Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19273 del 16/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 16/09/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 16/09/2020), n.19273
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22097-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del
Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo
rapp. e dif.;
– ricorrente –
contro
FER S.c.p.A. IN LIQUIDAZIONE (GIA’ CONSORZIO FORTORE ENERGIA), in
persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di
procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti PAOLO PURI ed
ALBERTO MULA, unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla
VIA XXIV MAGGIO, n. 43, presso lo STUDIO PURI BRACCO LENZI &
ASSOCIATI;
– controricorrente /ricorrente incidentale condizionata –
avverso la sentenza n. 1256/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della EMILIA ROMAGNA, depositata l’11/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/10/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.
Fatto
RILEVATO
che la FER S.c.p.A. IN LIQUIDAZIONE (già CONSORZIO FORTORE ENERGIA), in persona del legale rappresentante p.t. (d’ora in avanti, breviter, “FER”), impugnò, innanzi alla C.T.P. di Ferrara, l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Dogane provvide alla ripresa di accise sull’energia elettrica fornita ai propri consorziati relativamente all’anno 2008;
che la C.T.P rigettò il ricorso con sentenza n. 263/05/2016, avverso la quale la FER propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Emilia Romagna; quest’ultima, con sentenza 1256/2016, depositata l’11.4.2017, accolse il gravame rilevando, per quanto in questa sede ancora interessa, come l’esenzione ex citato art. 52, comma 3, spetti anche ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, utilizzata in misura non inferiore al 70% per uso proprio o dei consorziati;
che avverso tale decisione l’AGENZIA ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso la FER, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato e depositando memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che, in via del tutto preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposto dalla FER, difettando, rispetto alle questioni rimaste assorbite in secondo grado, la soccombenza, la quale costituisce il presupposto della impugnazione (cfr., proprio con riferimento al caso di un ricorso incidentale condizionato, Cass., Sez. 2, 5.1.2017, n. 134, Rv. 642189-01);
considerato che con l’unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52), comma 3, lett. b), nonchè della L. n. 1643 del 1962, art. 4, e del D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 2, per avere la C.T.R. erroneamente esteso agli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica l’esenzione dal pagamento delle relative accise;
che il motivo è fondato;
che è sufficiente all’uopo osservare come questa Corte abbia già chiarito, sia pure in tema di addizionale all’imposta sul consumo di energia elettrica D.L. n. 511 del 1998, ex art. 6, conv. con modif. dalla L. n. 20 del 1989, nel testo vigente per il periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, che l’esenzione dall’addizionale predetta, applicandosi espressamente nel caso di esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, non può intendersi riferita anche all’energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 10.5.2019, n. 12444, Rv. 653674-01);
che tale conclusione, per identità di presupposti, preclude dunque – contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R. l’applicazione dell’esenzione dal pagamento dell’accisa ex art. 52, comma 3, lett. b), nel caso – quale quello di specie – di energia proveniente da un consorzio di autoproduzione ed utilizzata non già dal consorzio medesimo, ma dalle imprese aderenti allo stesso, come anche recentemente chiarito da Cass., Sez. 5, 16.10.2019, n. 26146, alla cui ampia motivazione al riguardo (cfr. pp. 6-9) si rinvia, quale precedente specifico sul punto, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;
Ritenuto, in conclusione: a) che il ricorso principale debba essere accolto; b) che il ricorso incidentale condizionato debba essere dichiarato inammissibile; c) che, in conseguenza di quanto precede, la gravata decisione debba essere cassata, con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, affinchè decida la causa e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della FER S.c.p.A. IN LIQUIDAZIONE (già CONSORZIO FORTORE ENERGIA), in persona del legale rappresentante p.t. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,, se dovuto.
PQM
Accoglie il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Per l’effetto cassa la gravata decisione e rinvia la causa alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, affinchè decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della FER S.c.p.A. IN LIQUIDAZIONE (già CONSORZIO FORTORE ENERGIA), in persona del legale rappresentante p.t. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 16 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020