Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1927 del 29/01/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 1927 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: DI CERBO VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 22987-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
3662
SCIACCHITANO
ROSALIA
C.F.
sccrs176165g273a,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11,
presso
lo
studio
dell’avvocato
GIURATO
UGO,
Data pubblicazione: 29/01/2014
rappresentate e difesa dagli avvocati FRINCHI SERGIO,
ROMANO SEBASTIANO, giusta delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 934/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 25/09/2007 r.g.n. 1508/2006;
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega GRANOZZI
GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
l’inammissibilità.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
22987.08
Udienza 12 dicembre 2013
Pres. F. Miani Canevari
Est. V. Di Cerbo
Sentenza
Rilevato che:
la Corte d’appello di Palermo Salerno, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato
l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 1 marzo 2000 stipulato da
Poste Italiane s.p.a. con Rosalia Sciacchitano;
per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha
resistito con controricorso;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
trt corso dt causa è stato depositato un verbale dì conciliazione in sede sindacale
controversia in esame;
corsernente la
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre
che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo
transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e
definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora
aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente soprawenuto
difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche
ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione,
ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della
domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006
n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche regolato
le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente
tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
3
La Code
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2013.