complessiva attività svolta ed attestata dal soggetto notificatore se l’irreperibilità corrisponda ad una temporanea assenza, rendendo doverosa l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 140 c.p.c., ovvero – all’esito delle doverose ricerche – se corrisponda ad una irreperibilità assoluta, alla quale consegue l’applicazione della disciplina di cui all’art. 143 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8819 del 4/5/2016, in motivazione).

2.4. Come si evince dalla sentenza impugnata (fol.10/11), l’atto di riassunzione venne inoltrato per la notifica tramite ufficiale giudiziario ad A.A., nella residenza risultante dal certificato anagrafico, sita in (OMISSIS). L’ufficiale giudiziario, recandosi presso quell’indirizzo, non avendo reperito il destinatario, nè le persone indicate dal codice di rito come idonee alla consegna dell’atto, procedette con le formalità previste dall’art. 140 c.p.c. e, dunque, mediante l’affissione alla porta dell’abitazione dell’avviso del deposito dell’atto presso la casa comunale e con il successivo invio della raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, l’agente postale incaricato di consegnare la raccomandata a propria volta non reperì A., nè altre persone idoneo alla ricezione e compilò la cartolina di ritorno attestando la irreperibilità del destinatario. Quindi, su richiesta del difensore della Banca, il giudice autorizzò la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

2.5. Sulla scorta di tale accertamento, la Corte distrettuale ha affermato che la notifica ex art. 140 c.p.c., non poteva ritenersi perfezionata perchè, ex Corte Cost. n. 3 del 2010, era necessario il ricevimento della raccomandata, che nel caso di specie non vi fu, mentre non valeva far riferimento ai dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, cui pure si riferiva la pronuncia della Consulta, dal momento che nel caso di specie era pacifico che la raccomandata non era stata recapitata ad A..

Esaminata, quindi, la notificazione successivamente eseguita nelle forme dell’art. 143 c.p.c., la Corte distrettuale la ha ritenuta nulla per il mancato espletamento delle ricerche per accertare l’effettiva irreperibilità assoluta dell’ A., irreperibilità che la Corte di appello ha escluso in forza della contestazione compiuta dall’ A., mediante la produzione del certificato anagrafico e la dimostrazione della effettiva ricezione di posta, presso l’indirizzo in questione, in epoca antecedente e successiva alla notificazione ex art. 140 c.p.c., di cui si discute.

2.6. Ne consegue che la decisione impugnata risulta contraddittoria, alla luce dei principi prima rammentati, laddove erroneamente ha escluso l’avvenuto perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c., allo scadere del periodo di compiuta giacenza, nonostante l’accertato espletamento di tutti gli incombenti richiesti per tale modalità di notificazione ed in assenza dell’accertamento della irreperibilità assoluta di A.A., e va cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese anche della presente fase.

3. Restano assorbiti i motivi secondo e terzo.

4. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi espressi, dovendo anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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