Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19273 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.P. IN PROPRIO, quale procuratore antistatario di:

F.A., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO, 24/D, presso lo studio

dell’avvocato DELUIGI TESTI ANGELA, che li rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15818/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 06/07/2009 r.g.n. 7787/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza 30 luglio 2009, n. 15818 questa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 7 marzo 2005, la quale – in accoglimento dell’appello proposto dall’avv. P.P., in proprio e quale procuratore antistatario di F.A. e degli altri indicati in epigrafe – respingeva le opposizioni dell’INPS agli atti di precetto notificatigli rilevando che, avendo esse ad oggetto non il diritto del creditore ad agire in via esecutiva, ma un vizio formale del precetto, non erano state proposte nel termine di decadenza di cinque giorni previsto dall’art. 617 cod. proc. civ. per le opposizioni agli atti esecutivi.

Nella suddetta sentenza questa Corte si uniformava ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l’opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine – previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30) – di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi, atteso che la disposizione citata pone un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l’esecuzione forzata non può essere intrapresa. Pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l’inscindibile dipendenza del precetto dall’efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato. Conseguentemente la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all’esecuzione forzata e integra un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, non concernendo solo le modalità temporali dell’esecuzione stessa. Tale lettura della norma di cui al citato D.L. n. 669 del 1996, art. 14 è confermata dalla norma interpretativa introdotta con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, che ha sancito il divieto di procedere alla notifica del precetto prima del decorso del suindicato termine (vedi, per tutte: Cass. 20 settembre 2006, n. 20330; Cass. 14 ottobre 2005, n. 19966).

Il ricorso dell’INPS veniva, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata.

La causa veniva decisa nel merito con: a) accoglimento delle opposizioni; b) dichiarazione di nullità dei precetti opposti dall’INPS;

c) condanna dei “ricorrente” alle spese dell’intero processo, specificamente liquidate sia in motivazione sia nel dispositivo.

2. Per la revocazione della suddetta sentenza di questa Corte l’INPS propone ricorso, con un unico motivo, chiedendo altresì che, revocata la sentenza stessa, venga disposta la correzione dell’errore materiale, a suo dire, consistente nella disposta condanna alle spese e agli oneri processuali del “ricorrente”, anzichè del “controricorrente”.

3 – Resiste, con controricorso, l’avv. P.P., in proprio e quale procuratore antistatario di F.A. e degli altri indicati in epigrafe, sostenendo che nella fattispecie non è configurabile Terrore revocatorio, in quanto si denuncia un vizio della sentenza che investe direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico.

Infatti, l’errore sull’attribuzione delle spese processuali non si configura come semplice errore percettivo, ma è un errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa e applicativa delle norme di diritto da parte del Collegio giudicante (viene citata: Cass. 18 maggio 2006, n. 11657).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente chiede la revocazione della sentenza di questa Corte 30 luglio 2009, n. 15818, ovvero la correzione dell’errore materiale che inficerebbe la sentenza stessa, nella quale è stata condannata al pagamento delle spese processuali la parte dichiarata totalmente vittoriosa in cassazione, cioè l’INPS che era anche il “ricorrente” nel giudizio di legittimità.

2- Per una migliore comprensione delle censure appare opportuno ricordare che, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte.

a) in tema di impugnazioni civili, mentre l’errore del giudice che si estrinseca nell’erronea manifestazione della volontà – di tipo ostativo – è rimediabile in sede di correzione, l’errore-vizio rileva o come errore di valutazione (o vizio logico), denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n 5, ovvero come errore revocatorio, consistente, ove commesso dalla Corte di cassazione, nell’erronea percezione degli atti di causa (e in particolare nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), sempre che l’evento su cui cade l’errore non abbia costituito un punto controverso in ordine al quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunziato, come si desume dall’art. 391 bis c.p.c. e dall’art. 393 c.p.c., comma 1, n. 4, (vedi, per tutte: Cass 13 aprile 2005, n. 7647; Cass. 28 giugno 2005, n. 13915, Cass. 21 aprile 2006, n. 9396);

b) la procedura di correzione dell’errore materiale, prevista dall’art. 391-bis cod. proc. Civ., anche per le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, va tenuta distinta dalla revocazione per errore di fatto, in quanto la prima suppone l’esattezza della decisione giudiziale, nonostante l’erroneità dei dati indicati, mentre la seconda presuppone l’erroneità del decisum derivante da una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice (vedi, per tutte: Cass. 2 agosto 2004, n. 14799);

c) la revocazione per errore di fatto va tenuta distinta dalla procedura di correzione degli errori materiali, pure prevista dall’art. 391-bis cod. proc. civ. per le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, in ragione della loro diversa natura. Infatti, la revocazione per errore di fatto presuppone l’erroneità del decisum, per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice, mentre la “correzione” suppone l’esattezza della decisione giudiziale, nonostante l’erroneità dei dati indicati (Cass. 17 gennaio 2003, n. 657, Cass. 2 agosto 2004, n. 14799);

d) in altri termini, la configuratabilità degli errori di fatto rilevanti ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità (vedi per tutte: Cass. 15 luglio 2009, n. 16447; Cass. SU 23 gennaio 2009, n. 1666);

e) tale situazione, ovviamente, può verificarsi anche con riferimento al capo della decisione della sentenza della Corte di cassazione riguardante il riparto delle spese processuali (vedi, per tutte: Cass. 28 giugno 2005, n. 13915; Cass. 20 dicembre 2002, n. 18152);

f) però, anche in questo caso, va rispettato il principio secondo cui a norma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico- giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico- giuridica (Cass. 18 febbraio 2009, n. 3935);

g) infatti, a seconda dei casi, l’errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 cod. proc. Civ., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Cass. 18 ottobre 2010, n. 21012);

h) conseguentemente, si è più volte affermato che il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere ai disposto dell’art. 91 cod. proc. civ. e così condannare al pagamento delle spese processuali il soccombente, inverta il nome di questo con quello del vincitore, reca in sè un errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o lapsus calami ed è pertanto correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-ter cod. proc. civ. (Cass. SU 27 giugno 2002, n. 9438; Cass. 4 maggio 2009, n. 10203).

3- Dai suddetti principi si desume che, nella specie, non ricorre un errore revocatorio, ma un semplice errore materiale suscettibile di correzione in questa sede.

Dalla complessiva lettura della sentenza n. 15818 del 2009 risulta, infatti, evidente che la Corte non è incorsa in alcun errore – vizio, ma ha semplicemente indicato con la parola “ricorrente” la parte condannata al pagamento delle spese, anzichè usare il corretto termine “controricorrente”, per una mera svista.

4- Ne consegue che il ricorso, qualificato come ricorso per correzione di errore materiale, deve essere accolto.

Pertanto, come indicato in dispositivo: alla pagina 3, riga 6, nella motivazione della sentenza della Corte di cassazione 30 luglio 2009, n. 15818, la parola “ricorrente” va sostituita con la parola “controricorrente”.

La stessa sostituzione deve essere operata alla terza riga del dispositivo della suindicata sentenza n. 15818 del 2009 (pagina 3, riga 14).

5. Per quel che riguarda le spese del presente giudizio, il Collegio pur consapevole del consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 cod. proc. civ. che pongono riferimento, per una pronuncia di condanna sulle spese, ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (Cass. SU 27 giugno 2002, n. 9438; Cass. 28 marzo 2008, n. 8103; Cass. 4 maggio 2009, n. 10203; Cass. 8 luglio 1983, n. 591) ritiene, tuttavia, che tale indirizzo nella specie non sia applicabile in quanto il procedimento è stato trattato in pubblica udienza al pari degli altri procedimenti contenziosi.

Nè può valere in contrario il fatto che si sia pervenuti all’epilogo della correzione dell’errore materiale, visto che ciò è avvenuto solo per effetto della qualificazione giuridica data alla fattispecie dal Collegio, in base alla quale è stata esclusa la sussistenza dell’errore revocatorio, pure ipotizzato dall’Istituto attualmente ricorrente.

Peraltro, in considerazione della difficoltà di inquadramento della fattispecie sub judice, si ritiene equo disporre la compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, qualificato il ricorso come ricorso per correzione di errore materiale, lo accoglie.

Per l’effetto così dispone: alla pagina 3, riga 6, nella motivazione della sentenza della Corte di cassazione 30 luglio 2009, n. 15818, la parola “ricorrente” va sostituita con la parola “controricorrente”.

La stessa sostituzione deve essere operata alla terza riga del dispositivo della suindicata sentenza n. 15818 del 2009 (pagina 3, riga 14).

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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