Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19272 del 29/09/2016

Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 29/09/2016), n.19272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5020/2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO SELMO giusta

procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

S.T., S.G., S.E.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE, 16, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANA FORTE, rappresentati e difesi

dall’avvocato DANIELE MACCARRONE giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2860/2014 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato PAOLO PANARITI;

udito l’Avvocato LUCIANAS FORTE per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’esposizione sommaria dello svolgimento del processo sarà limitata ai soli fatti ancora rilevanti in questa sede.

Nel (OMISSIS) S.G., E.M. e T., vantando nei confronti di C.L. un credito di circa 5.800 Euro risultante da titolo giudiziale, iniziarono l’esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi.

2. L’esecutato propose opposizione ex art. 617 c.p.c.. A fondamento dell’opposizione dedusse l’inesistenza o la nullità del titolo esecutivo, e di conseguenza quella del precetto.

Il Tribunale di Verona con sentenza 12.12.2014 dichiarò tardiva l’opposizione.

3. La sentenza del Tribunale è stata impugnata per cassazione da C.L. con ricorso fondato su quattro motivi.

S.G., E.M. e T. hanno resistito con controricorso, ambo le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. I tre controricorrenti hanno eccepito la tardività del ricorso.

L’eccezione è fondata sul presupposto che la sentenza impugnata è stata notificata a C.L. il 19.12.2014, mentre il ricorso è stato notificato il 10.3.2015.

I controricorrenti ammettono che il ricorrente ha tentato una prima notifica nei termini, non andata a buon fine; ma deducono che di tale infruttuoso tentativo non si dovrebbe tenere conto, la prima notifica fu tentata presso un indirizzo da tempo abbandonato dal difensore dei controricorrenti, sicchè l’errore del notificante non fu incolpevole. Soggiungono che il mutamento del domicilio del difensore risultava “dal timbro sulla memoria ex art. 183 c.p.c. e sulla comparsa conclusionale”.

1.2. L’eccezione è infondata.

Nel caso di trasferimento dello studio professionale del difensore destinatario della notificazione d’un atto di impugnazione, questa Corte ha stabilito ormai da tempo le regole in base alle quali stabilire la tempestività dell’impugnazione stessa, ovvero:

(a) è onere del notificante accertarsi, anche attraverso il ricorso alle banche dati telematiche degli ordini professionali, l’effettivo indirizzo dell’avvocato destinatario della notifica;

(b) l’infruttuoso esito della notifica dell’impugnazione ad un indirizzo non più attuale può essere sanato:

(b1) rinnovando la notificazione entro il termine di decadenza dall’impugnazione, se l’errore fu colpevole;

(b2) rinnovando la notificazione anche oltre la scadenza del termine di decadenza dall’impugnazione, se l’errore del notificante fu incolpevole;

(c) ai fini dell’accertamento della colpevolezza dell’errore commesso dal notificante, rileva la conoscenza del domicilio effettivo del destinatario “comunque acquisita”;

(d) quando l’errore del notificante sia stato incolpevole, questi può procedere autonomamente ad eseguire una seconda notifica, senza attendere l’ordine del giudice;

(f) il felice esito della seconda notifica produce i suoi effetti ex tunc ed evita la decadenza (per l’affermazione di questi principi si veda Sez. U, Sentenza n. 3818 del 18/02/2009, Rv. 607092; in seguito, ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 19060 del 25/09/2015, Rv. 636563).

1.3. Nel caso di specie, i controricorrenti non hanno fornito elementi sufficienti per ritenere che l’errore della prima notificazione fu colpevole.

Essi sostengono che l’avvocato del ricorrente avrebbe potuto agevolmente ricavare il nuovo indirizzo dell’avvocato dei sigg.ri S. dal timbro apposto sulla memoria ex art. 183 c.p.c., da essi depositata nel corso del giudizio di primo grado.

E tuttavia va in contrario osservato che l’apposizione d’un timbro su un atto processuale non è un indice inequivoco dell’avvenuto mutamento nell’elezione di domicilio da parte del cliente, quando “sia mancata un’idonea ed inequivoca comunicazione dell’avvenuto trasferimento” (così Sez. 1, Sentenza n. 12539 del 04/062014, Rv. 631631).

Nè i controricorrenti hanno documentato (pur avendolo dedotto a p. 16 del proprio controricorso) che il nuovo indirizzo del loro difensore era stato al momento della notifica del ricorso debitamente segnalato al Consiglio dell’Ordine e da questo reso ostensibile a chiunque.

2. Inammissibilità del ricorso.

2.1. Il ricorso è inammissibile, per totale inintelligibilità.

L’esposizione del fatto, estesa da p. 4 a p. 21, è una farragine inestricabile ed incomprensibile, nella quale mancano elementi necessari per la comprensione dell’accaduto, ed abbondano per contro elementi di dettaglio. La narrazione non segue un ordine logico nè cronologico; la tecnica scrittoria a dir poco ermetica; manca del tutto qualsiasi sforzo ordinante teso a rendere ostensibile l’accaduto.

2.2. Un ricorso così concepito si pone in contrasto frontale sia col precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, il quale richiede a pena di inammissibilità del ricorso che esso contenga l’esposizione “sommaria” dei fatti di causa; sia, prima ancora, col generale precetto di cui all’art. 156 c.p.c., comma 2, posto che la limpidezza sintattica nella narrazione dei fatti costituisce un requisito minimo essenziale affinchè un ricorso per cassazione possa raggiungere il suo scopo, ovvero mettere la controparte ed il giudice in condizione di comprenderne il senso.

3. La responsabilità aggravata.

3.1. Al presente giudizio, iniziato nel 2014, è applicabile ratione temporis l’art. 96 c.p.c., comma 3, come novellato dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12.

3.2. Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione.

Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto un ricorso nel quale ha esposto i fatti in modo incomprensibile: e già tale circostanza integrerebbe di per sè gli estremi della colpa grave, intesa quale nimia negligentia ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2.

3.3. Tuttavia questa Corte, al fine di provvedere sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dai controricorrenti, e delibati a tal fine i motivi del ricorso (motivi che è stato possibile intendere solo previa lettura della sentenza impugnata e del controricorso, chè altrimenti sarebbero riusciti incomprensibili), rileva come il ricorrente ha in essi sostenuto tesi giuridiche non solo manifestamente infondate, ma addirittura temerarie.

3.4. Ed infatti col primo motivo (comprensibile solo previa lettura del controricorso) il ricorrente ha sostenuto che (non l’introduzione del giudizio di merito, ma) la fissazione dell’udienza di discussione nel giudizio di merito possessorio oltre il 60 giorno dalla pronuncia dell’ordinanza possessoria cautelare comporta l’inefficacia di quest’ultima, e di conseguenza la nullità del titolo esecutivo rappresentato dalla condanna alle spese contenute nel provvedimento di rigetto del reclamo cautelare.

Assunto manifestamente infondato, posto che lo spirare del termine ex 703 c.p.c., non comporta più, dopo la riforma del rito possessorio,la caducazione dell’ordinanza interdittale; e comunque la caducazione non travolgerebbe le spese; ed a tutto concedere la dichiarazione di inefficacia dell’interdetto andrebbe chiesta con le forme di cui al 669 novies c.p.c., e non può essere chiesta in sede di esecuzione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13564 del 16/09/2003, Rv. 566881, per il “vecchio” rito possessorio).

E comunque ed a tutto concedere quel che ha da essere compiuto entro i 60 giorni dall’ordinanza possessoria è l’istanza di fissazione dell’udienza, non certo la fissazione dell’udienza.

3.5. Col secondo motivo il ricorrente ha preteso che una ordinanza pronunciata in sede di reclamo possessorio (e costituente titolo esecutivo) fosse nulla perchè sottoscritta dal solo presidente, mentre in realtà aveva contenuto di sentenza e quindi doveva essere firmata anche dall’estensore. E pretendere che una ordinanza sul reclamo possessorio sia una sentenza è una enormità che si commenta da sè.

3.6. Col terzo motivo (secondo l’interpretazione che appare meno improbabile, ma non può dirsi affatto certa, tanto esso è oscuro) il ricorrente sostiene che l’opposizione da lui proposta ex art. 617 c.p.c., non era tardiva, perchè con essa si intendeva far valere non la nullità del titolo esecutivo, ma la sua “inidoneità attuale ad essere posta in esecuzione”. Distinzione, quella tra “nullità” e “inidoneità a essere posta in esecuzione”, non altrimenti spiegata ed ignota all’ordinamento positivo.

3.7. Col quarto motivo il ricorrente si duole di essere stato condannato dal giudice dell’opposizione ex art. 96 c.p.c., ma è motivo che – se esaminato sarebbe stato ovviamente assorbito dal rigetto degli altri motivi.

3.8. In definitiva, ci troviamo al cospetto d’un ricorrente che risulta:

– avere introdotto sette processi per lo stesso fatto;

– sostenuto tesi giuridiche surreali;

– omesso di eseguire tre provvedimenti giudiziari esecutivi;

– scritto un ricorso incomprensibile.

Da ciò deriva che delle due l’una: o il ricorrente – e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. – ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata (condotta che, ovviamente, l’ordinamento non può consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176 c.c., comma 2) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare.

Il ricorrente va, dunque, condannato ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore delle parti intimate, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.

Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c., nell’importo di Euro 3.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

-) condanna C.L. alla rifusione in favore di S.G., S.E.M., S. e T., in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

-) condanna Luigi Chiamenti al pagamento ex art. 96 c.p.c., in favore di S.G., S.E.M. e S.T., in solido, della somma di Euro 3.000, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.L. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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