Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19264 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/08/2017, (ud. 21/03/2017, dep.02/08/2017),  n. 19264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13419-2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE DELLA LOMBARDIA C.F. (OMISSIS), ISTITUTO IPSCT “COSSA” DI

PAVIA C.F. (OMISSIS), ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANTERIO C.F.

81000630186, ISTITUTO COMPRENSIVO EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA DI

CASORATE PRIMO C.F. (OMISSIS), in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrenti –

contro

C.I., B.L., CI.DO., A.A.,

M.R., S.S., SA.PA., R.R.,

BU.MI., AR.LA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1038/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/11/2011 R.G.N. 2234/2010 + altre.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 23.11.2011 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, ha dichiarato il diritto degli originari ricorrenti (lavoratori della scuola) alla stipulazione di supplenze annuali (con scadenza alla fine del mese di agosto) con riguardo ai contratti a tempo determinato stipulati con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per la copertura di posti disponibili nel singolo istituto ed ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle retribuzioni per i mesi di luglio e agosto;

che avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato a un motivo;

che i lavoratori sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 4, rilevando la distinzione – ai fini del sistema di reclutamento scolastico a tempo determinato – tra posti vacanti e disponibili in quanto previsti nella pianta organica formata dal Ministero (c.d. organico di diritto) e posti di fatto disponibili in considerazione delle esigenze temporanee dell’anno scolastico (c.d. organico di fatto);

che ritiene il Collegio che il ricorso vada dichiarato inammissibile non essendo stata formulata alcuna specifica censura avverso la statuizione, espressamente sottolineata dalla sentenza impugnata, del passaggio in giudicato della tipologia di supplenza conferita agli originari ricorrenti, nella specie supplenza su organico di diritto;

che deve soprassedersi sulle spese di lite in assenza della controparte;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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