Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19265 del 09/09/2010
Cassazione civile sez. III, 09/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 09/09/2010), n.19265
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ISOLA E1 SRL IN LIQUIDAZIONE (gia’ ITAL SIPOREX SRL) in persona del
suo liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA S. GIOVANNI IN LATERANO 48 – Scala B, interno 8, presso lo
studio dell’avvocato COSENZA ERMELINDA, rappresentata e difesa
dall’avvocato DE SANTIS ITALICO, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI MASSIMO TEBALDI DI TEBALDI MASSIMO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2023/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
27.5.08, depositata il 02/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARINELLI
Vincenzo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 2/7/2008 la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame interposto dalla societa’ societa’ Isola E1 s.r.l., in liq.
(gia’ Italsiporex s.r.l.) nei confronti della sentenza del Tribunale di Monza di condanna al risarcimento dei danni subiti dal sig. T.M., quale titolare dell’Impresa di Costruzioni Edili Massimo Tebaldi, in conseguenza dell’inesatta esecuzione di contratto di subappalto tra di essi intercorso.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa’ Isola E1 s.r.l., in liq. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.
L’intimato, nella qualita’, non ha svolto attivita’ difensiva.
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 1655 c.c. errata qualificazione giuridica del rapporto contrattuale in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ erronea motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 1655, 1667 c.c., e della L. n. 1086 del 1971, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ illogicita’ della motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 1227 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 4 motivo denunzia illogicita’ e/o erroneita’ e/o contraddittorieta’ e/o insufficienza della motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
I motivi si appalesano sotto plurimi profili inammissibili.
L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilita’, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).
Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).
Al riguardo, si e’ precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).
Orbene, nel caso, i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano invero la “chiara indicazione” – nei termini piu’ sopra indicati- delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attivita’ esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresi’ carente di autosufficienza.
I motivi con i quali si denunzia vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, oltre a risultare formulati in violazione del principio di autosufficienza, non recano invece i prescritti quesiti di diritto.
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacche’ una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.
Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilita’ richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;
atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria, ne’ vi e’ stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
considerato che non e’ peraltro a farsi luogo in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010