Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19268 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/08/2017, (ud. 05/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1041-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

M.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA

GOBBI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO

SALADINO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1077/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/12/2010 R.G.N. 1711/2008 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per estinzione;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega verbale Avvocato

SALVATORE TRIFIRO’.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che, con sentenza 27 dicembre 2010, la Corte d’appello di Milano condannava Poste Italiane s.p.a. ad adibire M.A. alle mansioni svolte precedentemente all’accertato demansionamento o ad altre equivalenti e al risarcimento del conseguente danno non patrimoniale liquidato in Euro 35.000,00 anzichè nella minor somma determinata dal Tribunale e rigettava la domanda del secondo di condanna della prima al pagamento di differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori: così parzialmente riformandone la decisione, con sentenza non definitiva, di accertamento dello svolgimento dal lavoratore di mansioni superiori al suo inquadramento dal 1 febbraio 2004 al 23 aprile 2006 e di condanna della società datrice ad assegnarlo a mansioni di livello B e a pagargli le differenze retributive dalla prima data, nonchè di demansionamento dal 24 aprile 2006 e di mobbing, con successiva determinazione, con sentenza definitiva, del relativo danno biologico in misura di Euro 20.000,00 ed esclusione invece, sempre con la stessa, di un danno morale risarcibile;

– che la Corte territoriale escludeva la riconducilità al rivendicato superiore livello B delle mansioni in concreto svolte da M. (di referente per la sicurezza degli uffici postali di Como, controllore degli impianti e dei sistemi di sicurezza, revisore dei guasti, in collegamento con Milano per i problemi della sicurezza) qualificate al livello C, in difetto di allegazione, prima ancora che di prova, di ampiezza di autonomia decisionale;

– che essa riteneva poi dimostrato l’ingiustificato demansionamento subito dal lavoratore, per assegnazione da maggio 2006 presso l’Ufficio Depositi (ex Cassa) ad evasione di compiti elementari (quali il conteggio di tessere e francobolli), comportante la risarcibilità di un danno non patrimoniale, secondo l’allegazione del predetto (di lesione della sua dignità professionale, piuttosto che di perdita economica o di chance nel contesto lavorativo) e unitariamente considerato (nel conglobamento anche di una componente, accanto a quella già riconosciuta di danno biologico, anche di danno morale, in base alla qualificazione giurisprudenziale di legittimità, omnicomprensiva e non frazionabile in plurime categorie), complessivamente liquidato in via equitativa nella somma suindicata;

– che, con atto notificato il 23 dicembre 2011, Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste M.A. con controricorso contenente ricorso incidentale articolato su un unico motivo, al quale replica la società con controricorso;

– che le parti hanno conciliato la controversia in sede sindacale, con il depositato verbale 4 aprile 2017, con la rinuncia del lavoratore ad ogni propria pretesa e relativa accettazione della società datrice;

– che ricorrono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la pronuncia di estinzione del giudizio, con la compensazione delle spese delle spese di giudizio tra le parti;

PQM

 

La Corte visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

dichiara l’estinzione del processo e interamente compensate le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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