Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1927 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30566-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore e UFFICIO

TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FIRENZE in persona del Prefetto pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRA

PAPA 10, presso lo studio dell’avvocato DE GAETANO GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAFFI STEFANO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3072/2006 del GIUDICE DI PACE di EMPOLI del

29.7.05, depositata il 06/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell’Interno impugna la sentenza n. 3072 del 2005 del Giudice di Pace di Empoli, che ha accolto l’opposizione proposta dall’odierno intimato, M.M., all’ordinanza ingiunzione prefettizia che aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale di contestazione n. 734915 del 19 aprile 2005 della Polizia stradale di Firenze. Con tale verbale veniva accertata a carico del M. la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, con la sanzione pecuniaria di Euro 343,35, nonchè il ritiro della patente e la decurtazione di 10 punti dalla patente. La rilevazione veniva effettuata tramite apparecchiatura telelaser LTI 20-20 in dotazione della Polizia stradale. L’odierno intimato aveva proposto opposizione al Giudice di Pace deducendo lo stato di necessità per essere stato colto da malore, nonchè l’inattendibilità dell’accertamento a mezzo del telelaser soprattutto nelle ore notturne e infine l’illegittimità del verbale per la mancata documentazione di tutte le operazioni compiute per predisporre lo strumento e verificarne l’esatto funzionamento.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, rilevando come “il ricorrente estenda i motivi di opposizione alla mancata omologazione dei tele laser”. Osservava che l’apparecchiatura utilizzata era del tipo LTI 20-20, ne richiamava la disciplina che ne regolava l’uso, e concludeva rilevando come “l’amministrazione non abbia fornito ulteriori riscontri circa la sua odierna approvazione, dando così prova della perdurante idoneità dello strumento a misurare in maniera attendibile la velocità”.

L’odierna parte ricorrente con l’unico motivo di ricorso deduce la “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Il Giudice di Pace aveva posto a fondamento della sua decisione la questione relativa alla mancata omologazione dell’apparecchiatura autovelox, che non aveva costituito oggetto di opposizione con ciò violando l’art. 112 c.p.c..

Resiste con controricorso la parte intimata, rilevando che non sussiste il denunciato vizio ed osservando che comunque sul punto l’Amministrazione, costituitasi in giudizio con proprio funzionario, aveva accettato il contraddicono.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

Parte resistente ha depositato memoria.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Occorre osservare che lo stesso Giudice di Pace afferma che il motivo di opposizione accolto non era stato proposto dall’odierna parte intimata. Sicchè sussiste il vizio denunciato.

A tal proposito questa Corte ha già avuto occasione di affermare che: “Il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonchè ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione” (Cass. 2007 n. 1173), ulteriormente osservando che “non è in alcun modo consentito un successivo ampliamento del thema decidendum, neppure d’ufficio (a meno che non emerga la giuridica inesistenza del provvedimento opposto), rimanendo irrilevante che, su di esso, la parte interessata abbia accettato il contraddittorio” (Cass. 2006 n. 23284).

Occorre osservare, infatti, che nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa, nei quali le norme sul rito devono essere ratione temporis integrate dalle regole del codice di procedura civile vigente, la impossibilità di un ampliamento del tema del dibattito è il portato della natura del procedimento, che è caratterizzato dalla inclusione necessaria delle ragioni oppositorie nei motivi del ricorso, motivi che segnano l’unica ed esclusiva causa petendi di un processo coinvolgente la pretesa della P.A. alla sanzione e che deve essere portato a sollecita e concentrata definizione in vista di un superiore interesse.

Nei sensi indicati le deduzioni della parte intimata non possono trovare accoglimento.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e, residuando altri profili dell’opposizione non esaminati, la causa va rimessa ad altro magistrato dello stesso ufficio, che deciderà anche sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Empoli), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA