Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19269 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8552-2017 proposto da:

T.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati STEFANO CHIRIATTI, DANILO LORENZO;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 148/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 17/09/2016 R.G.N. 67/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza n. 148 del 2016, accogliendo l’appello incidentale proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto in parte la domanda di T.F. (appartenente all’Arma dei Carabinieri e rimasto ferito a seguito di sparatoria ad opera di un ricercato) tesa al riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere e segnatamente dell’assegno vitalizio di cui alla L. n. 407 del 1998, art. 2 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda proposta da T.F.;

ad avviso della sentenza impugnata, le controversie relative alle provvidenze invocate dal T. quale vittima del dovere L. n. 266 del 2005, ex art. 11, comma 563, al pari di quelle destinate alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, alle condizioni di cui alla L. n. 512 del 1999, in quanto traggono origine, motivazione ed occasione dal rapporto di pubblico impiego, restano attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e 3;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione T.F. sulla base di un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), l’illegittimità della sentenza impugnata che non ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in controversia avente ad oggetto il riconoscimento di prestazioni assistenziali;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

il Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, con decreto n. 121 del 2018, ha disposto (per quanto qui di interesse) ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, che, poichè dalle pronunce delle Sezioni Unite emergono indirizzi consolidati sulle questioni di giurisdizione nelle controversie riguardanti i benefici spettanti alle vittime del dovere, tali controversie – laddove pongano problemi di giurisdizione – vengano assegnati alla Sezione lavoro.

Diritto

CONSIDERATO

che:

le affermazioni della Corte territoriale secondo cui la giurisdizione spetta al giudice amministrativo in considerazione del rapporto di impiego con il Ministero della Difesa, rapporto non contrattualizzato e dunque rientrante tra quelli esclusi dalla giurisdizione ordinaria per effetto del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 63 e 3, non risultano fondate;

questa Corte di cassazione (da ultimo Cass. SS.UU. n. 8982 dell’11 aprile 2018) ha affermato che l’esistenza di un rapporto di impiego con il Ministero della Difesa costituisce mera occasione per il verificarsi della fattispecie che, invece, trova il suo fondamento in diritti soggettivi normativamente disciplinati;

tale questione è stata già affrontata e decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23300 del 16.11.2016, alla quale si intende dare continuità, in cui si è statuito che “in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui l’art. 1, comma 563 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse;

tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione “è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale” (cfr nello stesso senso Cass. SU n. 15484/2017, SU n. 7761/2017);

per le considerazioni che precedono deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale il processo deve proseguire, per cui la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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