Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19273 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/08/2017, (ud. 12/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24132-2012 proposto da:

K.Y. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MENICACCI,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EDIL IMPIANTI S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALENTO 35, presso lo studio dell’avvocato ROSA ROMANO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3937/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/06/2012 R.G.N. 4506/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso; udito l’Avvocato LOYOLA BENEDETTO per

l’Avvocato ROMANO ROSA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 21 giugno 2012, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da Y.K. nei confronti della Edil Impianti S.r.l., avente ad oggetto la condanna di quest’ultima al pagamento della retribuzione dovutagli per il mese di aprile 2008.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistente il credito vantato, pari all’importo recato dall’ultima busta paga del mese di aprile 2008 non quietanzata dal lavoratore, per essere risultata provata, attraverso la produzione di una quietanza attestante il versamento in assegno di una somma corrispondente all’importo spettante a titolo di TFR e di una ulteriore somma in contanti eccedente il credito azionato, e, perciò, tale da giustificare il ricorso al medesimo documento da parte della Società per contrastare in altro giudizio la pretesa creditoria avanzata dallo stesso lavoratore a titolo di indennità per ferie non godute, l’eccepita estinzione del credito medesimo per intervenuto pagamento ed inammissibile in quanto nuova (per difetto di contestazione dell’importo recato dalla predetta busta paga, tale da presupporre l’acquiescenza alle indicazioni ivi inserite in ordine al numero delle giornate lavorate nel mese) la questione relativa al riconoscimento del credito vantato sulla base della diversa causa petendi, dedotta solo in sede di gravame, data appunto dal maggior numero di giornate lavorative svolte rispetto a quelle indicate dalla Società.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il K., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 e 324 c.p.c. e art. 2733 c.c., lamenta l’erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la sicura imputazione a saldo del debito gravante sulla Società per la retribuzione del mese di aprile 2008 della somma che nella quietanza prodotta dalla Società stessa il ricorrente dichiara di aver da questa ricevuto in contanti.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1199 e 2697 c.c., lamenta la non conformità a diritto della riconosciuta valenza di attestazione di pagamento attribuita dalla Corte territoriale alla dichiarazione rilasciata dal ricorrente con il sottoscritto atto di quietanza.

Rilevata la palese infondatezza del secondo motivo, per non ravvisarsi alcuna violazione di legge nell’attribuzione del valore di quietanza a saldo alla dichiarazione sottoscritta dal ricorrente in calce alla fotocopia dell’assegno recante l’importo corrispondente alla somma poi esposta in busta paga sotto la voce TFR, dichiarazione attestante, in una con l’imputazione appunto a TFR della somma recata dall’assegno, il versamento in contanti di una ulteriore somma, non sussistendo alcun dubbio sul significato da attribuire alla predetta dichiarazione nel senso dell’avvenuta corresponsione dell’intera somma – residuando semmai il diverso problema dell’imputazione a saldo del debito retributivo della somma ricevuta in contanti, problema qui non a caso surrettiziamente riproposto, ma oggetto specifico del primo motivo – analogo rilievo deve formularsi relativamente a quest’ultimo.

In effetti, tutte le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla statuizione resa dalla Corte territoriale circa la plausibilità dell’imputazione della somma in contanti ad estinzione del debito di importo inferiore recato dalla busta paga del mese di aprile del 2008 non quietanzata dal ricorrente, statuizione motivata dalla mancata indicazione da parte del ricorrente stesso di crediti ulteriori, sono basate sull’equivoco su cui, a dispetto di ogni evidenza, gioca il ricorrente, dato dall’essere la somma indicata nella predetta busta paga (somma corrispondente a quella per cui il ricorrente agiva in giudizio) riferibile esclusivamente alla voce stipendio per le giornate lavorate nel mese di aprile del 2008, quando, invece, dalla busta paga in questione, di cui ha puntualmente tenuto conto la Corte territoriale, emerge chiaramente che la somma recata, si ripete pari a quella azionata dal ricorrente, include, oltre allo stipendio di aprile 2008, l’indennità per ferie non godute (per il recupero della quale il ricorrente aveva già agito, vedendosi rigettare la domanda in base alla prova dell’intervenuto pagamento sempre costituita dalla stessa quietanza) ed i ratei di tredicesima, sicchè risulta corretto sul piano logico e giuridico il convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’essere quello recato dalla busta paga predetta l’unico credito vantato dal ricorrente, ed ancora circa l’essere, in base alla busta paga medesima, la somma che il ricorrente aveva con la predetta quietanza dichiarato essergli stata versata in contanti tale da coprire gli importi relativi tanto alla già azionata indennità per ferie non godute quanto allo stipendio dell’aprile 2008 ed infine circa l’essere l’importo recato dalla busta paga alla voce stipendio aprile 2008 corrispondente al dovuto avendo il ricorrente agito per la somma ivi recata, a dimostrazione che l’azione svolta non investiva la contestazione del numero dei giorni lavorati in quel mese, diversamente da quanto il ricorrente ha pure cercato di sostenere, dovendo in quel caso il quantum della domanda risultare più elevato.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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