Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19266 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. III, 22/09/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO BOCCEA 34, presso lo studio dell’avvocato FERA MARIA

TERESA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAVARRETTA SILVANO

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONI COOP a R.L. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

CATTOLICA ASSICURAZIONI COOP a R.L. (OMISSIS) in persona del

procuratore Dott. B.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

COLETTI PIERFILIPPO, che la rappresenta e difende giusto mandato in

atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

M.C. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 332/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/05/2008 R,G.N. 590/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato CAVARRETTA SILVANO;

udito l’Avvocato COLETTI PIERFILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 14 aprile 2003 il Tribunale di Crotone condannò la Società Cattolica di Assicurazioni Coop. a r.l. a corrispondere all’assicurata M.C. la somma di Euro 194,168,00 a titolo di indennizzo per i danni conseguenti all’incendio verificatosi nei locale in cui esercitava l’attività di commercio di materiali e opere di valore artistico.

Con sentenza in data 25 marzo – 26 maggio 2008 la Corte d’Appello di Catanzaro ridusse ad Euro 54.000,00 la somma dovuta dalla Cattolica.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la rinnovazione delle operazioni peritali era stata resa necessaria dalla inadeguatezza della consulenza espletata in primo grado; l’assicurata non aveva esagerato dolosamente l’ammontare del danno; il locale in cui erano custodite le opere risultava adeguatamente protetto; il valore delle medesime era inferiore a quello attribuitole in primo grado.

Avverso la suddetta sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La Cattolica ha proposto ricorso incidentale tardivo (ne è stata chiesta la notifica il 6 ottobre 2009), cui la M. ha resistito depositando memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Preliminarmente i due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’ari. 335 c.p.c..

2 – L’eccezione sollevata in udienza dalla ricorrente circa il difetto di procura della resistente è manifestamente infondata poichè la Soc. Cattolica ha depositato l’atto con cui è stata attribuita la rappresentanza della stessa società al procuratore che ha poi conferito la procura speciale al difensore.

3 – Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza, o comunque nullità, della notifica sollevata dalla resistente è manifestamente infondata: il ricorso è stato notificato alla parte personalmente presso la sede sociale poichè la notificazione nel domicilio eletto era stata tentata inutilmente a causa del decesso del domiciliatario nel giudizio di secondo grado.

Tale modalità della notifica ne determina non già l’inesistenza, ma la nullità, sanata dalla costituzione della resistente.

4- Il ricorso de quo è soggetto, ratione temporis (avuto riguardo alla data di deposito della sentenza impugnata: 18 febbraio 2009), alla disciplina del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto l’art. 366-bis c.p.c. Secondo questa norma i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

5. – Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

6. – I tre motivi del ricorso principale denunciano vizi di motivazione con riferimento alla decisione della Corte territoriale di rinnovare la consulenza tecnica (primo motivo), alla omessa considerazione delle note critiche alla C.T.U. del proprio C.T. di parte, alla sostanziale utilizzazione, ai fini della decisione, della C.T.U., definita generica e apodittica.

Le tre censure possono essere esaminate congiuntamente poichè presentano le medesime caratteristiche negative. Tutte e tre implicano apprezzamenti di merito e si basano su documenti (le due C.T.U. e la C.T.P.) nei cui confronti – inammissibilmente – non è stato rispettato il dettato dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. I momento di sintesi finali non spiegano le ragioni dei denunciati vizi motivazionali.

1. – Il ricorso principale è, dunque inammissibile, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo. Ritenutane la sostanziale soccombenza, le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente principale.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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