Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19264 del 09/09/2010

Cassazione civile sez. III, 09/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 09/09/2010), n.19264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL

PELLICE 53, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CRUCITTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CRUCITTI NICOLA, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA (gia’ BNC ASSICURAZIONI SpA – per atto di

fusione) in persona del Responsabile della Direzione Sinistri e

procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE

49, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI SVEVA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ATTINA’ ARMANDO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 187/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 15.5.08, depositata il 30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

udito per la controricorrente l’Avvocato Armando Attina’ che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARINELLI

Vincenzo che si riporta alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 30/6/2008 la Corte d’Appello di Reggio Calabria respingeva il gravame interposto dalla sig. B.A. nei confronti della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria di rigetto della domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza di investimento, avvenuto il (OMISSIS), da parte di autovettura circolante nella locale via (OMISSIS), condotta dal proprietario sig. M. R..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la B. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico, complesso motivo.

Resiste con controricorso la societa’ Hdi Assicurazioni s.p.a. (gia’ Bnc Assicurazioni s.p.a.).

Il M. non ha svolto attivita’ difensiva.

Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 232, 115, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso dovra’ essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366 bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dal l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilita’, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si e’ precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo, relativamente alla parte la’ dove si denunzia vizio di motivazione, non prospetta la “chiara indicazione” – nei termini piu’ sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attivita’ esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresi’ carente di autosufficienza.

Il motivo, relativamente alla parte la’ dove si denunzia vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non reca per altro verso il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacche’ una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Non puo’ infine sottacersi che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimita’ la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e’ apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – e non anche come nella specie in termini di violazione di legge -, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non gia’ dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimita’ (v. Cass., n. 24755 del 2007; Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707).

Ilmotivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilita’ richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria, ne’ vi e’ stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo in favore della societa’ Hdi Assicurazioni s.p.a. (gia’ Bnc Assicurazioni s.p.a.) seguono la soccombenza, mentre non e’ a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione con riferimento all’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della societa’ Hdi Assicurazioni s.p.a., (gia’ Bnc Assicurazioni s.p.a.), che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010

 

 

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