Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19272 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. I, 07/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 07/07/2021), n.19272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28055/2016 R.G. proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

D.T.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano

Arezzini, con domicilio eletto in Roma, via Cunfida, n. 20;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato 111 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 gennaio

2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto dell’11 maggio 2016, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno da inumana o degradante detenzione proposta da D.T.M., condannando il Ministero della giustizia al pagamento della somma di Euro 5.631,60, oltre interessi e rivalutazione.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha innanzitutto escluso la prescrizione del credito azionato, rilevando che la detenzione risaliva al periodo compreso tra il 25 ottobre 2011 ed il 28 dicembre 2014, mentre la domanda era stata proposta con ricorso notificato nel mese di settembre 2015.

Nel merito, premesso che le condizioni ottimali da rispettarsi nella restrizione detentiva, individuate dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, non coincidono con gli standards minimi inderogabili desumibili dalla giurisprudenza della Corte EDU, ha ritenuto che nella specie non fossero stati rispettati nè le une, nè gli altri, rilevando che l’attore aveva trascorso 211 giorni in ambienti con spazio teorico pro capite disponibile superiore a 5,50 mq., corrispondente ad uno spazio effettivo superiore a 3,00 mq. e 949 giornate in ambienti con spazio teorico pro capite disponibile di 4,40 mq. Precisato che soltanto in relazione a quest’ultimo periodo risultavano integrati i presupposti del trattamento inumano e degradante, e ritenuto pertanto superfluo qualsiasi ulteriore accertamento in ordine alle condizioni di detenzione, ha liquidato il danno nella misura complessiva di Euro 7.592,00, pari ad Euro 8,00 per ciascun giorno di detenzione inumana o degradante, detraendo dall’importo dovuto la somma di Euro 1.960,40, in accoglimento dell’eccezione di compensazione proposta dal Ministero in relazione al credito vantato nei confronti dell’attore per spese di mantenimento in carcere.

2. Avverso il predetto decreto il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il D.T. ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il Ministero denuncia la violazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter, sostenendo che l’accertamento della violazione dell’art. 3 della CEDU non può aver luogo sulla base del mero calcolo dello spazio disponibile all’interno della cella, dovendosi invece procedere ad una valutazione globale del trattamento sofferto dal ricorrente durante tutto il periodo della detenzione, nell’ambito del quale il predetto spazio rappresenta soltanto un elemento presuntivo, cui può farsi ricorso in caso d’incertezza. Aggiunge che lo spazio disponibile dev’essere calcolato al lordo della superficie del bagno privato, che costituisce una pertinenza della cella, e degli arredi, la cui esclusione dal computo farebbe dipendere il risultato da una situazione contingente, in relazione a possibili variazioni nel tipo e nel numero degli arredi.

1.1. Il motivo è fondato.

La L. n. 354 del 1975, art. 35-ter, nel disciplinare il risarcimento del danno da inumana detenzione, individua tale pregiudizio nella sopportazione, per un periodo di tempo superiore a quindici giorni, di condizioni di detenzione tali da violare l’art. 3 della CEDU, secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura nè a pene o trattamenti inumani o degradanti. Esso richiama inoltre espressamente l’interpretazione di tale disposizione fornita dalla Corte EDU, la quale, chiamata a decidere in ordine ad allegate violazioni del predetto divieto determinate dalla mancanza di spazio personale della detenzione, ha innanzitutto richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui, per poter ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 3, un maltrattamento non deve necessariamente implicare lesioni corporali o intense sofferenze fisiche o mentali, ma può consistere anche in un trattamento che umilia o avvilisce l’individuo, denotando una mancanza di rispetto della dignità umana o degradandola, o suscitando nell’interessato sentimenti di paura, angoscia o inferiorità tali da fiaccare la sua resistenza morale e fisica. Ciò posto, e precisato che, in materia di provvedimenti privativi della libertà personale, “la sofferenza e l’umiliazione inflitte devono in ogni caso andare al di là di quelle che comporta inevitabilmente la privazione della libertà”, ha affermato che “lo Stato deve garantire che ogni recluso sia tenuto in condizioni compatibili col rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non sottopongano l’interessato a un disagio o a un dolore di intensità tale da eccedere il livello inevitabile di sofferenza implicito nella detenzione, e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della carcerazione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato”.

1.2. L’individuazione delle predette condizioni, in riferimento allo spazio disponibile nei luoghi di detenzione, ha dato peraltro luogo ad incertezze, sia sul piano della normativa interna che su quello del rispetto degli obblighi internazionali. La L. n. 375 del 1975, art. 6, nel definire le caratteristiche dei locali all’interno dei quali si svolge la vita dei detenuti, non ne fissa infatti le dimensioni, ma si limita a stabilire che gli stessi “devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale”, aggiungendo che “le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica”; nel prevedere che “i locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti”, esso si astiene inoltre dal precisare il numero massimo delle persone che possono essere alloggiate in ciascuna camera, dando in tal modo adito a fenomeni di sovraffollamento che hanno condotto a ripetute condanne della Italia da parte della Corte EDU.

1.3. Quest’ultima, investita della problematica in questione, a seguito di ricorsi provenienti da una pluralità di Paesi aderenti alla Convenzione, ha fornito a sua volta indicazioni non sempre uniformi e comunque condizionate dalle caratteristiche specifiche dei casi affrontati, in tal modo lasciando spazio ad interpretazioni diversificate, che sono state ricondotte ad unità soltanto dalla nota sentenza del 20 ottobre 2016, riguardante il caso Mursic c. Croazia. Con tale sentenza, sono stati enunciati i seguenti principi, che vanno tenuti presenti anche ai fini dell’applicazione della normativa interna, non solo per l’espresso richiamo della L. n. 354 del 1975, art. 35-ter, comma 1, all’interpretazione dell’art. 3 della CEDU fornita dalla Corte EDU, ma anche per il ruolo, a quest’ultima attribuito, di organo chiamato a risolvere tutte le questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione: a) quando la superficie calpestabile di cui dispone un detenuto in una cella collettiva è inferiore a 3 mq., la mancanza di spazio personale è ritenuta talmente grave da dare luogo a una forte presunzione di violazione dell’art. 3, b) tale presunzione può essere vinta soltanto dalla prova, spettante al Governo convenuto, che le riduzioni dello spazio personale sono brevi, occasionali e trascurabili, si accompagnano a una sufficiente libertà di movimento fuori della cella e ad attività fuori cella adeguate, e le condizioni offerte, in linea generale, dall’istituto di detenzione risultano dignitose, c) quando lo spazio personale è compreso fra 3 e 4 mq., la violazione è invece configurabile se la mancanza di spazio si accompagna ad altre cattive condizioni materiali di detenzione, in particolare alla mancanza di accesso al cortile o all’aria e alla luce naturale, alla cattiva aereazione, ad una temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali, ad un’assenza di riservatezza nelle toilette o a delle cattive condizioni sanitarie e igieniche, d) tali aspetti restano comunque rilevanti, ai fini della valutazione del carattere adeguato delle condizioni di detenzione in relazione all’art. 3, anche quando lo spazio personale è superiore a 4 mq.

1.4. Tali principi, fatti propri anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. I, 24/05/2018, n. 12955; 20/02/2018, n. 4096), non possono ritenersi correttamente applicati dal decreto impugnato, il quale, nell’accertare la sussistenza della lamentata violazione dello art. 3 della CEDU, in relazione alle condizioni di detenzione sopportate dal D.T. presso la Casa circondariale di (OMISSIS), si è limitato a prendere in considerazione lo spazio personale di cui egli ha potuto disporre nella cella occupata con altri detenuti, omettendo di verificare le altre condizioni offerte dall’istituto: il Tribunale ha infatti distinto opportunamente il periodo di detenzione in due segmenti temporali, uno dei quali (della durata di 211 giorni) caratterizzato dalla disponibilità di uno spazio personale superiore a 3 mq. e l’altro (della durata di 949 giorni) dalla disponibilità di uno spazio inferiore alla predetta superficie, escludendo il diritto al risarcimento in relazione al primo periodo e riconoscendolo in relazione al secondo, senza però accertare se al detenuto fosse stata accordata una certa libertà di movimento fuori della cella, con la possibilità di utilizzare locali collettivi, ambienti di lavoro o di studio o spazi all’aria aperta; in proposito, il decreto impugnato si è limitato a dare atto dell’avvenuta frequentazione da parte del detenuto della scuola secondaria superiore, desumendone l’adeguatezza del trattamento, senza però trarne le dovute conseguenze ai fini del riconoscimento e della liquidazione del risarcimento, che è stato ugualmente quantificato nella misura massima prevista dell’art. 35-ter cit., comma 2.

A ciò si aggiunga che, nella determinazione dello spazio personale disponibile, il Tribunale si è soltanto in parte attenuto alle indicazioni costantemente fornite dalla giurisprudenza di legittimità in conformità di quella della Corte EDU, secondo cui dalla superficie complessiva della cella occorre detrarre l’area destinata a servizi igienici ed agli armadi infissi o appoggiati stabilmente alle pareti o al suolo e lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), i quali riducono lo spazio libero necessario per il movimento, mentre occorre invece tener conto dello spazio occupato da altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli e tavolini (cfr. Cass., Sez. III, 21/01/2020, n. 1170; 7/12/2017, n. 29323; Cass., Sez. I, 20/02/2018, n. 4096): il decreto impugnato non menziona infatti in alcun modo lo spazio destinato ai servizi igienici (verosimilmente detratto dalla superficie complessiva della cella, come può evincersi dalla censura formulata al riguardo dal Ministero), mentre esclude dallo spazio disponibile non solo quello impiegato per la sistemazione di letti ed armadietti, ma anche quello occupato da tavolini e sgabelli, la cui facile rimovibilità non consente di ritenere la relativa superficie permanentemente sottratta all’utilizzazione da parte degli occupanti.

2. Il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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