Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19272 del 17/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19272
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5540-2018 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
212, presso lo studio dell’avvocato MARIANI TIZIANO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PANNI FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2098/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 03/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA
ROSARIA MARIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal d.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016,
osserva quanto segue:
S.C., medico angiologo libero professionista ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Emilia Romagna n. 2098/12/2017 depositata il 3.7.2017 pronunciata nel giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 20493/16 laddove accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate dichiarando non dovuto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 1998 al 2007.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
1.Col motivo si censura la nullità del procedimento di rinvio per violazione dell’art. 384 c.p.c. ovvero per violazione o erronea interpretazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza di rinvio e comunque violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, per non avere la CTR adeguatamente valutato la natura e la rilevanza dei beni strumentali utilizzati dal contribuente.
La censura non è fondata.
La decisione del giudice regionale è rispettosa dei principi regolativi definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Mediante l’utilizzo di tre studi propri, il contribuente impiega beni strumentali globalmente eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività superando oggettivamente la soglia minima richiesta dalle sezioni unite per l’esonero dalla imposizione fiscale ai fini dell’IRAP (conf. Cass. 16369/2017; Cass. 23838/16, 17569/16, 17742/16, 19011/16; v. 22852/16, 22103/16).
La CTR ha evidenziato che la gestione di più studi professionali caratterizzati da una diversa ubicazione e con essa da una clientela necessariamente diversificata per territorio è possibile solo se ed in quanto l’attività professionale risulti supportata da una organizzazione capace di assicurare continuità e coerenza all’attività medesima. I canoni di locazione e i compensi a terzi per collaborazioni per l’utilizzo delle strutture ambulatoriali costituiscono indici di una organizzazione che necessariamente supera il carattere di costo minore per l’esercizio di una ordinaria attività professionale, così assoggettandola a tributo Irap.
Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.100,00 oltre alle spese prenotate a debito. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019