Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19270 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 29/09/2016), n.19270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27188/2014 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 7,

presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO CASA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HETA ASSET RESOLUTION ITALIA SRL, (già HYPO ALPE ADRIA LEASING SRL)

in persona dell’Amministratore delegato e Direttore Generale Dott.

B.A. e del Vice Direttore Generale Dott. C.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DELLE MEDAGLIE D’ORO 20,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MORIANI, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBERGO;

udito l’Avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI per delega;

udito l’Avvocato GIANLUCA MORIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Nella presente controversia si discute della validità della fideiussione prestata da V.R., a garanzia dei debiti della Srl Vesta Immobiliare, in favore di Hypo Alpe Adria Bank (poi Hypo Alpe Adria Leasing, ora Heta Asset Resolution Italia sr1). Entrambi i giudici di merito hanno respinto l’azione di nullità e di annullamento del negozio fideiussorio escludendo la totale assenza di volontà ai fini della declaratoria di nullità e l’assenza, ai fini dell’azione di annullamento, di malafede in capo alla Banca, la quale era altresì all’oscuro di eventuali raggiri posti in essere da terzi (o perlomeno non era stato provato il contrario).

2. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione Renato Visonà, affidandolo a 3 motivi; resiste con controricorso Heta Asset Resolution Italia srl. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 1418 c.c., laddove i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere insussistente la totale mancanza di volontà. Il motivo è inammissibile; sotto la rubrica di violazione di legge si contesta, in realtà, un accertamento di fatto in ordine alla volontà del V., mentre la pretesa violazione dell’art. 1418, non è per nulla illustrata. Al contrario, è lo stesso ricorrente a riconoscere la diversa natura della censura, laddove alla pagina 14 afferma che “l’iter logico giuridico non è assolutamente condivisibile”, così manifestando chiaramente che la censura attiene all’apparato motivazionale della sentenza. Tuttavia, senza peraltro individuare precisi ed insuperabili vizi logici della pronuncia impugnata, il ricorrente dimentica che il ricorso per Cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), del suddetto D.L. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893), per cui solo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è ormai censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 5.

2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 428 e 1333 c.c., sostenendo che la fideiussione sia un negozio unilaterale e pertanto, ai fini dell’eccezione di annullabilità del predetto negozio, sia sufficiente la prova del pregiudizio ai sensi dell’art. 428, comma 1.

3. La questione giuridica sollevata con il ricorso è manifestamente infondata, in quanto conforme alla giurisprudenza di questa corte e non sussistendo elementi per andare di contrario avviso alla stessa (l’obbligazione fideiussoria, pur promanante da un contratto unilaterale, con obbligazioni a carico di una sola parte, ha comunque natura contrattuale (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17641 del 15/10/2012, Rv. 624746)); ritenuta la natura contrattuale della fideiussione, ne consegue che trova applicazione dell’art. 428 c.c., comma 2. Inoltre, non è dato sapere se la stessa questione fosse già stata sollevata con l’atto di appello.

4. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 1439 c.c. e per difetto di motivazione per omessa ammissione dei mezzi istruttori.

5. Il motivo è prima di tutto inammissibile per genericità, laddove alla prima riga fa riferimento “a detta domanda”, senza specificare di quale domanda si tratti. In ogni caso, quanto al difetto di motivazione, si richiama quanto affermato in ordine alla applicabilità al ricorso in questione del nuovo, restrittivo, testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che preclude ogni censura sulla motivazione, salvo il caso di totale assenza o di mera apparenza della stessa; ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, essendovi una specifica motivazione sulle richieste istruttorie all’ultimo capoverso della pagina 9 della sentenza. La violazione di legge indicata in rubrica non risulta minimamente illustrata; la relativa censura è, dunque, inammissibile.

6. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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