Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19270 del 19/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19270 Anno 2018
Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: BELLE’ ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso 5040-2013 proposto da:
CAPAS SOC. COOP. A R. L. 02012840027, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

32,

presso lo

studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO
2018

POY, giusta procura in atti;
– ricorrente –

685

contro

ISTITUTO

NAZIONALE

DELLA

PREVIDENZA

SOCIALE

(I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 19/07/2018

tempore, in proprio e quale procuratore speciale della
Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS
(S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli

D’ALOISIO e LELIO MARITATO, giusta mandato in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1099/2012 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 24/10/2012 r.g. l. n.
943/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
BELLE’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati LIDIA SGOTTO CIABATTINI e LELIO
MARITATO.

avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA

R. G. n. 5040/2013

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Torino, riformando parzialmente la decisione del
Tribunale di Ivrea, nel prendere atto, con sentenza n. 1099/2012, della
cessazione della materia del contendere rispetto ad una parte (per euro
105.673,86 di cui ai lavoratori della matricola 812913326) della pretesa
contributiva esercitata dall’I.N.P.S. nei riguardi di Capas s.c. a r.I., ha invece

matricola 8129027173) rivendicato dall’ente.
In relazione a quest’ultima posizione debitoria, la Corte ricostruiva
l’accaduto nel senso che, dopo una prima notifica, nel 2001 ed a cura di Sestri
s.p.a, di una cartella esattoriale, seguita da opposizione giudiziale della
cooperativa, ve ne era stata un’altra, nel 2004, a cura di Esatri s.p.a.,
pacificamente relativa allo stesso credito e seguita anch’essa da opposizione
della società. I due processi non erano stati riuniti e quello riguardante la prima
cartella si era estinto per mancata comparizione delle parti. La Corte territoriale,
preso atto che le due cartelle si riferivano alla medesima iscrizione a ruolo ed
affermato che le eventuali irregolarità di notificazione della prima cartella erano
da aversi per sanate in conseguenza della proposta opposizione, riteneva che si
fosse determinata la definitività della prima cartella opposta , “vale a dire – si
cita testualmente – la stessa cartella oggetto del presente giudizio”.
Pertanto, concludeva la Corte, l’opposizione, proposta nel 2004 e rimasta
pendente, era da considerare tardiva per superamento del termine perentorio
dalla notificazione della cartella avvenuta nel 2001 e pertanto veniva pronunciata
la conferma della cartella (quella del 2004) con riferimento alla

“matricola

8129027173”.
2. Capas s.c. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
sulla base di quattro motivi, resistiti da controricorso di I.N.P.S., anche quale
mandatario della società di cartolarizzazione S.C.C.I. s.p.a.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del d.m.
13.7.1993, oltre ad altre norme inerenti la contribuzione delle cooperative e ciò
sul presupposto che fossero stati correttamente pagati i contributi nella misura
calcolata sulla base del salario convenzionale fissato dal predetto d.m. e

3
Roberto Bell , estensore

confermato nel resto il credito (per euro 277.205,76, di cui ai lavoratori della

R. G. n. 5040/2013

comunque sostenendo che essa avesse diritto al versamento contributivo “non in
misura piena”.
Con il secondo motivo si adduce invece la violazione degli artt. 10 e 25 del
d.p.r. 602/1973, per avere la Corte territoriale ritenuto che le cartelle notificate
nel 2001 e nel 2004 fossero la stessa ed avere quindi concluso nel senso che
l’opposizione dispiegata nel 2004 fosse tardiva.
Con il terzo motivo è affermata l’erroneità in diritto della pronuncia, per non

2004, fossero inesistenti.
Con il quarto motivo la ricorrente rileva come vi fosse stata decadenza
dall’iscrizione a ruolo (art. 25 d. Igs. 46/1999) e prescrizione dei crediti, vizi la
cui natura pubblicistica ne avrebbe consentito la rilevazione in ogni stato e
grado.

2. Oggetto della pronuncia di appello sono profili attinenti esclusivamente al
diritto di credito sostanziale dell’ente previdenziale.
Non essendo stata sollevata alcuna questione in ordine ad omissioni di
pronuncia su profili diversi ed in ipotesi devoluti in appello, non è ammissibile
l’introduzione in questa sede di questioni che attengano ad altre situazioni
giuridiche.
2.1 Ciò permette intanto di ritenere inammissibile la questione, sollecitata
incidentalmente dal terzo motivo, in merito alla nullità della notifica della
(seconda) cartella quale causa di nullità di ogni atto esecutivo successivo, perché
quanto così dedotto attiene alla regolarità degli atti esecutivi e non al diritto
sostanziale.
Analogamente, quanto appena detto fa ritenere inammissibile la
prospettazione, pacificamente nuova, contenuta nel quarto motivo, in ordine alla
violazione dell’art. 25 d. Igs. 46/1999.
Come è noto, la decadenza ivi prevista non riguarda il diritto sostanziale, ma
il diritto a procedere a riscossione nelle forme c.d. esattoriali (Cass. 23 febbraio
2016, n. 3486; Cass. 26 novembre 2013, n. 26395) e quindi una situazione
giuridica soggettiva diversa da quella – il diritto di credito – che è stata oggetto
della sentenza impugnata.
Sicché non vi è neppure ad interrogarsi sulla rilevabilità d’ufficio o meno di
taluna delle predette questioni, proprio perché non ha senso ragionare sulla
verifica officiosa di aspetti che non attengono all’ambito di quanto può
esclusivamente costituire legittimo oggetto del contendere in questa sede,
4
Roberto Be è, estensore

avere ritenuto che la notifica della cartella del 2001, come anche di quella del

R. G. n. 5040/2013

secondo il concreto atteggiarsi della causa nel concreto sviluppo del presente
processo.

2.2 Quanto sopra consente altresì di rispondere pianamente ad espresso
rilievo dell’I.N.P.S. in relazione alla necessità di coinvolgimento processuale, in
sede di legittimità, del concessionario della riscossione, che pacificamente fu
parte nei gradi di merito.
Poiché la sentenza impugnata ha definito, come detto, soltanto questioni
attinenti alla pretesa sostanziale dell’I.N.P.S. e, non essendo state sollevate
censure rispetto ad omissioni di pronuncia, l’oggetto del contendere in questa
sede non può che riguardare l’esistenza o meno del credito previdenziale
restando inammissibile ogni diversa questione, sicché non si giustifica alcuna
integrazione del contradditorio rispetto a parti diverse da creditore e debitore.
E’ del resto chiaro che l’insussistenza del credito azionato produrrebbe
effetto anche verso il concessionario, non essendo in alcun modo ipotizzabile la
prosecuzione della riscossione per un credito dichiarato insussistente, con effetto
ultra partes che discende dal nesso di dipendenza permanente che caratterizza la
posizione dell’agente della riscossione rispetto alle pronunce che riguardano, sui
profili appena visti, l’ente creditore; nesso che è attestato dall’art. 1, co. 538 L.
228/2012, secondo cui il concessionario è tenuto a sospendere la riscossione a
fronte di “sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente
creditore, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non
ha preso parte”.
Né la partecipazione del concessionario è resa necessaria dal fatto che si
discuta sulla validità delle notifiche da lui eseguite, in quanto, fermo l’ambito del
legittimo contendere in questa sede come sopra delineato, ogni accertamento
può essere svolto in via puramente incidentale, al fine di valutare gli eventuali
effetti rispetto al credito sostanziale, sotto il profilo del determinarsi o meno della
fattispecie di inoppugnabilità (quale conseguenza dell’estinguersi del processo di
opposizione dopo la notificazione della prima cartella) o della prescrizione.
Dovendosi altresì escludere il maturare di una fattispecie di litisconsorzio
necessario c.d. processuale o successivo, non vi è quindi bisogno di coinvolgere il
concessionario su quanto è ammissibile oggetto di questa fase di legittimità.
Vale in definitiva il principio, ripetutamente affermato da questa Corte,
secondo cui la ricorrenza di profili di evidente inammissibilità del ricorso (qui in
riferimento alle questioni sulla validità degli atti esecutivi ed alla decadenza ex
art. 25 cit., in quanto estranee all’oggetto della pronuncia di appello) impone la
5
Roberto Beh’ ,

\Cj

estensore

R. G. n. 5040/2013

immediata definizione del processo, senza preventiva evocazione delle parti
pretermesse cui in ipotesi debba riferirsi tale (inammissibile) oggetto del
contendere (cfr. Cass., S.U., 22 marzo 2010, n. 6826; v. anche Cass. 17 giugno
2013, n. 15106).

3. Esaminando quindi le doglianze, vanno affrontati preliminarmente il
secondo ed il terzo motivo di ricorso, in quanto relativi a profili che attengono

3.1 La Corte torinese ha ritenuto che l’estinzione della causa di opposizione
avverso la cartella notificata nel 2001 comportasse la definitività di quest’ultima
e che quindi, essendo, quella notificata nel 2004, la stessa cartella, l’opposizione
avverso la medesima dovesse essere respinta, perché proposta oltre il termine
perentorio dalla notifica della prima cartella.
3.2. Il ragionamento della Corte territoriale è duplicemente viziato.
Non può infatti dirsi che due cartelle, notificate a distanza di tempo da due
diversi agenti della riscossione, siano le stesse.
Infatti la cartella esattoriale altro non è che l’atto di comunicazione, con
funzioni anche esecutive, del ruolo c.d. esattoriale (art. 25 d.p.r. 602/1973),
sicché la cartella notificata nel 2004 non può che essere giuridicamente diversa
da quella notificata nel 2001.
Identico può essere invece, ed in concreto in questo caso pacificamente lo è,
il ruolo comunicato attraverso tali cartelle.
3.3 Parimenti non corretto è ritenere che il decorso del termine a seguito
della prima notifica fosse in sé preclusivo dell’opposizione avverso la seconda
cartella.
L’opposizione avverso una successiva cartella può essere in sé
inammissibile, se con essa vengano riproposti motivi che erano da dedurre
avverso la prima cartella, ma la definizione, in qualunque modo, del processo
avverso la prima cartella non necessariamente preclude l’azione contro la
seconda.
E’ infatti evidente che, nel lasso temporale tra la successiva notifica di due
cartelle, si possono determinare fatti estintivi del diritto sostanziale – e nel caso
di specie con il quarto motivo effettivamente vi sono anche rilievi in tal senso,
per quanto infondati – che rendono palese come la seconda opposizione non
possa essere ritenuta tout court ed in toto preclusa.
3.4 Peraltro la decisione della Corte è, nel suo esito finale di conferma della
cartella impugnata, esatta e quindi deve solo, nel pronunciare sui motivi qui in
6
Roberto BeII.è, estensore

alla proponibilità di censure di merito avverso le cartelle impugnate.

R. G. n. 5040/2013

esame, correggersene la motivazione, secondo il disposto dell’art. 384, u.c.,
c.p.c.
Nel senso che l’opposizione avverso la seconda cartella notificata, su cui qui
si decide, è da considerare, a parte quanto si dirà su quanto oggetto del primo
motivo di ricorso per cassazione, ammissibile, ma pregiudicata, nel suo
accoglimento di merito, dal fatto che il giudizio di opposizione avverso la prima
cartella si era estinto e quindi il ruolo era divenuto definitivo, senza che, anche

diversi.

4. E’ evidente che, in conseguenza di quanto appena detto, perde comunque
di rilievo il primo motivo, non potendosi, a fronte dell’inoppugnabilità del ruolo,
in conseguenza dell’estinzione dell’opposizione contro di esso, esaminare le
originarie questioni di merito, che restano assorbite dal formarsi di una
fattispecie successiva di intangibilità del credito, sicché, per quanto attiene ai
profili sostanziali, può aversi riguardo soltanto ad eventuali fatti estintivi
maturati tra l’una e l’altra notificazione delle cartelle succedutesi nel tempo.
Quindi, in parte qua, il rigetto dell’opposizione avverso la seconda cartella
può effettivamente riportarsi anche alla categoria dell’inammissibilità.

5. Il quarto motivo attiene invece alle notificazioni delle due cartelle.
5.1 Già si è detto della parziale inammissibilità di esso nella parte in cui si
afferma che ne sarebbe derivata la nullità degli atti esecutivi susseguenti alla
seconda cartella.
5.2 Il motivo mantiene invece significato nella parte in cui si contestano le
notificazioni, specie in riferimento alla prima cartella, al fine, in ipotesi, di
impedire il verificarsi della fattispecie di inoppugnabilità di cui si è detto o di
evitare, con la perdita degli effetti interruttivi, il determinarsi di ostacoli alla
maturazione della prescrizione.
E’ tuttavia palese l’infondatezza delle censure mosse rispetto a tali
notifiche.
5.1 Da un primo punto di vista si afferma che “la relazione di notifica della
cartella esattoriale (la seconda, n.d.r.) è in bianco, così come d’altronde lo era la
notifica della prima cartella. La relazione di notifica infatti non consente di
individuare né la data, né il luogo, né l’identità dell’ufficiale notificatore, né il
destinatario della notifica” (pag. 19 del ricorso per cassazione).

7
RobertoA7lè, estensore

per quanto si preciserà di seguito, fossero maturati medio tempore fatti estintivi

R. G. n. 5040/2013

Inoltre si sostiene che la notificazione sarebbe inesistente, perché effettuata
direttamente da parte del concessionario della riscossione, senza l’intervento
del’Ufficiale Giudiziario, sul presupposto (pag. 23 del ricorso) che una notifica a
mezzo posta per raccomandata non potrebbe essere attuata in tali forme.
Sul punto si è però stabilito e qui va ribadito, che “in tema di riscossione
delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante
invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di

settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata
al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della
prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti
ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario,
alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita
relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva
coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato
implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il
concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia
della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di
ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su
richiesta del contribuente o dell’amministrazione”

(Cass. 17 ottobre 2016, n.

20918; Cass. 6 marzo 2015, n. 4567; Cass. 19 marzo 2014, n. 6395).
Il motivo è quindi infondato e quanto addotto non comporta alcun vizio della
notificazione.
5.2. Da altro punto di vista la ricorrente afferma che la cartella del 2001
sarebbe stata notificata presso una “sede diversa” ed a persona che non era
“più” il legale rappresentante di Capas.
Sul punto si rileva come l’inesistenza della notificazione, con riferimento alla
fase di consegna, sussista solo nei casi in cui l’atto venga restituito puramente e
semplicemente al mittente (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916), mentre nelle
altre ipotesi, pur potendo ricorrere nullità di essa, operano le regole (art. 156,
u.c., c.p.c.) sul raggiungimento dello scopo di cui al codice di rito (applicabili
anche agli atti inerenti la riscossione nelle forme c.d. esattoriali: Cass. 12 luglio
2017, n. 17198; Cass. 12 luglio 2013, n. 17251).
Scopo che si ha per raggiunto, nel caso di specie, atteso che, avverso la
prima cartella, è stata proposta tempestiva opposizione.

8
Roberto Be lè, estensore
\\\

ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29

R. G. n. 5040/2013

6. L’ultimo motivo di ricorso solleva questioni che la stessa ricorrente
ammette non essere mai state precedentemente denunciate in causa, ma che
essa ritiene destinate a rilievo officioso in ogni stato e grado, sicché sarebbe
possibile proporle per la prima volta in sede di legittimità.
6.1 Già si è detto dell’inammissibilità di esso, per quanto attiene alla
decadenza di cui all’art. 25 d. Igs. 46/1999.
6.2 La questione sulla prescrizione, trattandosi di debiti contributivi,

v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340; art. 55, comma , primo, R.D.L. 1827/1935, su
cui v. Cass. 5 ottobre 1998, n. 9865) e quindi, non risultando mai trattata e non
essendosi perciò formato alcun pregresso giudicato interno, essa è ammissibile,
per quanto del tutto infondata.
La riconosciuta efficacia della notifica del 2001, con l’effetto di
inoppugnabilità che è derivato dall’estinzione del susseguente processo di
opposizione, comporta l’assorbimento di ogni ipotetico vizio di merito anteriore e
quindi anche di ogni questione sulla prescrizione.
Essendo stata poi notificata la seconda cartella, per lo stesso credito, nel
2004, è palese come non sia maturata neanche dopo alcuna prescrizione
quinquennale.
Infine, da allora in poi la prescrizione è addirittura rimasta sospesa per
effetto della pendenza del processo che, come detto, ha comunque ad oggetto il
merito della pretesa contributiva, sicché l’insistenza dell’ente per il rigetto delle
ragioni altrui, idoneo a comportare la pronuncia sul credito anche in ipotesi di
declaratoria di nullità del ruolo, determina il verificarsi dell’effetto cui all’art.
2945, comma 2, c.c. (v. nel contiguo ambito dell’opposizione a decreto
ingiuntivo, Cass. 14 luglio 2004, n. 13081).

7. Il ricorso, per quanto anche sulla base di alcune rivisitazioni motivazionali
rispetto alla sentenza impugnata, va quindi integralmente rigettato, con
regolazione delle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente
le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200,00 per compensi ed
euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, in misura del 15 % ed accessori di
legge.
9
Roberto(,\
BeI le, estensore

\’\

soggiace invece alla rilevabilità d’ufficio (art. 3, nono comma, L 335/1995, su cui

R. G. n. 5040/2013
4

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14.2.2018.

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