Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19274 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/08/2017, (ud. 12/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27745/2012 proposto da:

W.S.A., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANNI LANZINGER, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

TIS TECHNO INNOVATION SOUTH TYROL S.C.P.A., C.F. (OMISSIS), già TIS

TECHNO INNOVAZION SUDTIROL K.A.G., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PALUMBO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO

ASCIONI, ADRIANO ABATE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2012 della CORTE D’APPELLO TRENTO –

SEZ.DIST. DI BOLZANO, depositata il 19/05/2012 R.G.N. 60/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LANZIGER GIANNI;

udito l’Avvocato ABATE ADRIANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 29 maggio 2012, la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bolzano, rigettava la domanda proposta da W.S.A. nei confronti della TIS Techno Innovation Sudtirol K.A.G., avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, formalizzato con un contratto di lavoro autonomo relativamente al periodo 1.9.2006/31.8.2007 ma di fatto proseguito oltre la prevista scadenza fino al 14.3.2008 e la declaratoria di illegittimità del recesso intimatole in quest’ultima data con applicazione della tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18, o, in subordine, dell’indennità di cui alla L. n. 108 del 1990, art. 1.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, da un lato, non provata la subordinazione, valutata, stante l’irrilevanza degli indici sintomatici, esclusivamente in relazione alla ricorrenza dell’elemento essenziale della soggezione al potere direttivo del datore, dall’altro, qualificabile, sul piano formale e sostanziale, il rapporto come collaborazione a progetto e, pertanto, il rapporto stesso legittimamente cessato per il recesso intimato, stante l’irrilevanza del suo protrarsi oltre la scadenza per l’inoperatività della conversione in contratto di lavoro subordinato D.Lgs. n. 276 del 2003.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la W., affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso la Società. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale disatteso il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in relazione alla qualificazione del rapporto in termini di parasubordinazione non prospettata in giudizio dalla Società e non fatta oggetto di contraddittorio fra le parti.

Il vizio di contraddittoria motivazione è dedotto dalla ricorrente con il secondo motivo ancora una volta in relazione alla qualificazione del rapporto come parasubordinato operata dalla Corte territoriale in motivazione, in contrasto con quanto, a detta della ricorrente, emergerebbe dal dispositivo dell’impugnata sentenza.

Il vizio di motivazione è ulteriormente dedotto nel terzo motivo in relazione all’incongruità logica del giudizio espresso dalla Corte territoriale circa la non ravvisabilità nella specie della subordinazione.

Ancora un vizio di motivazione è prospettato nel quarto motivo per aver la Corte territoriale, in sede di accertamento dell’effettiva volontà negoziale delle parti, valutata anche alla stregua della sua successiva esecuzione, condotto il medesimo, discostandosi dal nomen iuris dedotto in contratto dalle parti ed omettendo il ricorso agli indici sintomatici della subordinazione.

Con il quinto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61,62 e 69, in una con il vizio di motivazione, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto e l’incongruità logica della statuizione con la quale la Corte territoriale si pronunzia per la regolarità formale del contratto qualificato a progetto pur a fronte dell’asserita insussistenza di tale requisito ed a prescindere dal protrarsi della sua durata oltre la prevista scadenza.

I cinque motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, atteso che, esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui al primo motivo, per essere la qualificazione giuridica del rapporto questione di competenza del giudice, il relativo giudizio è stato condotto dalla Corte territoriale, in consonanza con l’orientamento accolto da questa Corte, con riferimento agli elementi identificativi della subordinazione (con particolare riferimento alla soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore) cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel quarto motivo, ha correttamente riconosciuto rilievo prioritario rispetto agli indici che, pur rivestendo valore sintomatico della natura subordinata del rapporto, tuttavia risultano compatibili con una prestazione di lavoro autonomo, derivandone, sulla base di un iter argomentativo da ritenersi, diversamente da quanto la ricorrente assume con le peraltro generiche censure di cui al secondo ed al terzo motivo, scevro da qualsiasi vizio logico e giuridico, il convincimento della non ravvisabilità nella specie della subordinazione e, di contro, della riferibilità del rapporto alla figura della collaborazione coordinata e continuativa qualificata dalla riconducibilità ad un progetto (identificato nello svolgimento della specifica attività di consulenza commessa alla ricorrente, conclusione di cui la ricorrente contesta la legittimità, del resto in modo apodittico, sostenendo l’essere quell’attività connessa alla realizzazione del fine produttivo), progetto, a sua volta, considerato, con argomentazione qui neppure fatta oggetto di specifica impugnazione, idoneo a legittimare il protrarsi della collaborazione anche oltre il termine originariamente convenuto, con conseguente esclusione dell’applicabilità della conversione del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 69, comma 1.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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