Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19271 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/08/2017, (ud. 06/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20911/2015 proposto da:

D.M.C. C.F. (OMISSIS), in proprio e quale legale

rappresentante della SICURAQUILA S.R.L., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VERBANIA 2/B, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA

VIOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO CESARE PRIMERANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL TEMPIO 1, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MALEDDU,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO RACANO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 837/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/07/2015 R.G.N. 84/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di L’Aquila del 29.8.2011 SARA D’ANGELO, già dipendente di D.M.C., titolare della ditta SICURAQUILA, impugnava il licenziamento disciplinare intimatole dal datore di lavoro, deducendone la natura ritorsiva e comunque la illegittimità; agiva, altresì, per il riconoscimento del diritto ad una qualifica superiore ed a differenze di retribuzione.

Si costituiva in causa la società SICURAQUILA srl, allegando di avere acquisito la azienda; D.M.C. veniva dichiarato contumace.

Per quanto rileva in causa, il Giudice del Lavoro accoglieva la domanda nei confronti di entrambe le parti (imprenditore individuale e società), applicando la tutela di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 (sentenza nr. 317/2014).

Proponevano appello D.M.C. in proprio e la società SICURAQUILA srl.

La Corte d’Appello di L’AQUILA, con sentenza del 16-23.7.2015 (nr. 837/2015) rigettava l’appello.

La Corte territoriale, per quanto di interesse, respingeva il motivo di appello concernente la applicazione da parte del primo giudice della tutela reale.

Osservava che, a fronte della richiesta di applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, formulata dalla lavoratrice in via principale, la parte resistente non aveva svolto alcuna allegazione; essa, pertanto, non poteva produrre nel secondo grado la documentazione a sostegno del mancato raggiungimento del requisito occupazionale (relazione del proprio consulente, con allegato estratto LIBRO UNICO del LAVORO dell’anno 2009) assumendone la indispensabilità alla decisione, giacchè si trattava non solo di una produzione tardiva ma anche di una allegazione tardiva.

Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, con unico atto, D.M.C. e la società SICURAQUILA srl, articolato in un unico motivo.

Ha resistito con controricorso D.S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dà atto che il Collegio ha autorizzato l’estensore a redigere motivazione semplificata.

Con l’unico motivo le parti ricorrenti hanno dedotto:

– violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., comma 5, artt. 437,420 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2 e dell’art. 2697 c.c.;

– omesso esame della circostanza decisiva del numero dei lavoratori occupati alla data del licenziamento e della ammissibilità della documentazione prodotta in appello, in quanto indispensabile alla decisione.

Le parti ricorrenti hanno censurato la sentenza per avere affermato la tardività della produzione dei documenti e della allegazione della carenza del requisito dimensionale.

Hanno dedotto: sul primo punto che la produzione era ammissibile perchè caratterizzata dal requisito della indispensabilità; sul secondo, che la allegazione non era tardiva in quanto nel primo grado, su richiesta del giudice(ordinanza del 23.4.2013), la società aveva depositato, tra gli altri documenti, la visura della camera di commercio, dalla quale risultava il dato numerico dei lavoratori occupati, non superiore a quindici (doc. 2) Al deposito assolveva all’onere di allegazione, in quanto introduceva il fatto storico nel processo.

Il motivo è infondato.

L’onere di allegare e di provare la assenza del requisito dimensionale previsto per la applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, cade a carico del datore di lavoro (Cassazione civile, sez. un., 10/01/2006, n. 141).

Nella fattispecie era datore di lavoro alla data del licenziamento il convenuto D.M.C., per quanto pacifico in causa (dal controricorso si ricava che alla data del licenziamento la società SICURAQUILA srI neppure era stata ancora costituita).

Il datore di lavoro D.M.C., rimanendo contumace, non assolveva all’ onere di allegazione.

La società SICURAQUILA srl, intervenuta nel processo, neppure provvedeva alla allegazione del limite occupazionale: da un canto è evidente che la allegazione va compiuta negli atti processuali e non attraverso i documenti prodotti come mezzo di prova, come pretenderebbero le parti qui ricorrenti; dall’altro, comunque, il documento cui i ricorrenti fanno riferimento – ovvero la visura camerale – resterebbe privo di rilievo rispetto ad un requisito dimensionale che andava riferito alla impresa individuale del D.M. e non alla società SICURAQUILA.

La denunzia del vizio di motivazione appare, invece, inammissibile, in quanto preclusa dal disposto dell’art. 348 ter c.p.c., comma – applicabile ratione temporis – giacchè la sussistenza del requisito dimensionale della L. n. 300 del 1970, art. 18, è stata accertata in entrambi i gradi di merito.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stessp art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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