Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19269 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 07/05/2010, dep. 10/09/2010), n.19269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8290/2005 proposto da:

MARTI COSTRUZIONI S.R.L. (OMISSIS) in persona del suo

Amministratore Unico Geom. M.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO RINASCIMENTO 11, presso lo studio

dell’avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRECO Giovanni giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo

procuratore Responsabile della Unità Territoriale Rete Ing. V.

S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISANELLI 2, presso

lo stadio dell’avvocato ANGELETTI Alberto, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LIBRATTI GIUSEPPE, CASCIARO CARLO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 468/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

emessa il 14/5/2004, depositata il 22/07/2004, R.G.N. 778/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato ALBERTO ANGELETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per la improcedibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Marti Costruzioni ricorre per cassazione nei confronti della s.p.a. Enel avverso la sentenza n. 468/2004 emessa dalla Corte di appello di Lecce e notificata il 21 dicembre 2004.

Resiste l’Enel Distribuzione s.p.a. che eccepisce l’inammissibilità o improcedibilita del ricorso perchè soggetto giuridico distinto dall’Enel s.p.a., destinatario del ricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il rilievo del P.G. di improcedibilita del ricorso è fondato.

La ricorrente infatti ha depositato la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 42/05 del 31 gennaio 2005 resa tra Enel Distribuzione s.p.a. e L.S. soggetto diverso dalla s.r.l. Marti Costruzioni- e in tal modo ha violato il disposto di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, posto a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale ove l’esercizio del diritto di impugnazione sia avvenuto oltre il cosiddetto termine breve ed altresì precludendo la verifica della corrispondenza dei motivi di ricorso al contenuto della sentenza impugnata.

Pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di Cassazione pari ad Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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