Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19268 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNU MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13151/2006 proposto da:

D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, Via delle Tre Madonne 16, presso l’Avvocato RICCIO Gianfranco,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.D.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TIMAVO 3, presso lo studio dell’avvocato LIVI Mauro, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2683/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza civile, emessa il 10/06/2005, depositata il 18/10/2005;

R.G.N. 7650/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per estinzione per

rinuncia.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che D.A. ha proposto ricorso per cassazione il 20 aprile 2006 nei confronti di D.D.G. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 18 ottobre 2005 e che l’intimato ha proposto controricorso.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che il ricorrente, con atto sottoscritto dal difensore, ha rinunciato al ricorso e che il controricorrente ed il suo difensore hanno accettato;

visto l’art. 390 cod. proc. civ. e art. 391 cod. proc. civ., u.c.; su conforme richiesta del P.M..

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA