Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19265 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/08/2017, (ud. 21/03/2017, dep.02/08/2017),  n. 19265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

N.S., D.T.V.;

– intimate

avverso la sentenza n. 286/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/05/2012 R.G.N. 258 + 259/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 18.5.2012 la Corte di Appello di Milano, confermando le sentenze rese dai Tribunali di Monza e Milano, ha dichiarato il diritto di D.T.V., assunta quale personale della scuola (collaboratore scolastico) dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con contratti a tempo determinato stipulati, in successione, al riconoscimento della progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato e, per l’effetto, ha pronunciato condanna generica dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, ed ha dichiarato il diritto di N.S. (anch’essa collaboratrice scolastica assunta a tempo determinato) alla stipulazione di una supplenza annuale (con scadenza alla fine del mese di agosto) con riguardo al contratto a tempo determinato stipulato con il MIUR per la copertura di posto disponibile nel singolo istituto ed ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle retribuzioni per i mesi di luglio e agosto;

che avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato a un motivo e, successivamente, atto di rinuncia nei confronti di N.S.;

che le lavoratrici sono rimaste intimate;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, l’atto di rinuncia, notificato a N.S., è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso e di una volontà abdicativa, e comporta l’estinzione del giudizio di cassazione a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c..

che il MIUR, nel denunciare plurime disposizioni di legge nonchè della direttiva 1999/70/CE, assume che i supplenti della scuola, legittimamente assunti sulla base di una disciplina speciale conforme alla direttiva europea, non sono comparabili ai dipendenti di ruolo in quanto sottoscrivono ogni anno un nuovo contratto del tutto autonomo rispetto al precedente;

che, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata, si rileva chiaramente che oggetto della condanna è il riconoscimento del diritto alla progressione economica per fasce di anzianità previsto dalla contrattazione collettiva di settore (con esclusione del diverso istituto retributivo degli scatti biennali di anzianità di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53);

che ritiene il Collegio si debba rigettare il motivo di ricorso, perchè la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità in assenza delle controparti;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio tra MIUR e N.S., nulla sulle spese; rigetta il ricorso del MIUR nei confronti di D.T.V., nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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