Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19267 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19267 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 14187-2014 proposto da:
CONSORZIO BONIFICA PIAVE, elettivamente domiciliato in
ROMA, V. GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato
LORENZO BORRE’, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato EMANUELA VANZETTO;
– ricorrente contro

FAVOTTO BERTO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato
BARBARA PICCINI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIOVANNI PLATEO;
– controricorrente —
nonchè

sul ricorso 14104-2014 proposto da:

Data pubblicazione: 19/07/2018

FAVOTTO BERTO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato
BARBARA PICCINI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIOVANNI PLATEO;
– ricorrente incidentale –

CONSORZIO BONIFICA PIAVE, elettivamente domiciliato in
ROMA, V.GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato
LORENZO BORRE’, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato EMANUELA VANZETTO;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 859/2013 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 15/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 28 maggio 2014 (R.G. 14187-2014), il
Consorzio di Bonifica Piave (già Consorzio Destra Piave) ha
impugnato, proponendo due motivi, la sentenza n. 859/2013
della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 15 aprile 2013.
Resiste con controricorso Berto Angelo Favotto.
Lo stesso Berto Angelo Favotto ha tuttavia notificato il 30
maggio 2014 distinto ricorso (R.G. 14104-2014) avverso la
stessa sentenza, articolato in sei motivi.
Da tale ricorso il Consorzio di Bonifica Piave si difende con
controricorso.
Il ricorso notificato per primo (R.G. 14187-2014) assume
caratteri ed effetti d’impugnazione principale, in quanto esso
ha determinato la costituzione del procedimento, nel quale
debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni
Ric. 2014 n. 14187 sez. 52 – ud. 19-04-2018
-2-

contro

incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la
medesima sentenza dalle altre parti soccombenti (art. 335
c.p.c.). Ne consegue che il ricorso per cassazione R.G. 141042014, autonomamente proposto dopo che il ricorso R.G.
14187-2014 era stato già notificato, si converte, riunito a

Sono state presentate memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1
c.p.c. da entrambe le parti. Quanto, in particolare, al contenuto
della memoria depositata da Berto Angelo Favotto, va
osservato come la cessazione della materia del contendere che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio e in sede
di legittimità, ove, per fatti sopravvenuti al ricorso, riconosciuti
ed ammessi da tutti i contendenti o eventualmente allegati
mediante documenti prodotti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., risulti
eliso l’interesse alla pronuncia sull’impugnazione – postula la
composizione bonaria della vertenza, e, pertanto, non si
configura in ipotesi di semplice esecuzione, spontanea o
coattiva (come nella specie), di una statuizione contenuta nella
sentenza d’appello, ove permanga contrasto tra le parti.
Il Tribunale di Treviso accolse l’istanza cautelare ex art. 700
c.p.c. del Consorzio Destra Piave, volta ad inibire a Berto
Angelo Favotto comportamenti idonei a limitare o inibire la
manovra del partitore d’acqua del canale di irrigazione
denominato “Ginevra” e realizzato da Comune di Paese su
fondo espropriato al Favotto. Il Tribunale, sia in sede cautelare
che di cognizione ordinaria, adito poi da Berto Angelo Favotto
con citazione del 24 novembre 2006, ritenne il Consorzio
sprovvisto di legittimazione passiva quanto alle doglianze del
primo circa il procedimento espropriativo, e rigettò per la loro
indeterminatezza le domande dello stesso Favotto volte alla
regolare irrigazione dei suoi fondi. In parziale riforma della
Ric. 2014 n. 14187 sez. 52 – ud. 19-04-2018
-3-

questo, in ricorso incidentale.

sentenza del Tribunale di Treviso, la Corte d’Appello di Venezia,
dopo aver confermato che il Comune di Paese fosse
proprietario del terreno su cui sorge il partitore, nonché
riconosciuto il diritto degli addetti al Consorzio a manovrare il
partitore medesimo, condannò invece il Consorzio

saracinesca del pozzetto rivolta verso il fondo Favotto e di
spostamento in altra sede delle canalizzazioni costruite sul
terreno identificato dal mappale 252 sempre di proprietà
Favotto. A prova della necessità di queste opere la Corte
d’Appello menzionò una fotografia (documento 17), una lettera
del Consorzio Destra Piave del 4 marzo 1996 (documento 19),
che riferiva l’intenzione di sistemare sia l’irrigazione a valle
verso l’ex osteria Ginevra sia lo spostamento del pozzetto a
confine del distributore Modesti), e la convenzione fra Guido
Favotto (padre dell’appellante) ed il Comune di Paese del 10
aprile 1995, che non prevedeva alcuna servitù di
canalizzazione gravante sul mappale 252.
1.11 primo motivo del ricorso del Consorzio di Bonifica Piave
denuncia la violazione e falsa applicazione del Regolamento
523/1904, del Regio Decreto 368/1904, del Regio Decreto
215/1933, della legge Regionale Veneto 3/1976, della
Concessione e Convenzione tra il Consorzio di Bonifica Destra
Piave e il Comune di Paese, nonché la mancata distinzione di
obblighi e responsabilità di ente concessionario ed ente
gestore. Si assume che le opere ordinate dalla Corte d’Appello
al Consorzio, mero gestore del servizio allestito dal Comune di
Pese, non rientrassero nell’ambito di legittimazione dello stesso
ricorrente, essendo gli impianti di proprietà del Comune.
Il secondo motivo del ricorso del Consorzio di Bonifica Piave
denuncia la violazione e falsa applicazione del Regolamento
Ric. 2014 n. 14187 sez. 52 – ud. 19-04-2018
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all’esecuzione dei necessari lavori di riposizionamento della

523/1904, del Regio Decreto 368/1904, del Regio Decreto
215/1933, della legge Regionale Veneto 3/1976, della
Concessione e Convenzione tra il Consorzio di Bonifica Destra
Piave e il Comune di Paese e rappresenta l’interruzione del
pubblico servizio che conseguirebbe alla rimozione del canale

I.1.Quanto all’eccezione di improcedibilità del ricorso del
Consorzio, formulata dal Favotto a pagina\ 4 del controricorso,
essa è superabile, atteso che, secondo l’interpretazione di
questa Corte, qualora il documento, su cui si fonda il ricorso,
sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente, i
requisiti di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n.
4, c.p.c., devono ritenersi soddisfatti mediante la produzione
del fascicolo di parte, purché – come nella specie riscontrabile nel ricorso si specifichi sia che il fascicolo è stato prodotto, sia
la sede in cui il documento sia rinvenibile (Cass. Sez. U,
25/03/2010, n. 7161).
I.2.Entrambi i motivi di ricorso del Consorzio di Bonifica Piave,
che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi,
rivelano peraltro diffusi profili di inammissibilità e sono
comunque privi di fondamento. Le due censure denunciano la
violazione di legge in relazione ad interi corpi di norme (nella
specie, il Regolamento 523/1904, il Regio Decreto 368/1904, il
Regio Decreto 215/1933, la legge Regionale Veneto 3/1976),
senza osservare l’onere di specificità di cui all’art. 366, comma
1, n. 4, c.p.c., e perciò apparendo inammissibili, in quanto
rimane così impedita alla Corte la possibilità individuare le
norme, ovvero le astrette disposizioni di legge, che si
assumono violate o falsamente applicate nella sentenza
impugnata (cfr. Cass. Sez. U, 18/07/2013, n. 17555).

Ric. 2014 n. 14187 sez. 52 – ud. 19-04-2018
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lungo il mappale 252.

La domanda riconvenzionale di Berto Angelo Favotto, per come
esposta nella sentenza impugnata e negli atti introduttivi del
giudizio di legittimità, era volta ad ottenere la condanna del
Consorzio di Bonifica all’esecuzione di opere (modifiche delle
canalizzazioni) che consentissero allo stesso Favotto la regolare

Consorzio Destra Piave del 4 marzo 1996 che si era impegnato
a tanto. Su tale domanda, infine accolta dalla Corte d’Appello
di Venezia con statuizione di condanna del Consorzio, si è
formato giudicato implicito circa la giurisdizione dell’adito
giudice ordinario. Neppure è stata tempestivamente posta
questione circa la competenza del Tribunale regionale delle
acque pubbliche, inerente, tra l’altro, alle controversie aventi
ad oggetto il contenuto o i limiti di una concessione di utenza,
o il diritto nei confronti dell’amministrazione alla derivazione o
alla utilizzazione delle acque. D’altro canto, la domanda
riconvenzionale di Berto Angelo Favotto è fondata sull’assunto
che il Consorzio di bonifica sia venuto meno all’impegno
assunto con la citata lettera del marzo 1996 nei confronti del
medesimo ricorrente principale, proprietario del fondo
interessato, il quale lamenta la non regolare irrigazione per i
lavori di canalizzazione eseguiti e fa valere il suo diritto al
ristoro dei danni cagionati da un non giustificato
inadempimento della controparte agli obblighi concordati,
senza invocare un sindacato giurisdizionale in ordine alla
rispondenza delle opere di bonifica poste in essere dal
consorzio alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell’arte e
prudenza (cfr. Cass. Sez. U, 03/06/1993, n. 6176).
Involge poi accertamenti di fatto (che non possono svolgersi
nel giudizio di legittimità e spettano all’apprezzamento del
giudice di merito, sindacabile con ricorso per cassazione
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irrigazione dei suoi fondi, alla stregua della lettera del

soltanto nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) la
questione della concreta individuazione, sulla base delle
risultanze probatorie, delle opere necessarie nei comprensori di
bonifica, in base alla legge n. 215 del 1933 (artt. 8 e 38), che
pure siano di interesse particolare di alcuni fondi e devono

Consorzio di bonifica.
Il ricorrente Consorzio di Bonifica Piave fonda le sue censure
sul testo della Convenzione intercorsa con il Comune di Paese
per l’affidamento in concessione allo stesso Consorzio
dell’opera destinata all’irrigazione agricola, onde stabilire i
limiti della propria responsabilità gestoria nei confronti del
Favotto. Si tratta all’evidenza di questione di fatto, legata
all’interpretazione di un testo negoziale, di cui non vi è cenno
nella sentenza impugnata, né il ricorrente Consorzio adempie
all’onere, impostogli dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di
indicare in quale atto difensivo del giudizio di merito tale
questione fosse stata allegata. Peraltro, in tal modo il
ricorrente principale, denunciando violazioni di norme di diritto,
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., intende in realtà
sollecitare questa Corte ad apprezzare direttamente le prove
documentali, operazione che suppone un accesso diretto agli
atti e una loro delibazione non consentiti nel giudizio di
legittimità.
IL Il ricorso per cassazione R.G. 14104-2014 di Berto Angelo
Favotto col primo motivo deduce la violazione dell’art. 112
c.p.c. per l’omessa pronuncia della sentenza impugnata con
riferimento al primo motivo di appello, inerente al canale
consortile “Ginevra”, in ordine al quale il Favotto rappresenta
come la sua domanda richiedesse l’accertamento che il terreno
ove scorre tale canale distributore non fosse stato oggetto di
Ric. 2014 n. 14187 sez. 52 – ud. 19-04-2018
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perciò essere eseguite dai proprietari degli stessi o dal

esproprio da parte del Comune di Paese, e che perciò di esso
non potesse far uso il Consorzio Destra Piave. A fronte di tale
domanda, la Corte d’Appello, dopo aver ritenuto di poter
conoscere incidentalmente della questione dell’estensione dei
fondi espropriati come di quella della legittimità della

avendo il Consorzio “provato che il Comune di Paese è il
proprietario del terreno su cui sorge il ripartitore, a seguito
dell’esproprio”. La Corte d’Appello avrebbe in tal modo, avverte
il ricorrente, pronunciato sul partitore, e non anche sul canale,
come richiesto.
Il secondo motivo del ricorso di Berto Angelo Favotto allega la
violazione dell’art. 132 c.p.c. per irriducibile contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte
di Venezia, sempre quanto alla confusione tra il canale Ginevra
e il manufatto partitore.
Il terzo motivo del ricorso R.G. 14104-2014 denuncia l’omesso
esame di fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,
ancora quanto al primo motivo di appello, non avendo la Corte
di Venezia tenuto conto che il canale Ginevra e il partitore sono
due distinti manufatti irrigui.
Il quarto motivo del ricorso di Berto Angelo Favotto allega
l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., per la mancata considerazione della “non espropriazione
del terreno su cui sono stati costruiti il pozzetto di
alimentazione del canale Ginevra ed il canale stesso”. Si fa
riferimento ai documenti nn. 3 (informazioni rese nel corso di
un procedimento penale da Roberto Dariol) e 5 (Relazione degli
agenti di Polizia locale dell’8 maggio 2006), prodotti in appello,
comprovanti il riconoscimento che il manufatto di derivazione

Ric. 2014 n. 14187 sez. 52 – ud. 19-04-2018
-8-

procedura, ha poi definito infondato il primo motivo di appello,

del canale Ginevra non si trova nella disponibilità del
Consorzio.
11.1. I primi quattro motivi di ricorso sono connessi e vanno
perciò esaminati congiuntamente, rivelandosi infondati. Tutti e
quattro questi motivi ruotano intorno alla diversità fattuale fra

assume fosse oggetto della propria domanda negatoria, ed “il
terreno su cui si trova il partitore del canale Ginevra”, sul quale
ha invece deciso la Corte d’Appello, riconoscendo il legittimo
uso da parte del Consorzio.
Non c’è vizio di omessa pronuncia, in quanto la Corte d’Appello
(nell’ambito di giudizio di fatto spettante al giudice del merito)
ha proceduto ad una interpretazione della domanda negatoria
del Favotto che non può essere censurata in sede di legittimità
per vizio di attività del giudice. La Corte di Venezia,
prescindendo dal tenore meramente letterale degli atti
contenenti l’esplicitazione della domanda del Favotto, ha avuto
riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere,
come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e
rappresentate, in quanto il giudizio, sin dalla sua fase
cautelare, aveva ad oggetto il diritto del Consorzio di Bonifica
Piave di accedere al partitore d’acqua posto sul Canale
Ginevra.
A fronte di una domanda il cui tenore letterale fa rinvio ad una
nozione di fatto (“il terreno ove scorre il canale Ginevra”), non
può, in generale, censurarsi in sede di legittimità per error in
procedendo l’interpretazione che di tale nozione abbia dato il
giudice del merito, svolgendo sul punto un suo accertamento
logico espresso in una conseguente motivazione certamente
fornita delle argomentazioni rilevanti per individuare e

Ric. 2014 n. 14187 sez. 52 – ud. 19-04-2018
-9-

“il terreno su cui si trova il canale Ginevra”, che il Favotto

comprendere le ragioni della decisione, come prescritto dall’art.
132, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente Favotto auspica inammissibilmente che questa
Corte fornisca una propria diversa interpretazione
dell’estensione del riferimento fattuale al “terreno ove scorre il

Corte d’Appello ha individuato e fatto oggetto di espressa
pronuncia; a tale fine, il ricorrente incidentale invoca peraltro
un rinnovato esame delle risultanze istruttorie (e non censura
l’omesso esame di “fatti storici”, cioè di dati materiali, di
emergenze fenomeniche), oppure allega errori interpretativi
che neppure rivelano ai fini della “decisività” richiesta dall’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., trattandosi piuttosto di proposte di
un diverso apprezzamento delle ragioni di fatto su cui la
medesima domanda negatoria era fondata, apprezzamento che
suppone ancora una volta un accesso diretto agli atti e una loro
delibazione, non consentiti davanti alla Corte di cassazione. In
sostanza, la Corte d’Appello ha limitato la propria statuizione
espressamente all’accertamento del diritto degli addetti del
Consorzio a manovrare il partitore del canale Ginevra e nei
limiti di tale situazione di fatto, che i giudici del merito hanno
inteso dedotta in lite, è stata resa la pronuncia destinata a
conseguire l’autorità del giudicato.
Avendo la Corte di Venezia chiarito come delle vicende
collegate all’espropriazione eseguita dal Comune di Paese
potesse interessarsi soltanto incidentalmente, e cioè in
conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a
dirimere la lite nei soli rapporti tra il Favotto (proprietario
espropriato) e il Consorzio di Bonifica Piave (concessionario
delle opere destinate all’irrigazione agricola), nemmeno
possono rilevare decisivamente in questo giudizio le questioni
Ric. 2014 n. 14187 sez. 52 – ud. 19-04-2018
-10-

canale Ginevra” operato in domanda, rispetto a quello che la

inerenti alla definitiva individuazione dei terreni oggetto del
decreto di esproprio e perciò acquisiti in proprietà dal comune
espropriante, che non è parte dello stesso procedimento.
111.1. Il quinto motivo del ricorso di Berto Angelo Favotto
denuncia la violazione dell’art. 19 della legge Regione Veneto

Provincia (e non della Regione) ad emettere la dichiarazione di
pubblica utilità, sul presupposto che le opere irrigue
interessanti il partitore del canale Ginevra, secondo la Corte di
Venezia, fossero accessorie rispetto alle opere principali,
ovvero la costruzione della pista ciclabile, che comportava lo
spostamento del partitore del canale di irrigazione Ginevra. Il
ricorrente Berto Angelo Favotto evidenzia che il richiamato art.
19 non contempla alcuna deroga alla competenza regionale per
le opere irrigue accessorie.
Il quinto motivo rivela profili di inammissibilità ed è comunque
infondato.
La Corte d’Appello di Venezia, dopo aver sempre premesso che
la questione della legittimità della procedura espropriativa
veniva esaminata

incidenter tantum,

in difetto di

contraddittorio con gli enti pubblici che avevano emesso gli atti
ablatori, ha unicamente negato che le opere irrigue interessanti
il partitore del canale Ginevra rientrassero tra le opere irrigue
di competenza regionale ex art. 19 della legge regionale
Veneto 16 agosto 1984, n. 42, così escludendo l’illegittimità
denunciata con riferimento all’emanazione della dichiarazione
di pubblica utilità da parte delle Provincia. Invero, l’art. 19
della legge Regione Veneto n. 42/1984 (legge abrogata dalla
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, con le modalità e la
decorrenza ivi previste), definiva quali fossero le opere
pubbliche di competenza della Regione (ovvero quelle
Ric. 2014 n. 14187 sez. 52 – ud. 19-04-2018
-11-

16 agosto 1984 n. 42, circa la ritenuta competenza della

riguardanti: 1) il patrimonio e il demanio della Regione; 2) le
opere già di competenza dello Stato trasferite, attribuite o
delegate alla Regione; 3) le opere definite di competenza
regionale dalla Giunta regionale o da legislazione speciale; 4)
opere di pronto intervento e opere urgenti di prevenzione e

immobili di proprietà non regionale, ma in uso o gestione alla
Regione). Non rientrando le opere irrigue riguardanti il
partitore del canale Ginevra in alcuna delle opere elencate in
tale art. 19, la Corte d’Appello ha affermato evidentemente che
trovasse applicazione la generale normativa che attribuisce allo
Stato, alle regioni, alle province (come nella specie), ai comuni
o ad altri enti pubblici la competenza per le espropriazioni
comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi
nel loro rispettivo interesse. Il quinto motivo di ricorso si rivela
allora del tutto carente della specifica indicazione del contenuto
degli atti della procedura espropriativa e delle ulteriori norme
di diritto su cui esso andrebbe fondato (art. 366, comma 1, nn.
4 e 6, c.p.c.), così impedendo a questa Corte di verificare,
senza procedere ad autonomi nuovi accertamenti di fatto,
quale sia l’esatta qualificazione giuridica del rapporto
espropriativo ai fini della ricerca della norma astratta da
applicare alla fattispecie concreta.
IV.II sesto motivo del ricorso di Berto Angelo Favotto deduce la
violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla
domanda, oggetto del secondo motivo di appello, volta alla
sistemazione dell’irrigazione a valle dei fondi Favotto, verso il
fabbricato ex osteria Ginevra. Si adduce che la Corte di
Venezia, pur non avendo condiviso la valutazione di
indeterminatezza della domanda operata dal Tribunale di
Treviso, abbia poi condannato il Consorzio “all’esecuzione dei
Ric. 2014 n. 14187 sez. 52 – ud. 19-04-2018
-12-

soccorso per calamità naturali; nonché i lavori interessanti

necessari lavori di riposizionamento della saracinesca del
pozzetto rivolta verso il fondo del signor Favotto”, lasciando
senza risposta la ulteriore istanza di “definitiva sistemazione
dell’irrigazione a valle verso il fabbricato individuato come ex
Osteria Ginevra”.

si connota come il primo motivo dello stesso ricorso, in quanto
pretende dalla Corte d’Appello risposta su un contenuto della
propria domanda di “definitiva sistemazione dell’irrigazione a
valle verso il fabbricato individuato come ex Osteria Ginevra”
più ampio di quello che i giudici di merito hanno inteso dedotto
in lite come limitato “all’esecuzione dei necessari lavori di
riposizionamento della saracinesca del pozzetto rivolta verso il
fondo del signor Favotto”. Deve quindi ribadirsi come, una
volta proposta una domanda il cui tenore letterale fa rinvio ad
un elemento di fatto extratestuale (opere di “sistemazione
dell’irrigazione a valle”), non può poi censurarsi in sede di
legittimità per error in procedendo l’interpretazione che di tale
nozione abbia dato il giudice del merito, svolgendo sul punto
un suo accertamento logico espresso in una conseguente
motivazione. Dopo che il Tribunale di Treviso aveva rigettato
per la sua assoluta indeterminatezza la domanda del Favotto
volta a condannare il Consorzio ad eseguire lavori per la
regolare irrigazione dei suoi fondi, la Corte d’Appello ha
ritenuto il medesimo petitum non assolutamente incerto, ed ha
proceduto all’identificazione dell’oggetto della domanda in
questione avendo riguardo all’insieme delle indicazioni
contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati
(in particolare, documento 17, relativo alla saracinesca del
pozzetto, e documento 19, relativo alla lettera del 4 marzo
1996, che parlava del pozzetto da spostare oltre che di una
Ric. 2014 n. 14187 sez. 52 – ud. 19-04-2018
-13-

IV.1. Quest’ultimo motivo del ricorso di Berto Angelo Favotto

”definitiva sistemazione” dell’irrogazione a valle verso l’ex
osteria Ginevra). Tuttavia, la statuizione che ha ordinato in
proposito il solo riposizionamento della saracinesca del
pozzetto ha evidentemente ritenuto non sufficientemente
identificata nei suoi elementi essenziali (cfr. Cass. Sez. U,

sistemazione dell’irrigazione a valle verso l’ex osteria Ginevra,
e tale originaria incertezza su quali opere implicasse questa
invocata “sistemazione” non può certamente essere ora
colmata nel giudizio di legittimità.
V. Consegue il rigetto sia del ricorso R.G. 14187-2014 proposto
dal Consorzio di Bonifica Piave che del ricorso R.G. 14104-2014
proposto da Berto Angelo Favotto.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle
spese del giudizio di cassazione tra le parti.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento,
da parte sia del ricorrente Consorzio di Bonifica Piave che del
ricorrente Berto Angelo Favotto, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive
impugnazioni integralmente rigettate.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi R.G. 14187-2014 e R.G. 14104-2014,
rigetta il ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica Piave,
rigetta il ricorso proposto da Berto Angelo Favotto e compensa
tra le parti le spese rispettivamente sostenute nel giudizio di
cassazione.

Ric. 2014 n. 14187 sez. 52 – ud. 19-04-2018
-14-

22/05/2012, n. 8077) l’ulteriore richiesta di definitiva

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte sia del ricorrente Consorzio di Bonifica Piave che del
ricorrente Berto Angelo Favotto, dell’ulteriore importo a titolo

ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile
2018.

ano Giudiziario
ria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

in

LUG. 2018

di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi

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