Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19269 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/08/2017, (ud. 05/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19269

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4497/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.L., C.F. (OMISSIS), M.M. C.F. (OMISSIS),

N.L. C.F. (OMISSIS), NE.GR. C.F. (OMISSIS), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 32, presso lo

studio dell’avvocato ROSARIA GRASSO PERONI, rappresentati e difesi

dagli avvocati FABIO PES, STEFANO BRANDIMARTE, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 08/02/2011 R.G.N. 8/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per estinzione o cessazione della

materia del contendere per M., nel resto rigetto;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega verbale SALVATORE

TRIFIRO’;

udito l’Avvocato FRANCESCO MAIORANA per delega Avvocato STEFANO

BRANDIMARTE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Pordenone del 3.7.2006 B.L., M.M., N.L. e NE.GR., dipendenti di POSTE ITALIANE spa con orario di lavoro part time, agivano nei confronti del datore di lavoro per sentire accertare la illegittimità del sistema di calcolo con il quale veniva liquidata la retribuzione giacchè articolato sulle ore lavorate e non sulla percentuale di prestazione lavorativa svolta rispetto ad una prestazione full time, pari al 67%.

Poste Italiane proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione di retribuzioni asseritamente liquidate in misura superiore al dovuto.

Il Giudice del Lavoro accoglieva la domanda principale, rigettando quella riconvenzionale.

La Corte d’appello di Trieste, pronunziando sull’appello di entrambe le parti, accoglieva l’appello delle lavoratrici in punto di spese di lite e rigettava l’appello di Poste Italiane.

Ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza la società Poste Italiane spa, articolato in due motivi.

Hanno resistito con controricorso B.L., M.M., N.L. e NE.GR..

Le parti hanno depositato memorie.

E’ stato depositato verbale di conciliazione sindacale del 25 marzo 2014 relativo alla posizione di M.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve darsi atto della cessazione della materia del contendere in ordine al rapporto tra Poste Italiane spa e M.M..

Con verbale di conciliazione sindacale del 25 marzo 2014, nell’ambito della più ampia intesa di risoluzione del rapporto di lavoro e di definizione del contenzioso pendente, POSTE ITALIANE spa ha rinunziato all’odierno ricorso e M.M. ha accettato la rinunzia, a spese compensate.

Il rilievo dell’accordo transattivo intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo (Cassazione civile, sez. lav., 15/06/2010, n. 14353).

Il giudizio riguarda dunque le sole posizioni delle lavoratrici B.L., N.L. e NE.GR..

1. Con il primo motivo la società POSTE ITALIANE spa ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 61 (rectius: art. 4), nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Ha censurato la sentenza per avere ritenuto la erroneità del sistema di computo della retribuzione da essa adottato per il part time affermandone la diversità rispetto al conteggio del corrispettivo per il lavoro a tempo pieno.

Ha assunto che, fermo il principio di non discriminazione del lavoratore part time, il trattamento economico mensile doveva essere riproporzionato in relazione alla ridotta entità della prestazione lavorativa (salvo diverse previsioni del contratto collettivo).

Le lavoratrici erano state pacificamente retribuite in proporzione alla durata effettiva della attività lavorativa sicchè null’altro era loro dovuto.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del CCNL POSTE ITALIANE in relazione all’art. 1362 c.c. e segg., nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il motivo investe la statuizione in sentenza, come precipitato del principio di non discriminazione, della necessità di comparare in modo omogeneo i dati rilevanti alla determinazione della retribuzione nel lavoro part time e nel lavoro full time e, pertanto, di assumere la medesima base di computo mensile.

La società ha dedotto che il CCNL prevedeva che il trattamento economico per il lavoratore part time fosse “commisurato alla relativa durata della prestazione”; anche negli accordi di trasformazione dell’orario intervenuti con le singole controricorrenti era pattuito che la retribuzione sarebbe stata corrisposta “in proporzione al nuovo orario di lavoro”.

Era dunque rilevante la durata effettiva della prestazione, come confermato da ulteriori disposizioni del CCNL: art. 23, punti IV e IX, contenente la disciplina del rapporto part time; articolo 59 sulla determinazione teorica delle giornate mensili lavorate (26 giornate) e dell’orario mensile (156 ore) per il lavoratore full time.

La contrattazione collettiva non rimandava per il lavoratore part time alla disciplina generale sull’orario di lavoro ed al calcolo della retribuzione previsto per i lavoratori full time nè il personale part time svolgeva 26 giornate lavorative mensili o 156 ore mensili teoriche.

POSTE ITALIANE quantificava la retribuzione del personale part time verticale sulla base del “peso effettivo” di un’ora nel mese di riferimento, realizzando una perfetta corrispondenza oraria con la retribuzione del dipendente full time.

Il “peso effettivo orario” veniva calcolato dividendo le ore teoriche di lavoro mensile (156) per quelle effettive del mese di riferimento.

Il quoziente così ottenuto veniva moltiplicato per le ore giornaliere effettivamente lavorate nello stesso mese dal lavoratore part time; il prodotto rappresentava il “peso totale effettivo” del mese di riferimento.

Detto prodotto, diviso per le ore teoriche mensili del lavoratore full time (156) e moltiplicato per cento, esprimeva la percentuale della retribuzione mensile spettante nel mese di riferimento al lavoratore part time.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Nella fattispecie di causa i rapporti di lavoro riguardano un part time verticale (dal giorno 1 al giorno 20 di ogni mese per B.L. e N.L. e dal lunedì al giovedì per NE.GR.).

Non è dubbio che l’importo della retribuzione mensile prevista per il lavoro full time debba essere riproporzionata in ragione del ridotto impegno del lavoratore part time ma tale proporzione non può prescindere dalla applicazione degli stessi principi previsti per la retribuzione del lavoro full time; se dunque nel lavoro full time il dato base del contratto collettivo è quello mensile (calcolato sul dato convenzionale di 26 giorni lavorativi) e la retribuzione oraria viene calcolata su un orario mensile teorico di 156 ore, come assunto dalla stessa società ricorrente, anche nel lavoro part time la base di computo deve essere la mensilità e la retribuzione di un’ora di lavoro deve essere calcolata sul dato teorico e non sulle ore effettive di lavoro nel mese.

Ragionando diversamente si determinerebbe, contrariamente all’assunto di POSTE ITALIANE, un trattamento retributivo contrario al principio di non discriminazione, il quale comporta che il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile anche per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria (Cassazione civile, sez. lav., 23/09/2016, n. 18709, in motivazione), come d’altronde assume la stessa società qui ricorrente (si veda la pagina 8 del ricorso).

Nel metodo di calcolo proposto da Poste Italiane la retribuzione oraria del lavoratore part time varia di mese ín mese, assumendosi a base del calcolo il cd. “peso effettivo orario” cioè il rapporto tra l’orario teorico di 156 ore mensili e le ore di lavoro previste in ciascun mese dell’anno in base al numero dei giorni di calendario.

Inoltre il calcolo mensile della retribuzione resta ulteriormente legato al prodotto del suddetto “peso effettivo orario” per le ore di lavoro svolte nel mese dal lavoratore part time, con un metodo che non trova corrispondenza nel calcolo della retribuzione per il full time, che avviene su base mensile e non sulla base delle ore di lavoro svolte.

La determinazione finale della percentuale di retribuzione mensile dovuta al lavoratore part time risente dunque di dati e criteri di calcolo del tutto eterogenei rispetto a quelli previsti nel contratto collettivo per il full time, il che costituisce ex se ragione di discriminazione.

La Corte di merito ha dunque correttamente affermato che il principio di non discriminazione del lavoratore part time, di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4, (vigente ratione temporis), impone di utilizzare per calcolare la retribuzione del lavoratore part time il medesimo dato-base con il quale è calcolata la retribuzione del lavoro a tempo pieno e che come la retribuzione del lavoro a tempo pieno a tenore del CCNL prescinde dal rigore ricostruttivo dell’orario, con analogo metodo occorre procedere per riproporzionare la retribuzione del lavoro part time, assumendo come base di computo il dato mensile e non già quello orario.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere – anche sulle spese – per la posizione di M.M.. Rigetta nel resto il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti delle controricorrenti B., N. e NE., che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 complessivi per compensi professionali,oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati Stefano (Ndr: testo originale non comprensibile) e Fabio Pes.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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