Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19267 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17904/2006 proposto da:

FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS) nella quale si è fusa per

incorporazione la Società Fondiaria Assicurazioni S.P.A. in persona

del Dott. F.L. Funzionario Procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio

dell’avvocato NOBILONI ALESSANDRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BARTOLOZZI ROBERTO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COSCOS S.R.L. (OMISSIS) nella qualità di agente della COSCO

CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY (Group) e nella contestata qualità di

raccomandatario della m/n An Shan e della Cosco China Ocean Shipping

Company in persona del suo Amministratore Delegato e legale

rappresentante pro tempore, considerati domiciliati “ex lege” in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato CASTAIDO BRUNO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 686/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Prima Civile, emessa l’8/6/2005, depositata il 12/07/2005,

R.G.N. 580/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato ROBERTO BARTOLOZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la rimessione alle SS.UU..

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il ricorso iscritto al n. 17904/06 del ruolo generale pone esclusivamente questioni di giurisdizione e che è proposto avverso sentenza emessa in data anteriore al 2.3.2006, sicchè deve essere necessariamente deciso dalle Sezioni unite ex art. 374 c.p.c., comma 1, nella formulazione antecedente alle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

P.Q.M.

dispone che gli atti siano rimessi al Primo presidente per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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