Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19266 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19266 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso 849-2016 proposto da:
BRUNO PAMELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
BRUNO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

COMUNE ROSSANO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE
DI VAL FIORITA 90, presso lo studio dell’avvocato
2018
1580

FRANCESCO LILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato
PATRIZIA CONVERSO;

controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2015 del TRIBUNALE di
CASTROVILLARI, depositata il 28/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 19/07/2018

t

consiglio del 11/04/2018 dal Consigliere VINCENZO

CORRENTI.

FATTO E DIRITTO
Bruno Pamela impugna per cassazione la sentenza del tribunale di
Castrovillari 26.5.2015 che ha rigettato l’appello a sentenza del GP
reiettiva della opposizione a verbale per violazione dell’art. 193 cds

La ricorrente denuncia 1) violazione degli artt. 324 cpc, 2909,
1292 e ss, 1306 cc e della legge 689/81 stante il giudicato
costituito dalla produzione di sentenza di annullamento; 2)
violazione degli artt. 3 I. 689/81, 42 e 43 cpc per la omessa
motivazione sulla non conoscenza della mancanza di
assicurazione; 3) violazione degli artt. 200 e 201 sulla mancata
contestazione immediata.
Resiste con controricorso il Comune di Rossano.
Ciò premesso , si osserva:
La sentenza riferisce della irrilevanza di altro giudizio che ha
annullato la sanzione al proprietario del mezzo, del verbale che dà
conto della contestazione differita perché a seguito di incidente
stradale vi era esposto un contrassegno e solo nei giorni
successivi, a seguito della mancata produzione della polizza, era
emersa l’assenza della copertura assicurativa.
Le odierne censure non meritano accoglimento.
La prima è proposta in modo generico ed è irrilevante non
dimostrandosi l’efficacia vincolante dell’asserito giudicato nella
presente controversia.

per circolazione senza assicurazione.

La seconda è infondata perché chi si mette alla guida deve
accertare preventivamente la copertura assicurativa ed è
sufficiente la mera colpa.
La terza è infondata perché la sentenza riferisce del sinistro,

di polizza.
Questa Corte, da tempo, ha affermato il principio che la
contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di
legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel
qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della
mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato
giurisdizionale , con il limite dell’insindacabilità delle modalità di
organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04
n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.).
L’art. 384 del regolamento d’attuazione CdS identifica, poi, ma solo
esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata
deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia
possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari
allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento
elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo
durante o dopo il passaggio del veicolo.
La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di
organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione

dell’esistenza del tagliando e della successiva scoperta dell’assenza

secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale
è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la
regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade,
mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso

L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato,
d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita
dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la
conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito,
sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa
la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione,
dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione
possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione.
Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle
scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all’espletamento
del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche
quella d’interrompere o meno il servizio al momento svolto per
provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad un solo
contravventore.
Né la ricorrente dimostra il concreto pregiudizio subito.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese
liquidaste in euro 1100 di cui 200 per esborsi oltre iva, cpa e spese

in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

forfetizzate nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex
dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

,1 unzionario Giudiziario
Iena NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERtA
Roma,

1 9 LUG, 2018

Roma 11 aprile 2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA