Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19273 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19273 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: PONTERIO CARLA

ORDINANZA

sul ricorso 28467-2013 proposto da:
SOLITO FRANCO C.F. SLTENC64R17L781P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA
MANZI, PAOLA ZIVIANI giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2018
1141

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587,

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.

Data pubblicazione: 19/07/2018

C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,
LELIO MARITATO giusta delega in atti;

nonchè contro

EQUITALIA NOMOS ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 252/2013 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 10/08/2013 R.G.N. 715/2011.

– controricorrente –

R.G. n. 28467/2013

Rilevato:
1. che con sentenza n. 252 depositata il 10.8.2013, la Corte d’appello di
Venezia ha respinto le impugnazioni proposte avverso le sentenze di primo
grado, emesse in procedimenti poi riuniti, di rigetto delle opposizioni ai ruoli e
alle cartelle di pagamento relativi a crediti contributivi vantati dall’Istituto per

2. che la Corte territoriale ha dato atto dell’intervento normativo in corso di
causa, di cui all’art. 12, comma 1, D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del
2010, successivamente qualificato con sentenza della Corte Cost. n. 15 del 2012
come di interpretazione autentica, nel senso della possibile coesistenza di una
duplice iscrizione in Gestioni diverse, separata e commercianti;
3. che ha confermato, in fatto, la ricostruzione del primo giudice quanto allo
svolgimento da parte dell’appellante, socio della s.r.I., di attività lavorativa
commerciale abituale e continuativa all’interno della società;
3. che ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., la censura
mossa dall’appellante, sul criterio di calcolo dei contributi pretesi dall’Inps, in
quanto proposta per la prima volta in appello e la stessa, comunque, infondata
per essere stati richiesti i contributi in misura fissa e non quale percentuale in
base al reddito;
4. che avverso tale sentenza il sig. Solito ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’Inps, anche quale
procuratore speciale della SCCI s.p.a.; che Equitalia Nomos spa è rimasta
intimata;
Considerato:
5.

che col primo motivo di ricorso, il sig. Solito ha dedotto errata

interpretazione delle circolari Inps n. 25 del 1997 e n. 32 del 1999; violazione
della legge n. 426 del 1971 e del TUIR; errata motivazione;
6. che, in particolare, ha censurato la pretesa dell’Inps di equiparare alcuni
soci di s.r.l. esercenti attività di commercio alle società di persone;
7. che ha precisato come i redditi di impresa delle società di capitali siano
unicamente redditi di capitale, cioè profitti prodotti con l’uso del capitale sociale

i

l’iscrizione del sig. Solito, quale socio di s.r.I., alla Gestione commercianti;

R.G. n. 28467/2013

che non danno titolo né obbligo di iscrizione previdenziale, ai sensi degli artt. 6,
comma 1, lett. b), 44, comma 1, lett. e) e 73, comma 1, lett. b) TUIR;
8.

che col secondo motivo di ricorso il sig. Solito ha dedotto errata

interpretazione dell’art. 342 c.p.c., avendo la Corte territoriale ritenuto escluse in
appello le nuove argomentazioni difensive;

ai principi più volte affermati da questa Corte sulla questione oggetto di causa
(cfr. Cass. n. 6392 del 2017; Cass. n. 5690 del 2017; Cass. n. 4440 del 2017;
Cass. n. 15446 del 2016) e che trova il principale riferimento normativo nel D.L.
31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
10. che su tale disposizione sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte,
con sentenza resa in data 8/8/2011, n. 17076, che hanno affermato quanto
segue: “In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome,
l’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 122 del 2010 – che prevede che l’art. 1, comma 208, legge n. 662 del
1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il
principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente,
sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai
coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni
dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge
n. 662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista
l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995 – costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di
interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione
interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto
processo di cui all’art. 6 CEDU – quanto al mutamento delle “regole del gioco” nel
corso del processo – trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa
garantita dall’art. 70 Cost.”;
11. che secondo le Sezioni Unite, la regola espressa dalla norma risultante
dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,)

2

9. che il primo motivo è infondato atteso che la Corte territoriale si è attenuta

R.G. n. 28467/2013

e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.
12, comma 11) è nel senso che l’esercizio di attività di lavoro autonomo,
soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio
di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé
comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS,

12. che, in altri termini, per queste attività, non opera il criterio “semplificante”
(dell’art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio – dell’unificazione della posizione
previdenziale in un’unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un
tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali
da comportare l’iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse
un’unica attività d’impresa, quella “prevalente” – con la conseguenza che unica è
la posizione previdenziale;
13.

che, al contrario, la regola espressa dalla norma risultante dalla

disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica è quella
per la quale il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della
società), soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a
tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa, comporta
l’obbligo della duplice iscrizione;
14. che sono stati così superati i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa
Corte con la sentenza n. 3240 del 2010, così come sono stati superati i dubbi di
legittimità costituzionale e di compatibilità con l’art. 6 della CEDU sollevati con
riferimento alla norma di interpretazione autentica (Corte Cost. n. 15 del 2012);
15. che la sentenza della Sezioni Unite di questa Corte è stata poi seguita da
altre pronunce (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 13446 del 2015; Cass. n. 5444
del 2013) le quali, partendo dall’esatta premessa secondo cui sussiste l’obbligo di
iscrizione e contribuzione sia alla Gestione commercianti che a quella separata
stante l’autonomia delle posizioni, hanno affermato la necessità che per ciascuna
di esse ricorrano i presupposti previsti dalla legge, e cioè che si realizzi una
“coesistenza”

di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e

all’amministrazione societaria;

3

non fa scattare il criterio della “attività prevalente”;

R.G. n. 28467/2013

16. che ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203,
l’iscrizione

alla

gestione

commercianti

è

obbligatoria

ove

ricorrano

congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di
imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri
familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio

e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio
dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n.
5444 del 2013, cit.);
17. che non basta, quindi, lo svolgimento di un’attività lavorativa, di natura
individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza
relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due
requisiti di abitualità e prevalenza;
18. che in relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia opportuno chiarire che
i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l’iscrizione alla
gestione ed il cui onere della prova è a carico dell’Inps, tenuto a provare i fatti
costitutivi dell’obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600
del 2009), devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di
reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle
attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività
aziendale costituente l’oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell’attività
esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con
riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali)
dell’impresa;
19. che questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma,
volta a valorizzare l’elemento del lavoro personale, e, al contempo, ad evitare di
restringere l’area di applicazione dell’assicurazione commercianti, lasciando fuori i
casi in cui l’attività del socio di s.r.I., ancorché rilevante ed abituale, non venga
ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
20. che nella specie la Corte territoriale, con accertamento di fatto congruo ed
esaustivo, ha ricostruito l’attività lavorativa del socio all’interno della società

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per i soci di s.r.I.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità

R.G. n. 28467/2013

come abituale e continuativa, ritenendo integrati i requisiti richiesti ai fini delle
disposizioni esaminate e tale accertamento non è stato oggetto di censura;
21. che la decisione della Corte territoriale è coerente con i richiamati principi,
in quanto l’obbligo contributivo dell’appellante è stato ancorato alla verifica in
fatto dello svolgimento da parte di quest’ultimo di compiti che esulavano da quelli

operativo, che impegnavano il predetto per la durata dell’intera giornata
lavorativa, in assenza di dipendenti, così desumendosi, anche in via presuntiva,
la sussistenza degli indicati requisiti di abitualità e prevalenza;
22.

che il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di

autosufficienza posto che il ricorrente non ha riportato le censure mosse o le
argomentazioni difensive avanzate col ricorso in appello, in tal modo precludendo
a questa Corte l’esame delle stesse, sia ai fini della classificazione e della verifica
di tempestività e sia quanto alla valutazione di fondamento o meno;
23. che le considerazioni svolte portano al rigetto del ricorso, con condanna
del ricorrente al pagamento, nei confronti dell’Inps, delle spese del presente
giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;
24. che non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti di Equitalia
Nomos spa rimasta intimata;
25. che si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1
quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17,
della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, in euro
200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto

propri dell’amministratore, essendo inerenti ad attività di tipo esecutivo ed

R.G. n. 28467/2013

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 15.3.2018

D t sa Enrica D’Antonio

6

Il Presidente

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