Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19271 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MORELLI ANTONINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO VINCENZO,

CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 916/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/09/2008, r.g.n. 1018/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 30 settembre 2008) rigetta l’appello di S.R. avverso la sentenza dei Tribunale di Siracusa in data 22 aprile 2004, di rigetto del ricorso, proposto dalla Rocco – già dipendente AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) collocata in mobilità per l’anno 1996, dopo aver regolarmente riscosso il TFR – per ottenere una pronuncia di condanna dell’INPS all’erogazione delle somme corrispondenti alle ultime tre mensilità di retribuzione, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2.

La Corte d’appello di Catania precisa che:

a) per lo specifico diritto azionato la legge prevede una prescrizione di un anno dalla fine del rapporto di lavoro, rispetto alla quale la domanda amministrativa funge da atto interruttivo;

b) nella specie, il rapporto si è concluso il 20 giugno 1996, la domanda amministrativa è stata presentata in data 8 aprile 1997, quindi tempestivamente, tuttavia dal fascicolo amministrativo prodotto dall’INPS, risulta che l’unico atto di sollecito con diffida è stato presentato dopo la scadenza del suddetto termine annuale, cioè il 15 giugno 1998;

c) conseguentemente deve ritenersi che, al momento della proposizione del ricorso in giudizio (5 novembre 1999), il relativo termine prescrizionale era già decorso, non essendo stato oggetto di tempestivi atti interruttivi successivamente alla domanda amministrativa;

d) non è fondata la tesi della lavoratrice secondo cui, dopo la presentazione della domanda amministrativa, l’INPS deve considerarsi costituito in mora e non ha più la possibilità di eccepire prescrizioni, essendosi il relativo decorso interrotto con la suddetta domanda;

e) invero, tale tesi si basa su una confusione tra termine di decadenza previsto per esperire l’azione giudiziaria e termine di prescrizione, nella specie annuale ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 5, di attuazione della direttiva n. 80/987 CEE;

f) non si può sostenere che tale ultimo termine sia di decadenza, contro il chiaro dato letterale della disposizione menzionata.

2. Il ricorso di S.R. domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso l’INPS. La ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo di ricorso si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – erronea e contraddittoria interpretazione e motivazione di un punto decisivo della controversia.

Si sottolinea che – pur prescindendo dalla considerazione dei tanti atti successivi alla domanda amministrativa cui può attribuirsi valenza sospensiva del termine prescrizionale – l’esame e l’interpretazione letterale della disposizione di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2 portano a ritenere, inequivocamente, che il lavoratore con la presentazione della domanda (della cui tempestività non si dubita, nella specie) abbia esaurito le incombenze a suo carico, sicchè da quel momento in poi l’INPS deve dare corso al pagamento di quanto richiesto.

La Corte d’appello, invece, sulla base di una “strana” interpretazione della norma ritiene che la suddetta domanda non avrebbe sospeso il termine prescrizionale, ma lo avrebbe solo interrotto, sicchè da quel momento la prescrizione avrebbe ripreso il suo corso.

2.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La Corte d’appello non ha dato conto, nella motivazione, della mancata risposta dell’INPS alla richiesta della Corte stessa – sollecitata dalla ricorrente che aveva fatto presente che l’Istituto non aveva mai rilasciato ricevute degli atti consegnatigli di produrre in giudizio gli atti successivi alla domanda amministrativa.

La Corte catanese non ha neppure preso in considerazione l’inutile evocazione dell’INPS dinanzi all’Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione, prescritto per l’inizio dell’azione giudiziaria, alla quale non può non riconoscersi valenza interruttiva della prescrizione.

3.- Con il terzo motivo di ricorso si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Si sottolinea che sia il Tribunale, sia la Corte d’appello, non hanno tenuto in nessuna considerazione il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e, pertanto, hanno applicato sia per la prescrizione del diritto sia per la decadenza dall’azione termini non conformi alla legge.

La ricorrente ha precisato che solo nel novembre 1998, in occasione del pagamento del TFR, l’INPS le ha comunicato che le ultime tre mensilità non le sarebbero state corrisposte, a causa della prescrizione, e che il provvedimento era ricorribile al Comitato provinciale.

Dopo la presentazione del suddetto ricorso, il 9 aprile 1999 la lavoratrice convocò l’INPS per il tentativo di conciliazione e l’Istituto non si presentò.

Conseguentemente dalla suddetta convocazione dovrebbe, per la ricorrente, decorrere il termine di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. La normativa, infatti, prevede un termine triennale dalla richiesta di prestazione e un termine annuale dopo la comunicazione del provvedimento (in tal senso, si cita: Cass. 15 novembre 2004, n. 21595).

4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per omesso esame dei documenti allegati, con conseguente vizio di motivazione.

Si sostiene che la Corte catanese ha respinto la domanda per difetto di prova in quanto non ha esaminato e vagliato la documentazione offerta dalla ricorrente.

5.- I motivi – da trattare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono inammissibili, per molteplici ragioni.

6.- Preliminarmente va rilevato che la formulazione di tutti i motivi non è conforme all’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile nella specie ratione temporis), il quale, nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (vedi, per tutte: Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556).

7.- D’altra parte, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione del terzo motivo, tutte e quattro le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per asseritamente errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

In tal modo, si sollecita una inammissibile lettura da parte del Giudice di legittimità delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718), oltretutto formulata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Come questa Corte ha più volte affermato e va qui ribadito: il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – rispettivamente, imposto dall’art. 369 c.p.c., n. 4, e dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione del primo dei suddetti oneri rende il ricorso improcedibile, la violazione del secondo lo rende inammissibile (Cass. 4 settembre 2008, n. 22303; Cass. 3 luglio 2009, n. 15628; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2966).

Nel caso di specie la ricorrente non ha affatto rispettato il suddetto principio per nessuna delle censure proposte.

8.- Con riferimento al quarto motivo, poi, ha anche formulato una censura assolutamente generica e quindi non conforme al consolidato e condiviso principio secondo cui il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (vedi, per tutte: Cass. 19 agosto 2009, n. 18421;

Cass. 6 luglio 2007, n. 15263).

9.- In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, in relazione alla data in cui è insorta la controversia, non vanno adottate pronunzie sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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