Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19272 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 10/09/2010), n.19272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4414/2006 proposto da:

TURCATO ATD SAS (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

T.C., elettivamente i domiciliata in ROMA, VIA

MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avvocato GUELI GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSATO Giancarlo

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DYLOG ITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo procuratore

speciale Dott. P.S., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TRONTO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNDULA Giulio,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PACCHIODO

ALBERTO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1067/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Terza Civile, emessa il 25/2/2005, depositata il 06/07/2005,

R.G.N. 778/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità, rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 luglio 2005 la Corte di Appello di Torino rigettava il gravame della s.a.s. Ditta Turcato ATD avverso la sentenza di primo grado di condanna a pagare i corrispettivi riscossi per l’aggiornamento dei programmi e l’assistenza software concessa dalla Dylog sulle seguenti considerazioni: 1) il contratto, che non prevedeva un tacito rinnovo, era scaduto il primo (OMISSIS) e la Ditta Turcato non aveva provato la sua prosecuzione non essendo a tal fine idonee le 35 fatture emesse dalla Dylog tra l'(OMISSIS)- e quindi in corso di rapporto- e l'(OMISSIS) potendo la Turcato comprare e vendere occasionalmente prodotti Dylog che questa aveva in ogni caso interesse a diffondere; 2) il teste P. aveva dichiarato che la rinnovazione del contratto poteva esser posticipata, ma non di mesi, e che la Dylog non intendeva rinnovare il contratto per il comportamento della Turcato; 3) l’addetto all’ufficio vendite che aveva riscontrato un ordine con riferimento al “contratto concessionario sottoscritto” non poteva impegnare la Dylog e poteva esser riferibile anche al contratto scaduto, se l’ordine era stato effettuato nella sua vigenza; 4) con la lettera del 25 marzo 1999 la Turcato si era impegnata a corrispondere alla Dylog gli importi riscossi dai clienti e a non emettere fatture nei loro confronti nè a pretendere alcunchè, e quindi non vi erano prove della prosecuzione del contratto.

Ricorre per cassazione la Ditta Turcato ATD s.a.s. cui resiste la s.p.a. Dylog Italia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo la ricorrente deduce: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1362 e 1370 c.c.” per violazione delle norme di diritto nell’interpretazione dei contratti e cioè della dichiarazione (del 25 marzo 1999 con cui la Turcato si impegnava a corrispondere alla Dylog entro e non oltre il 10 aprile 1999 mediante rimessa diretta a ricevimento fattura gli importi previsti dal contratto di concessionario Dylog in relazione alle fatture emesse e risultanti dalla tabella A e quindi quest’ultima non poteva pretendere l’intero importo della fattura, ma soltanto quello previsto dal contratto di concessionario e cioè con lo sconto del 45% e questa interpretazione letterale è stata intesa dai giudici di appello come obbligo della Turcato di restituire gli importi percepiti, al cui pagamento era stata condannata.

La censura è infondata.

Ed infatti la lettera del 25 marzo 1999 è stata esaminata dai giudici di appello, unitamente ad altre prove, al fine di accertare se il rapporto tra la Turcato e la Dylog era proseguito dopo la scadenza, ovvero se essendosi la Turcato obbligata a restituire quanto direttamente fatturato riconosceva che il rapporto di concessione era cessato. Peraltro la ricorrente non specifica di aver censurato l’interpretazione della dichiarazione del 25 marzo 1999 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg., in appello e quindi la censura si risolve in una nuova, ed inammissibile per la prima volta in questa sede, prospettazione interpretativa rispetto a quella adottata dalla Corte di merito secondo cui l’aver la Dylog accettato gli importi previsti dal contratto di concessione e quindi con gli sconti praticati alla Turcato nel periodo di vigenza contrattuale fino al (OMISSIS) non costituiva idonea prova del rinnovo del contratto perchè lo sconto poteva esser applicato a qualsiasi rivenditore di software, ancorchè non concessionario Dylog, avendo questa società interesse a diffondere i prodotti, e perciò sussisteva il suo diritto a riscuotere l’intero importo.

Concludendo il ricorso va respinto.

La ricorrente va condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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