Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19269 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. II, 16/09/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 16/09/2020), n.19269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19320/2019 proposto da:

N.C.J., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche,

via Fermi n. 3, presso lo studio dell’avv.to GIUSEPPE LUFRANO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE SIRACUSA;

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3026/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2018, respingeva il ricorso proposto da N.C.J., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Ancona aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’Appello, per quel che qui interessa, confermava la valutazione del giudice di primo grado circa la mancanza dei presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 o, in via ulteriormente gradata, della protezione umanitaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6.

In primo luogo, con riferimento alla credibilità del racconto del richiedente, evidenziava che la veridicità dello stesso non assumeva alcun rilievo, avendo l’appellante riproposto solo la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria sotto il profilo del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per l’esistenza di un grave rischio concreto ed attuale derivante dall’ipotesi di rientro nel proprio Paese, oltre che in via subordinata della protezione umanitaria. La decisione di primo grado circa il mancato riconoscimento dello status di rifugiato doveva intendersi passata in giudicato per mancanza di specifica impugnazione sul punto. In ogni caso il rigetto di tale domanda di riconoscimento dello status di rifugiato doveva ritenersi fondato.

Quanto alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), la Corte d’Appello evidenziava che nella regione di provenienza del richiedente (Edo State) non poteva ritenersi sussistente una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato come emergeva dalle più recenti informazioni disponibili. La situazione di pericolo, infatti, era limitata alle aree nord e nord-est del Paese mentre per tutte le altre zone non poteva ritenersi sussistente l’ipotesi di un concreto rischio di danno grave di cui all’art. 14 citato per la sola presenza fisica sul territorio interessato.

Per quanto riguardava la mancata concessione della protezione umanitaria la Corte d’Appello osservava che non erano state allegate, nè dimostrate, specifiche situazioni soggettive tale da giustificarne il riconoscimento. L’istante non rientrava in categorie soggettive in relazione alle quali fosse ravvisabile il pericolo di lesione di diritti umani di particolare entità e la sua situazione personale non era di particolare vulnerabilità e non rientrava nelle ipotesi tipiche previste.

3. N.C.J. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per aver affermato che le dichiarazioni del ricorrente erano confinate nei limiti di una vicenda privata.

Nella specie sarebbe mancata un’adeguata verifica mediante l’uso dei poteri istruttori ufficiosi della possibilità di una tutela effettiva da parte dell’autorità del Paese di origine del richiedente in relazione alta sua situazione soggettiva.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per aver escluso l’esistenza nel Paese di provenienza di una situazione di violenza indiscussa e incontrollata,

La Corte d’Appello sarebbe incorsa in un evidente violazione dei principi relativi alla protezione internazionale dello straniero avendo escluso l’applicabilità dell’art. 14, lett. c), semplicemente sulla base della mancanza di un pericolo per la propria incolumità senza considerare la condizione del Paese di origine del richiedente nel quale sussisterebbe una violenza diffusa di indiscriminata.

Dunque, opererebbe il divieto di respingimento di un soggetto la cui vita potrebbe essere in serio pericolo in caso di rientro nello Stato di provenienza.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro forzoso in patria.

Mancherebbero le ragioni del rigetto della domanda relativa alla protezione umanitaria, in particolare la correlazione tra la condizione personale del richiedente e la situazione oggettiva del Paese di origine.

4. I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente sono inammissibili.

Il ricorrente, quanto alla rilevanza della vicenda narrata sulle ragioni dell’espatrio, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto irrilevante il racconto del richiedente, avendo egli riproposto solo la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria sotto il profilo del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per l’esistenza di un grave rischio concreto ed attuale derivante dall’ipotesi di rientro nel proprio Paese, oltre che in via subordinata della protezione umanitaria

Con riferimento all’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, esso implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

Il ricorrente si limita a dedurre in modo del tutto generico la mancata verifica mediante l’uso dei poteri istruttori ufficiosi della possibilità di una tutela effettiva da parte dell’autorità del Paese di origine del richiedente in relazione alla sua situazione soggettiva.

La Corte d’Appello ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del Paese di origine ed in particolare della regione di provenienza del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, non poteva ritenersi sussistente una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Paese di provenienza del richiedente.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono, l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva del Ministero dell’Interno.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

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