Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19270 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/07/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 17/07/2019), n.19270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15772/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI VENTURA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 471/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 11/12/2013 R.G.N. 271/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, in parziale accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nei confronti di C.T. ed in riforma della decisione del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto (per quanto in questa sede ancora rileva) il diritto dell’appellata, appartenente al personale ATA della scuola, assunta con ripetuti contratti a tempo determinato, al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla maggiore anzianità derivante dai periodi prestati a tempo determinato, limitando le stesse a quelle maturate dopo il 10 luglio 2001;

2. la Corte territoriale ha contrastato innanzitutto l’assunto del Ministero secondo il quale non vi sarebbero differenze retributive nel personale scolastico tra dipendenti di ruolo e non di ruolo, in quanto l’attuale disciplina contempla un’evoluzione stipendiale solo a beneficio di coloro che sono già in ruolo e richiamato, a tal fine, l’art. 79 del c.c.n.l. 29 novembre 2007 (applicabile al personale di ruolo e prevedente il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra secondo un meccanismo di anzianità) e il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526, (prevedente che al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo, senza alcun riconoscimento dell’anzianità di servizio);

3. ha quindi ritenuto che il diritto all’anzianità prevista dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato ed alle conseguenti differenze retributive fosse fondato sul principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, nella lettura datane dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

5. la lavoratrice ha resistito con controricorso;

6. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con l’unico articolato motivo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca denuncia violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.M. 13 giugno 2007, del Ministro della Pubblica Istruzione anche in combinato con la L. n. 312 del 1980, art. 53, e del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, art. 1, comma 2, dell’art. 79 del c.c.n.l. 29 novembre 2007, delle clausole 4 e 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE;

assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto gli “scatti biennali” in applicazione principio non discriminazione ed al riguardo sostiene, in sintesi, che alle supplenze, stipulate per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo, non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, bensì la normativa di settore, ed in particolare la L. n. 124 del 1999, art. 4;

aggiunge che al fine di verificare se l’attribuzione del trattamento retributivo ai supplenti della scuola sia sorretta da adeguate ragioni oggettive occorre analizzare non solo la clausola 4 dell’Accordo Quadro, ma anche la successiva clausola 5 che, al fine della repressione degli abusi, consente agli Stati membri dell’Unione di tener conto delle esigenze di settori o di categorie specifici di lavoratori;

precisa al riguardo che la ricorrenza di ragioni oggettive, che legittimano nel settore scolastico un diverso regime, è già stata valorizzata dalla giurisprudenza di questa Corte per affermare la legittimità della reiterazione dei contratti a termine e del sistema di reclutamento disciplinato dalla L. n. 124 del 1999;

rileva, inoltre, che gli incarichi di supplenza non si configurano come rapporto di lavoro sostanzialmente unico in quanto le pattuizioni contrattuali, anche se annuali, non si legano tra loro in modo continuativo, e quindi, ogni anno, si instaura un distinto rapporto che non può essere Inanellatò ai precedenti per configurare una vera e propria anzianità di servizio;

evidenzia, infine, che nell’impiego pubblico l’immissione in ruolo presuppone il superamento di procedure concorsuali il che rende non comparabile la posizione del supplente con quella del dipendente a tempo indeterminato che ha superato la selezione pubblica;

2. il motivo non è fondato;

2.1. va innanzitutto precisato che la controversia, per la parte ancora in discussione, ha ad oggetto unicamente la progressione stipendiale (c.d. gradoni) per effetto del riconoscimento dell’anzianità di servizio e non il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53;

tanto si evince chiaramente dallo storico di lite di cui alla sentenza impugnata (v. pag. 4), dal controricorso della C. (v. pag. 3, punto 13) e dal decisum del giudice di appello (v. pag. 13: “va confermata la sentenza di primo grado laddove ha accertato il diritto della ricorrente alla progressione professionale retributiva in relazione ai periodi di servizio prestato in esecuzione dei diversi contratti a tempo determinato”);

ed allora del tutto improprio è il riferimento di cui al motivo di ricorso alla L. n. 312 del 1980, art. 53, dovendosi, peraltro, rilevare, sulla base delle complessive argomentazioni di cui al motivo medesimo (nei termini sopra riassunti), che le censure sono mosse alla riconosciuta anzianità di servizio;

2.2. ciò precisato, come già osservato da questa Corte (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558, Cass. 23 novembre 2016, n. 23868; Cass. 29 dicembre 2016, n. 27387, Cass. 5 gennaio 2017, n. 165; Cass. 10 gennaio 2017, n. 290 alle cui motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise), l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato ‘comparabilè, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32);

2.3. la clausola 4 dell’Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio rilevandone il carattere incondizionato idoneo alla disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact; 13.9.2007, causa C- 307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana) ed affermando la esclusione di ogni interpretazione restrittiva, non potendo la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137, n. 5, del Trattato (oggi 153 n. 5), “impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);

2.4. la CGUE ha evidenziato che le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);

2.5. l’interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale – che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa – e valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8 febbraio 2016, n. 2468);

2.6. anche in questa sede il Ministero, pur affermando l’esistenza di condizioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità, insistendo, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, ossia su ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro, da non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali nulla ha dedotto il ricorrente;

3. pertanto, il ricorso va rigettato;

4. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

5. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (v. Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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