Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19266 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7565-2014 proposto da:

MINISTERO DIFESA, C.F. (OMISSIS), MINISTERO DELL’INTERNO, C.F.

(OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

M.F., in qualità di erede di P.A., domiciliata

ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA BAVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 390/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 07/01/2014 R.G.N. 412/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di M.F. per il riconoscimento del figlio, P.A., militare in servizio, quale vittima del dovere in conseguenza del decesso, unitamente ad altri 36 militari, nella tragedia avvenuta il 18 dicembre 1983, per la caduta, da un altissimo cavalcavia, del pullman della marina militare sul quale viaggiavano per missione di rappresentanza delle forze armate; e per il riconoscimento dei relativi benefici assistenziali;

2. contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i Ministeri della Difesa e dell’Interno, affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, M.F., nella qualità di madre ed erede.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. con i motivi di ricorso le parti ricorrenti deducono difetto di giurisdizione e violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564 e del D.P.R. n. 243 del 2006;

4. il ricorso è da rigettare in continuità con numerosi precedenti di questa Corte (v., fra le più recenti, sulla specifica vicenda ora all’esame del Collegio, Cass.n. 24592 del 2018; Cass., Sez.U., n. 15484 del 2017 e numerose successive conformi);

5. le Sezioni unite della Corte, in continuità con numerosi altri precedenti, hanno riaffermato la giurisdizione del giudice ordinario in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, o dei loro familiari superstiti, trattandosi di posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, in ordine alla decisione di erogare le provvidenze e alla misura di esse (Cass., Sez.U., n. 15485 del 2017 e altre coeve);

6. le richiamate decisioni hanno, peraltro, ribadito, che trattasi di diritto non strettamente inerente il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha rimarcato la natura prevalentemente assistenziale dei benefici (di qui la competenza a conoscerne alla stregua dell’art. 442 e la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale);

7. sull’interpretazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564 secondo cui: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative” e il contesto normativo nel quale si colloca la fattispecie, sono stati precisati i criteri applicativi nei termini che seguono;

8. la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità;

9. al successivo art. 1, comma 564 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;

10. in seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, con D.P.R. n. 7 luglio 2006, n. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all’art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;

11. da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l’insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali;

12. il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura;

13. è stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari;

14. qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione (v., da ultimo, Cass. n. 4238 del 2019 che ha precisato, ancora una volta, l’ambito della copertura normativa);

15. è, dunque, essenziale – per la vittima del dovere che abbia contratto un’infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio – che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico;

16. la nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono: “… condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”;

17. con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;

18. la riconduzione della fattispecie all’esame del Collegio ai presupposti normativi sopraindicati è già stata esaminata dalle Sezioni unite della Corte (Cass., Sez.U., n. 15487 del 2017, cit.) che, in riferimento ad altro militare deceduto nel medesimo incidente, hanno confermato la decisione della Corte territoriale e riconosciuto la sussistenza delle condizioni straordinarie che avevano aggravato il normale rischio connesso al trasferimento, determinate dall’utilizzo di un mezzo di trasporto in pessime condizioni di manutenzione a dispetto delle avverse condizioni metereologiche, così come accertato definitivamente in sede penale;

19. le medesime considerazioni possono essere richiamate a supporto della decisione inerente al medesimo tragico evento, dovendosi escludere la necessità di ulteriori accertamenti in fatto alla stregua dell’accertamento posto a fondamento della richiamata decisione delle Sezioni unite della Corte, n. 15487 del 2017, a sua volta fondata sul giudicato penale, da cui emerge che l’evento si verificò in situazione straordinaria dipesa da ragioni peculiari che aggravarono il rischio normalmente connesso all’attività espletata;

20. risulta, in conclusione, accertata irretrattabilmente la sussistenza della condizione di fatto del sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, ed incontestato lo status di P.A. quale vittima del dovere;

21. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore dell’avvocato Andrea Bava, dichiaratosi antistatario;

22. stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche, come la parte ricorrente, del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (v., ex multis, Cass., Sez.U, n. 9938 del 2014; Cass. nn. 5955 e 23514 del 2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore dell’avvocato Andrea Bava, dichiaratosi antistatario, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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