Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19263 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. III, 22/09/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato LUPONIO ENNIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO ANTONIO giusto mandato in

atti;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del Dirigente

Procuratore speciale Avv. A.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FALETTI GIANCARLO giusto mandato in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2266/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/06/2008 R.G.N. 1241/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO;

udito il P..M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.U. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha respinto la domanda proposta nei confronti della Axa Ass.ni S.p.A. per risarcimento danni da intesa anticoncorrenziale.

La AXA resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2. Il ricorso è inammissibile.

I due motivi, con i quali si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, non si concludono infatti con il quesito di diritto ed il momento di sintesi richiesti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis alla fattispecie, alla luce della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, secondo cui le nuove disposizioni relative al giudizio di cassazione (compresa dunque l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. Civ.) si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento avverso il quale si ricorre è stato pubblicato dopo l’entrata in vigore della riforma, mentre nella specie la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10 giugno 2008.

3.- Appare equo, attesa la natura della decisione e la circostanza che la causa di inammissibilità non è stata rilevata dalla controricorrente, disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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