Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19271 del 10/09/2010
Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 10/09/2010), n.19271
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4061/2006 proposto da:
EUROIMMOBILIARE S.N.C. (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig. A.D., considerata
domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PETRONI Giovanni,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Z.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 14 A/4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI
Gabriele, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PESANDO PAOLO giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 792/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
Sezione Prima Civile, emessa il 22/4/2005, depositata il 12/05/2005,
R.G.N. 2202/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
12/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato PAOLO PESANDO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Euroimmobiliare s.n.c. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 12 maggio 2005 che assume notificata il 24 novembre 2005, con cui la Corte di Appello di Torino ha respinto il gravame della medesima per mancanza di prova dell’iscrizione nell’albo dei mediatori, prescritto dalla L. n. 39 del 1989, quale requisito costitutivo del diritto a percepire il compenso per mediazione immobiliare.
Z.M. resiste.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ribadito che la previsione di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, dell’onere del ricorrente di depositare, a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, la copia conforme all’originale della decisione impugnata con la relata di notifica che assume avvenuta è stabilito onde consentire alla cassazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, di riscontrare la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione nel termine breve (Cass. 11376/2010), il ricorso va dichiarato improcedibile essendosi la ricorrente limitata a produrre la copia conforme all’originale della sentenza di appello rilasciata l’8 giugno 2005.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 1500,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010