Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19263 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19263 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: OLIVA STEFANO

ORDINANZA
C-

sul ricorso 23570-2017 proposto da:
QUALIANO BRUNO, domiciliato in ROMA ex lege, P.ZZA

r.

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO
1(>

TREDICINE;
– ricorrentecontro
UNIPOL SAI Assicurazioni SPA, quale incorporante di UNIPOL
Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazioni Milano S.p.A.,
PREMAFIN Finanziaria S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE, 4, presso lo studio
dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la rappresenta e difende

ÀL

controricorrente –

Data pubblicazione: 19/07/2018

0

avverso la sentenza n. 3321/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 20/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli,
decidendo in grado di appello, in riforma di sentenza del locale
Giudice di Pace, respingeva la domanda proposta dal perito
assicurativo Bruno Qualiano nei confronti della compagnia
Fondiaria Sai Assicurazioni (oggi UNIPOLSAI Assicurazioni spa),
per ottenere il pagamento di un maggiore compenso relativo a
un incarico esperito per conto della predetta società.
Il Tribunale disattendeva innanzitutto la censura relativa alla
mancata riunione dei numerosi giudizi instaurati dall’attore,
ritenendo che la questione non potesse integrare motivo di
impugnazione. Riteneva poi che anche a prescindere dalla
sussistenza di un abusivo frazionamento del credito, la pretesa
del Qualiano dovesse essere respinta perché fondata su un
unico rapporto di collaborazione professionale, protrattosi con
la compagnia per circa dieci anni ed articolato in migliaia di
incarichi peritali. Evidenziava poi, in continuità con la sentenza
dello stesso Tribunale n.3901/16, che il Qualiano si era
adeguato alle modalità previste per il pagamento delle
spettanze attraverso un particolare sistema informatico di
fatturazione (che accettava le parcelle solo se conformi ai
criteri amministrativi elaborati dalla compagnia) senza mai
sollevare eccezioni sino al momento dell’interruzione del
rapporto, il che configurava uno schema negoziale concordato
Ric. 2017 n. 23570 sez. 52 – ud. 22-03-2018
-2-

Sostituto Procuratore Generale dott. CARMELO SGROI, che ha

tra le parti, o comunque accettato dal ricorrente. Di
conseguenza,

il giudice di appello riteneva che la

rivendicazione di somme maggiori da parte del ricorrente
integrasse un tentativo di conseguire un vantaggio ingiusto.
Il Qualiano ricorre per cassazione affidandosi a sette motivi.

spa
Il sost. P.G., Carmelo Sgroi ha concluso per il rigetto del
ricorso
Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale invoca la
riunione dei diversi giudizi pendenti innanzi questa Corte e la
remissione della questione alle Sezioni Unite, o in subordine
alla pubblica udienza, sollevando altresì eccezione di
inammissibilità del controricorso.
La resistente ha a sua volta depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l’istanza di riunione, posto che pur nella evidente identità della questione- si discute di ricorsi
aventi ad oggetto l’impugnazione di sentenze diverse, aventi
ad oggetto (per quanto si dirà infra) incarichi diversi, pur se
riferibili ad un unico rapporto di durata corrente tra le parti.
Va parimenti respinta l’istanza di remissione della questione
alle Sezioni Unite, in quanto non si ravvisa alcun contrasto tra
giudicati di differenti sezioni, né si configura una questione di
massima di particolare importanza, con conseguente
inapplicabilità dell’art.374 secondo comma c.p.c. Invero, come
si dirà più diffusamente infra, le tre sentenze n.18808/2016,
n.18809/2016 e n.18810/2016 di codesta Corte sono state
emesse prima dell’intervento chiarificatore delle S.U. (Cass.
Sez. U , Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 Rv. 643111) e la

Ric. 2017 n. 23570 sez. 52 – ud. 22-03-2018
-3-

Resiste con controricorso la società UNIPOL SAI Assicurazioni

successiva giurisprudenza di questa Sezione si è uniformata al

dictum delle Sezioni Unite.
Per le medesime considerazioni, neanche appare opportuna la
remissione in pubblica udienza, trattandosi di questione già
affrontata dalla Sezione in diversi precedenti, tutti

Passando ai motivi del ricorso, si osserva che con il primo di
essi il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art.274 c.p.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. perché il
giudice di appello, nel richiamare la sentenza di questa Corte
n.3093/1999, ha omesso di considerare la successiva sentenza
della stessa Corte n.22631/2011, secondo cui l’istituto della
riunione dei giudizi connessi, in quanto finalizzato alla garanzia
dell’economia processuale, si applica anche in sede di
legittimità.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt.1175 e 1375 c.c. e 111 Cost., in
quanto il frazionamento del credito si potrebbe configurare
soltanto quando, in presenza di un’unica causa petendi, il
creditore frazioni irragionevolmente il petitum, violando in tal
modo i canoni di buona fede e correttezza e realizzando un
abuso dello strumento processuale, ma non anche quando,
come nel caso di specie, il creditore agisca separatamente in
ragione di diversi e autonomi incarichi ottenuti dalla stessa
compagnia assicurativa.
Con il terzo, quarto e quinto motivo il ricorrente lamenta,
rispettivamente, la violazione e falsa applicazione dei principi
nomofilattici enunciati dalle sentenze n.18808/2016,
n.18809/2016 e n.18810/2016 di codesta Corte (terzo
motivo), dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 15.11.2007
n.23726 (quarto motivo) e dalle Sezioni Unite con le sentenze
Ric. 2017 n. 23570 sez. 52 – ud. 22-03-2018
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sostanzialmente analoghi.

n.5941/2015 e n.4090/2017 (quinto motivo). Ad avviso del
ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che
la parcellizzazione del credito è ammessa da questa Corte ogni
volta che essa corrisponda ad un apprezzabile interesse del
creditore, anche in relazione a crediti nascenti da un unico
rapporto di durata o a rapporti complessi. Inoltre, poiché la

compagnia non aveva specificamente contestato l’assenza
dell’interesse del creditore al frazionamento, il giudice di merito
avrebbe dovuto, rilevata la questione ex officio, assegnare alle
parti un termine per memorie ex art.101 comma 2 c.p.c. prima
di decidere sul punto.
Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt.2223, 2225 e 2233 c.c. e 36 Cost.,
perché il Tribunale avrebbe dovuto, in presenza di risultanze
processuali carenti sul quantum debeatur ed in assenza di
tariffe professionali e di usi, procedere comunque alla
liquidazione del compenso facendo ricorso al criterio equitativo
ed ispirandosi alla proporzionalità con la natura, quantità e
qualità delle prestazioni rese.
Con il settimo e ultimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso
esame di un fatto storico che ha costituito oggetto di
discussione tra le parti, in relazione all’art.360 n.5 c.p.c. Il
giudice di appello avrebbe errato nel considerare che il
Qualiano aveva accettato per facta concludentia un compenso
inferiore alle tariffe professionali, posto che lo stesso non
aveva mai percepito per ciascun incarico l’importo di € 40, ma
piuttosto importi variabili, come dimostrato dalla
documentazione prodotta per la prima volta in uno al ricorso in
Cassazione. Il ricorrente sostiene l’ammissibilità di tali
documenti ai sensi di quanto previsto dall’art.372 comma 2

Ric. 2017 n. 23570 sez. 52 – ud. 22-03-2018
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\

c.p.c. e in continuità con il principio di diritto sancito dalla
sentenza delle Sezioni Unite n.7161/2010.
La prima censura è inammissibile per difetto di interesse e
mancanza di specificità. Il ricorrente infatti non aveva proposto
la questione nelle fasi di merito, posto che era stata

appello. Né il ricorso chiarisce in quale atto e momento
processuale il Qualiano avrebbe a sua volta sollevato
l’eccezione concernente la mancata riunione dei vari giudizi.
Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo possono essere
esaminati congiuntamente e sono infondati, pur rendendosi
necessaria una parziale correzione della motivazione ai sensi di
quanto previsto dall’art.384 c.p.c.
Partendo dalla ricostruzione del rapporto operata dal Tribunale
deve ritenersi che, benché alla base delle varie obbligazioni vi
sia un rapporto di durata pluriennale, non può da ciò farsi
discendere un’unica prestazione professionale e,
correlativamente, un’unica obbligazione di pagamento,
essendosi invece in presenza di una pluralità di prestazioni,
aventi peraltro il medesimo contenuto ed i medesimi caratteri.
Il singolo incarico infatti indicava gli elementi identificativi della
stima da effettuare e la remunerazione del perito era collegata
al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle
mediante il sistema informatico della compagnia.
Su tali basi, questa Corte ritiene che i distinti crediti maturati
dal Qualiano siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e
fondati su un rapporto di durata.
Come già detto in apertura, le S.U. di questa Corte,
intervenute di recente sul tema della possibilità di
frazionamento giudiziale del credito, hanno affermato che le
domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito,
Ric. 2017 n. 23570 sez. 52 – ud. 22-03-2018
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UNIPOLSAI a dedurre il presunto vizio come primo motivo di

benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti,
possono essere proposte in separati processi, ma, ove le
suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo
rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione,
inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile

sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo
di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente
dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale le relative domande possono essere formulate in autonomi
giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse
oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata e,
laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che
intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa
questione ex art.183 c.p.c. riservando, se del caso, la decisione
con termine alle parti per il deposito di memorie ex art.101,
comma 2, c.p.c. (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4090 del
16/02/2017 Rv. 643111).
Sulla scorta di tale principio, occorre pertanto verificare se la
mancanza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela
processuale frazionata abbia formato oggetto di precedente
deduzione nel giudizio di merito: la risposta non può che
essere positiva in considerazione della linea difensiva adottata
dalla società convenuta, improntata principalmente sulla
improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del
credito; tale concetto presuppone logicamente proprio la
contestazione dell’esistenza di un interesse meritevole di tutela
a tale modalità di esercizio del diritto di azione, anche in
relazione al principio di proporzionalità nell’uso della
giurisdizione (Cass. Sez.L, Sentenza n. 26464 del 21/12/2016,
Rv.642250).
Ric. 2017 n. 23570 sez. 52 – ud. 22-03-2018
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giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, –

D’altra parte sul tema dell’interesse concreto alla proposizione
di separati giudizi -fondamentale per la soluzione della
questione di diritto che la Corte deve oggi risolvere- il
ricorrente non allega alcun concreto elemento a sostegno del
suo invocato interesse alla parcellizzazione del credito, né

prestazioni di volta in volta eseguite e tali da giustificare una
trattazione separata delle sue pretese creditorie.
L’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite costituisce
elemento sufficiente a giustificare la diversa soluzione qui
adottata rispetto a quella cui sono pervenute, tra le stesse
parti, le sentenze di questa Corte, sezione 6 civile, nn.18808,
18809 e 18810 del 2016, rese (peraltro) in fattispecie in cui il
mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’odierna
resistente non aveva consentito, al contrario di quanto
avvenuto nel presente giudizio, di identificare la riconducibilità
delle diverse controversie, separatamente instaurate
dall’odierno ricorrente, al medesimo ambito oggettivo, e
dunque, in buona sostanza, in assenza di un apprezzabile
interesse al frazionamento, l’esistenza di una pratica abusiva,
in ordine alla quale in ogni caso i giudici di rinvio di quei giudizi
dovranno svolgere le proprie valutazioni.
Del resto questa sezione, dopo l’intervento delle S.U. del 2017
poc’anzi richiamato, ha costantemente applicato il principio di
diritto esposto dalla sentenza n.4090/17 (da ultimo nelle
decisioni

nn.158/2018,

159/2018,

160/2018,

161/2018,

162/2018,

163/2018,

489/2018,

490/2018,

491/2018,

717/2018,

1351/2018,

1352/2018,

1353/2018,

1354/2018,

1355/2018,

1356/2018)

e

non

si

ravvisano

discostarsi da tale consolidato orientamento.

Ric. 2017 n. 23570 sez. 52 – ud. 22-03-2018
-8-

ragioni

per

deduce l’esistenza di elementi di fatto idonei a diversificare le

Il sesto e settimo motivo possono essere esaminati
congiuntamente perché tra loro connessi. Il ricorrente infatti si
duole della mancata liquidazione del compenso da parte del
giudice di merito, sul presupposto di una presunta carenza di
prova circa il quantum debeatur; per avvalorare la deduzione,

fatto che per ciascun sinistro gli erano stati riconosciuti importi
variabili.
In primo luogo, va osservato che i documenti prodotti per la
prima volta in questa sede sono inammissibili, posto che essi
non sono relativi alla nullità della sentenza impugnata, né
all’ammissibilità del ricorso, ma piuttosto attengono al merito
del rapporto dedotto in giudizio.
In secondo luogo, si osserva che nel ricorso non vengono
allegati elementi utili a dimostrare l’effettiva esistenza di una
incertezza relativa al

quantum debeatur.

Sul punto, il

ricorrente si limita ad una generica contestazione, che tuttavia
non coglie pienamente la ratio della decisione impugnata, la
quale afferma che nel corso del rapporto di collaborazione
decennale tra il Qualiano e la compagnia assicurativa, il primo
aveva ricevuto importi senza mai dichiarare che trattavasi di
acconti e senza sollevare alcuna contestazione al riguardo. Il
Tribunale di Napoli, quindi, ha ritenuto, in continuità con la sua

produce ex art.372 c.p.c. documentazione a dimostrazione del

sentenza n.3901/16, che le parti avessero concluso, per fatti
concludenti, un contratto secondo cui per ciascun incarico il
perito aveva ricevuto un compenso inferiore alla tariffa, a
fronte del rilevante numero degli incarichi ricevuti dalla
compagnia.
A fronte di questi dati, il ricorrente non allega alcun differente
elemento, né offre spunti alternativi di valutazione fondati su

Ric. 2017 n. 23570 sez. 52 – ud. 22-03-2018
-9-

\,

una diversa lettura degli elementi di fatto e diritto della
fattispecie.
Anche gli ultimi due motivi, quindi, vanno respinti.
Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso.
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono

qualità della causa, nonché delle attività espletate.
Con delibera del 5.9.2017 il ricorrente risulta ammesso al
patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, lo stesso non è tenuto,
rigettata l’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la prenotazione a
debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (cfr.
Cass. Sez.6 n.7368 del 22.3.2017, Rv.643484; Cass. Sez. L.
n.18523 del 21.9.2014, Rv.632638).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 645,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, in data 22 marzo 2018.
Il Presidente
(S. Petitti)

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Giudiziari0
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DEPOSITATO IN

Roma,

CANCELLERIA

1 9 LUG. 2018

liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della

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