Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1927 del 03/02/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1927 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 21486-2011 proposto da:
GORI SPA – GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE
07599620635 in persona dell’amministratore delegato, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 3, presso lo studio del dr.
ANDREA CICALA, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO
BUONAJUTO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
VERDERAME CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PAUL CEZANNE 11, presso VANESSA MEA, rappresentata e
difesa dall’avvocato RAFFAELE FATTORUSO, giusta mandato a
margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 03/02/2015

avverso la sentenza n. 750/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 19.1.2011, depositata il 09/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2011 n. 21486 sez. M3 – ud. 14-01-2015
-2-

R.g.n. 21486-11 (c.c. 14.1.2015)

Ritenuto quanto segue:
§1. La G.O.R.I. s.p.a. – Gestione Ottimale Risorse Idriche ha proposto
ricorso per cassazione contro Carmela Verderame avverso la sentenza del 9
marzo 2011, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il suo
appello avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di
Torre Annunziata il 7 giugno 2005.

§2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui
all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è
stata notificata agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le
seguenti considerazioni:
[.. .] §3. Il ricorso può essere deciso con il procedimento di cui all’art.
380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.
§3.1. La ragione di inammissibilità si rinviene nella violazione del
requisito di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c.
Invero, l’esposizione dei motivi inizia in chiusura della pagina 2 del
ricorso, dopo che nelle ultime sette righe della pagina 1 e nella stessa pagina 2
si sono svolte, in ordine al fatto sostanziale e processuale brevissime
enunciazioni, dalle quali si apprende soltanto: a) che la qui ricorrente con
citazione del luglio del 2006 proponeva appello avverso la sentenza di primo
grado del Tribunale di Torre Annunziata «con la quale era stata accolta la
domanda della sig.ra Verderame Carmela e, per l’effetto, è stata dichiarata
inesistente la pretesa creditoria della s.p.a. Acquedotto Vesuviano (ora s.p.a.
G.O.R.I.)>> e «rigettata la domanda riconvenzionale proposta,
compensando le spese di giudizio>>; b) che la Corte napoletana con la
sentenza impugnata ha rigettato il gravame della ricorrente dichiarando «che
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Est. Con

ffaele Frasca

R.g.n. 21486-11 (c.c. 14.1.2015)

la s.p.a. G.O.R.I. non avrebbe assolto il proprio onere probatorio, ovvero
provare la corrispondenza tra quanto erogato e quanto fatturato» e
precisando «che l’onere probatorio dell’utente sarebbe esclusivamente
quello di provare — anche mediante presunzioni — che il consumo reale è
inferiore a quello indicato in fattura».
Dopo di che si dà notizia che sarebbe stato notificato un precendete
ricorso per cassazione che quello in esame è stato proposto — il che è vero –

_

senza che il diritto di impugnazione fosse consumato.
Nessun’altra precisazione in punto di fatto sostanziale e processuale
viene svolta.
§3.2. L’esposizione del fatto articolata negli scarni termini riferiti è
assolutamente inidonea a soddisfare l’art. 366 n. 3 c.p.c. e lo è, in particolare,
per quanto attiene alla stessa individuazione del fatto sostanziale posto a base
della domanda, i cui termini sono indicati per relationem con un richiamo alla
citazione introduttiva della lite, delle ragioni della decisione di primo grado,
del tenore delle difese svolte dalle parti in appello e delle ragioni della
decisione impugnate: tutti tali elementi non vengono indicati, sebbene nel
modo del tutto riassuntivo richiesto dalla detta norma.
§3.2.1. In proposito, in punto di rilievo del requisito della esposizione
sommaria dei fatti di causa, si rileva che «per soddisfare il requisito imposto
dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione
deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o
particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche
pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le
giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in
relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale
nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui
si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di
cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica
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Est. C ns. Raffaele Frasca

R.g.n. 21486-11 (c.c. 14.1.2015)

diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il
principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli
elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la
completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il
significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni
della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti
del processo, ivi compresa la sentenza stessa» (ex multis, Cass. n. 7825 del

,

2006; n. 12688 del 2006).
Nello stesso ordine di idee si è, inoltre, sempre ribadendo lo stesso
concetto, precisato che <>.
Va, altresì, ricordato che costituisce principio altrettanto consolidato che,
ai fini della detta sanzione di inammissibilità, non è possibile distinguere fra
esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. n. 1959 del
2004).

§3.2.2. Il ricorso non rispetta in alcun modo la ricordata giurisprudenza
e, pertanto, dovrebbe dichiararsi inammissibile.
§4. Per mera completezza si aggiunge che l’illustrazione dei motivi
appare anche svolta in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto si fonda
su risultanze probatorie riguardo alle quali non viene fornita l’indicazione
specifica nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza della Corte
(Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e 7161 del 2010;

ex multis,

riassuntivamente, Cass. n. 7455 del 2013).>>.
§2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della
relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.
Se ne deve disporre la distrazione a favore dell’Avvocato Raffaele
Fattoruso, giusta la richiesta in tal senso formulata nel controricorso.
§3. Il Collegio rileva che l’avviso dell’odierna adunanza al detto
Avvocato è stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e la cartolina
dell’ulteriore avviso ai sensi di detta norma non risultava pervenuta. Tuttavia
il detto legale è stato notiziato a mezzo fax. Comunque l’esito del ricorso è
anche favorevole per la sua assistita.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla
rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
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Est. ConYaffae1e Frasca

R.g.n. 21486-11 (c.c. 14.1.2015)

in euro duemilacento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed
accessori come per legge. Distrae le spese così liquidate a favore
dell’Avvocato Raffaele Fattoruso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile-3, il 14 gennaio 2015.

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