Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19270 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.V., B.G., B.M.,

B.M., B.S., B.A., quali

eredi di B.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

B. PERUZZI 30, presso lo studio dell’avvocato JULIANO LINO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARINO GIUSEPPE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/01/2006 r.g.n. 32/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato ACHILLE FABIANI per delega GIUSEPPE MARINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello proposto da B.V., B.A., B.G., B.M., B.M. e B.S. (in qualità di eredi di B.E.) avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 879/04 del 6 febbraio 2004, di rigetto del ricorso (depositato il 24 giugno 1997) da B.E., per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di accompagnamento (a decorrere dal 1 gennaio 1988), con conseguente condanna del Ministero dell’Interno all’erogazione della prestazione, con gli accessori di legge.

La Corte d’appello di Catanzaro precisa che:

a) le censure mosse dagli appellanti all’accertamento medico-legale di primo grado sono infondate, in quanto il c.t.u. è pervenuto alla conclusione del mancato possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (mancanza di autosufficienza per compiere gli atti quotidiani della vita o per deambulare autonomamente) in favore di B.E. (deceduto il (OMISSIS)) sulla base dell’esame della documentazione prodotta agli atti (domanda amministrativa, verbale della Commissione sanitaria 29 marzo 1993, certificazione del Servizio di salute mentale di (OMISSIS) del 3 novembre 1995);

b) con ordinanza del 27 dicembre 2002 il primo giudice ha rilevato la mancanza agli atti di documentazione sanitaria ulteriore rispetto a quella visionata dal c.t.u.;

c) non assume alcun rilevo in contrario la carenza di specifica specializzazione in psichiatria del c.t.u. medesimo, rilevata dagli appellanti, visto che il giudice può sempre sopperire ad eventuali incongruenze dell’elaborato tecnico, attraverso la propria valutazione;

d) la doglianza di insufficiente valutazione del quadro patologico complessivo dell’interessato è inammissibile perchè sostenuta attraverso il riferimento ad altri due certificati del Servizio di salute mentale di (OMISSIS), rispettivamente del 29 gennaio 1996 e del 16 novembre 1996, la cui produzione – peraltro solo richiamata – si pone in contrasto con l’art. 437 cod. proc. civ. visto che si tratta di documenti che la parte aveva nella propria disponibilità sin dalla instaurazione del giudizio di primo grado;

e) comunque, nel merito, la suddetta doglianza non potrebbe essere accolta in quanto il quadro patologico – sicuramente di particolare gravità – di B.E., non è di per se sufficiente a dimostrare che le sue condizioni psico-fisiche erano tali da non consentirgli di compiere, in modo autonomo, gli altri quotidiani della vita o di deambulare autonomamente (come richiesto per la concessione della provvidenza in oggetto).

1.- Il ricorso di B.V. B.A., B.G., B.M., B.M. e B.S. (in qualità di eredi di B.E.) domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; il Ministero dell’Interno non svolge attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso, illustralo da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 3 nonchè della L. 12 novembre 1988, n. 508, art. 1, lett. b), e successive modifiche e/o integrazioni.

Si sostiene che la sentenza impugnata sia in contrasto con la L. n. 18 del 1980, art. 3 nella parte cui esso prevede il diritto alla attribuzione dell’indennità di accompagnamento per i soggetti incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita in autonomia.

Questa era situazione di B.E., affetto fin dalla nascita da una grave insufficienza mentale, come risulta dalla documentazione medica allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (verbale della Commissione di invalidità civile del 3 febbraio 1993) e come confermato anche dal c.t.u. di primo grado.

2.- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 421 cod. proc. civ. Si contesta l’affermazione della Corte d’appello di Catanzaro secondo cui il quadro patologico pur riconosciuto di particolare gravità – di B.E., non è stato considerato sufficiente di per sè a dimostrare che le sue condizioni psico-fisiche erano tali da non consentirgli di compiere, in modo autonomo, gli atti quotidiani della vita o di deambulare autonomamente (come richiesto per la concessione della provvidenza in oggetto).

Ebbene, tale rilievo avrebbe dovuto indurre la Corte a fare applicazione dell’art. 421 cod. proc. civ. e – in considerazione dell’avvenuto decesso dell’invalido nel corso del giudizio di primo grado avrebbe dovuto disporre d’ufficio l’ammissione di qualsiasi mezzo di prova diretto ad accertare l’esistenza del suddetto requisito sanitario nonchè richiedere informazioni e osservazioni ovvero disporre la rinnovazione della c.t.u., chiesta in corso di causa.

Del mancalo esercizio del potere-dovere previsto dall’art. 421 cod. proc. civ. pure richiesto dagli appellanti, la Corte d’appello non ha dato alcuna giustificazione nella motivazione della sentenza.

3.- Con il terzo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 437 cod. proc. civ. Si critica la decisione della Corte d’appello di ritenere inammissibile la valutazione di due certificati del Servizio di salute mentale di (OMISSIS), rispettivamente del 29 gennaio 1996 e del 16 novembre 1996, sull’assunto secondo cui la relativa produzione avrebbe violato l’art. 437 cod. proc. civ., trattandosi di documenti che la parte aveva nella propria disponibilità sin dalla instaurazione del giudizio di primo grado.

Si osserva al riguardo che i due suddetti certificati medici facevano parte integrante della documentazione sanitaria consegnata al c.t.u.

anche se questi nella propria relazione non li ha menzionati, contemplando solo quello del 3 novembre 1995.

Conseguentemente, non si tratta di “nuovi mezzi di prova”, ma di richiesta di una corretta valutazione di documenti che in primo grado non sono stati valutati, per distrazione, dal c.t.u., peraltro neppure specializzato nel settore delle patologie da cui era affetto il ricorrente.

Comunque, anche nell’ipotesi in cui i suddetti certificati non fossero stati già prodotti nel giudizio di primo grado, la Corte d’appello avrebbe potuto e dovuto disporne d’ufficio l’acquisizione, data la loro indispensabilità ai fini della decisione della causa.

4.- I motivi – da esaminare congiuntamente, data la loto intima connessione – non sono fondati.

4.1.- In primo luogo, quanto alla determinazione del thema decidendum, va precisato che principalmente con il secondo e il terzo motivo, i ricorrenti, nonostante nelle rubriche dei mezzi indichino che la sentenza sarebbe affetta dal vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, a causa della violazione e falsa applicazione delle norme sopra menzionate, nell’illustrazione dei motivi e nel quesito di diritto posto alla fine del secondo motivo, si dolgono anche dell’incongruità della motivazione della sentenza impugnata in ordine al lamentato mancato esercizio del poteri istruttori d’ufficio. Pertanto, tenuto conto del contenuto della contestazione, quale dallo stesso giudicante individuata, il Collegio ritiene di doversi pronunciare anche sulla suddetta censura. Infatti, la configurazione formale della rubrica dei motivi di ricorso non ha contenuto vincolante per la qualificazione dei vizi denunciati, poichè è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto delle censure (Cass. 30 marzo 2007. n. 7891; Cass. 5 aprile 2006. n. 7882; Cass. 1 8 marzo 2002, n. 3941).

4.2.- Quanto al merito, si ricorda che in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) nel rito del lavoro, il rigoroso sistema delle preclusioni che regola in egual modo sia l’ammissione delle prove costituite che di quelle costituende trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai Uni della decisione della causa” poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass. 9 novembre 2006. n. 23882; Cass. SU 20 aprile 2005. n. 8202; Cass. 22 marzo 2011, n. 6498);

b) nel suddetto processo, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze:

l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorchè la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato (Cass. 11 marzo 2011, n. 5878; Cass. 10 gennaio 2006, n. 154);

c) in particolare, nella materia della previdenza e assistenza, caratterizzata dall’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorchè le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice. anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell’atto introduttivo; nè all’ammissione d’ufficio delle prove è di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate, atteso che il potere d’ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale) correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in tal caso, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, essendo la prova “nuova”, disposta d’ufficio, e solo l’approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (Cass. 23 maggio 2003, n. 8220; 5 febbraio 2007, n. 2379);

d) il suddetto principio trova ulteriore conferma e rafforzamento nell’indirizzo in base al quale la disposizione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione in quanto espressione di un principio generale di economia processuale nonchè in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza – per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del 30 gennaio 1971, n. 5 – e quindi anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, vale a dire l’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 1980 (Cass. 21 maggio 1998. n. 5093; Cass. 6 settembre 2003. n. 13050), in considerazione altresì del rilievo di fondo secondo cui le discipline sostanziali poste a raffronto (previdenziali per l’invalidità, di assicurazione sociale contro gli infortuni e di assistenza sociale) sono accomunate dall’essere volte a sopperire ad un bisogno indilazionabile dell’assistito, riconosciuto come degno di tutela dall’ordinamento (Cass. 24 ottobre 1998, n. 10588; Cass. 5 marzo 1999, n. 1892);

e) d’altra parte, nel giudizio in materia di accertamento dell’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 1980, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, affinchè sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. 15 luglio 2003, n. 11054);

f) infine, il giudice del merito può decidere, anche implicitamente, di non disporre una nuova indagine e questa scelta non è sindacabile in sede di legittimità, purchè gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. 17 dicembre 2010. n. 25569).

4.3.- Per quanto riguarda la possibilità di fare valere, in sede di legittimità, eventuali carenze nell’esercizio, da parte del giudice del merito, dei poteri istruttori di cui agli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., anche in riferimento alla mancata rinnovazione della c.t.u., in base ad indirizzi altrettanto consolidati e condivisi di questa Corte:

a) in linea generale, in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Nè tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (vedi per tutte: Cass. 1 5 luglio 2009, n. 16499);

b) ciò vale, ovviamente, anche per quanto riguarda l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice ai sensi degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., che può essere idoneamente censurato in sede di ricorso per cassazione solo se si dimostra di averne sollecitato ritualmente l’esercizio, in base a significativi dati di indagine offerti dalle risultanze processuali, la cui esauriente istruzione avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti (vedi per tutte:

Cass. 25 maggio 2010, n, 12717; Cass. 12 marzo 2009, n. 6023; Cass. 26 giugno 2006, n. 14731);

e) comunque, mentre deve esserci sempre la specifica motivazione dell’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 cod. proc. civ., il mancato esercizio di questi va motivato soltanto in presenza di circostanze specifiche che rendono necessaria l’integrazione probatoria (Cass. 24 luglio 2007, n. 22305).

5.- Dalla complessiva lettura dei suddetti principi si evince che, nella specie, i ricorrenti non hanno adeguatamente dimostrato di aver ritualmente sollecitato l’esercizio dei suddetti poteri istruttori del giudice nè, in particolare, di avere ritualmente richiesto la rinnovazione della c.t.u..

Nella sentenza risulta, da un lato, che la produzione dei due certificati del Servizio di salute mentale di (OMISSIS), rispettivamente del 29 gennaio 1996 e del 16 novembre 1996, asseritamente non valutati dal c.t.u. di primo grado, è stata soltanto “richiamata” in sede di appello e, dall’altro lato. che la domanda di una nuova c.t.u. è stata esclusivamente motivata sulla carenza di specifica specializzazione (in psichiatria o in neurologia) del c.t.u. nominato dal Tribunale, senza ulteriori puntuali indicazioni.

Tali affermazioni non risultano contestate nel ricorso e, d’altra parte, non sono ad esso allegati i documenti posti a fondamento del ricorso stesso, cui si fa riferimento nei motivi, e neppure ne viene indicato il contenuto, in contrasto con il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (vedi: art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

6.- Ne consegue, che la sentenza impugnata di deve considerare immune dai vizi denunciati.

Infatti, in primo luogo, a causa del mancato rispetto dell’indicato principio dell’autosufficienza, questa Corte non è stata posta in condizione di approfondire l’esame della correttezza della statuizione di inammissibilità della doglianza di insufficiente valutazione del quadro patologico complessivo dell’interessato, statuizione che, peraltro, appare congruamente motivata e conforme al combinalo disposto degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., ove si sottolinea che la produzione posta a sostegno della doglianza stessa da parte degli attuali ricorrenti è stata solo “richiamata” in appello.

Per il resto, la Corte d’appello, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità perchè sostenuta da motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che comunque mancassero totalmente riscontri probatori atti a consentire una valutazione delle condizioni psico-fisiche di B.E. (fra l’altro deceduto il (OMISSIS)) diversa rispetto a quella già effettuata, senza escludere pregiudizialmente la possibilità della concessione della richiesta indennità di accompagnamento, laddove vi fossero elementi di prova in tal senso (nella specie assenti).

7.- In conclusione, in ricorso deve essere rigettato.

Nulla deve statuirsi per le spese in quanto il Ministero dell’Interno intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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