Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19266 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 07/07/2021), n.19266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16529-2020 proposto da:

D.M.L., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato STEFANIA RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

03/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.M.L., proveniente dalla regione senegalese di Casamance (Bignona – Nema) ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Brescia, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 3 marzo 2020, il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso.

2. – Il decreto ha ritenuto, in particolare, che il racconto del richiedente – imperniato su un “arruolamento forzato”,

eseguito sulla persona del richiedente dai ribelli del MFDC nel corso del 2010 – “non sia coerente con le fonti, nè plausibile, tanto da rendere non attendibile il richiedente”: la “descrizione del campo di prigionia non trova riscontro nelle fonti, atteso che il ricorrente ha parlato di un campo in cui vi erano 100 prigionieri che coltivavano marijuana, senza nemmeno fare riferimento all’attività di addestramento propria dei ribelli”; il “racconto della fuga è molto stereotipato, non essendo pensabile che nessuno sorvegliasse i prigionieri”.

In relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, il Tribunale ha poi rilevato che “allo stato non risulta una situazione di violenza generalizzata in Senegal”.

Non sono emersi – ha annotato ancora il Tribunale, avendo riguardo al tema della protezione umanitaria – profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente.

3. – Avverso questo provvedimento Mamadou Lamine Danso ha presentato ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Ministero non si è costituito nel presente grado del giudizio, essendosi limitato, con foglio datato 16 luglio 2020, a chiedere di potere eventualmente partecipare all'”udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1″, ove fissata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. – Il ricorrente rimprovera al Tribunale: (i) col primo motivo, la violazione delle norme del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5; (ii) col secondo motivo, la violazione delle norme del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c., e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

5. – Con il primo motivo, il ricorrente assume, in particolare, che il Tribunale lombardo ha errato in punto di valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente: in realtà, le dichiarazioni di questi si manifestano “coerenti, lineari e assolutamente plausibili alla luce delle informazioni relative al suo luogo e tempo di provenienza”.

6. – Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Nei fatti, la contestazione del ricorrente non va oltre la mera allegazione che il racconto formulato dal richiedente è coerente, lineare e plausibile, senza neppure enunciare le ragioni che potrebbero nel caso sorreggere una simile dichiarazione.

Il motivo si manifesta, perciò, prima di ogni altra cosa non rispettoso dei precetti di cui all’art. 366 c.p.c..

7. – Il secondo motivo assume che il Tribunale non ha proceduto a un esame puntuale e approfondito della situazione della regione di Casamance. L’attuale situazione di questa regione metterebbe effettivamente a rischio l’incolumità del ricorrente.

8. – Il motivo è fondato.

Secondo quanto più volte ribadito dalle pronunce emesse da questa Corte, la norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, pretende che – nell’ambito del dovere di cooperazione istruttoria, che in materia di protezione incombe al giudice del merito – venga effettuata una verifica effettiva e aggiornata della situazione che nell’attuale sta attraversa la terra di origine del richiedente (cfr., ad esempio, Cass., 27 gennaio 2021, n. 1777; Cass., 3 febbraio 2021, n. 2466).

Non può dunque ritenersi sufficiente un’osservazione genericamente orientata verso l’area geografica di origine o la “nazione”, di cui il richiedente ha la cittadinanza, se questa osservazione non risulta comunque concentrata sullo specifico territorio, o “zona” di provenienza, e sui suoi contorni concretamente identificativi. Così come non può stimarsi risposta adeguata all’esigenza un’osservazione non coerente temporalmente con tempo della decisione (sul primo profilo, tra le altre, v. Cass., 6 ottobre 2020, n. 22527; Cass., 20 maggio 2020, n. 9230; sul secondo, Cass., 22 maggio 2019, n. 13897).

Nella specie, il Tribunale bresciano ha fermato la propria attenzione sulla regione di Casamance (terra da tempo fatta oggetto di specifici conflitti) a fonti risalenti alla fine del 2016/inizio del 2017: quindi, distanti circa tre anni dal tempo della compiuta decisione. Nè, per altro verso, possono considerarsi sufficienti i riferimenti di genere alla situazione del Senegal.

9. – Va dunque cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Brescia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e del terzo motivo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Brescia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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