Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19263 del 09/09/2010
Cassazione civile sez. III, 09/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 09/09/2010), n.19263
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AXA ASSICURAZIONI SPA nella sua qualita’ di incorporante di
ALLSECURES ASSICURAZIONI SPA in persona del Dirigente – Procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32,
presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALETTI GIANCARLO,
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA in persona del Dirigente procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 140,
presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GUASTADISEGNI NICOLA, giusta delega a margine
del controricorso;
– controricorrente –
e contro
A.S., A.G., A.F., A.
N., A.B., A.R., A.F.
P., A.G.B. tutti in proprio e quali eredi di
Ar.Sa., ed inoltre KSM SPA (gia’ Istituto di Vigilanza
“Citta’ di Palermo” Metronotte SpA), F.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 353/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
26.1.07, depositata il 20/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Domenico Bonaccorsi Di Patti che
si riporta agli scritti, chiedendo l’accoglimento del ricorso; in
subordine chiede la trattazione dello stesso in pubblica udienza;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO
MARINELLI che si riporta alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 20/3/2008 la Corte d’Appello di Palermo riformava parzialmente la gravata sentenza del Tribunale di Palermo di condanna al risarcimento dei danni subiti dai sigg.ri A.S. ed altri all’esito dell’uccisione della propria sorella A.M. C. da parte del metronotte addetto alla vigilanza sig. F.L. nel corso di una rapina ad un’agenzia cittadina della Banca Popolare di (OMISSIS).
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa’ AXA ASSICURAZIONI s.p.a. (incorporante della ALLSECURES ASSICURAZIONI s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico, complesso motivo.
Resiste con controricorso la societa’ MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
Con UNICO complesso MOTIVO la ricorrente denunzia contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorso dovra’ essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366 bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilita’, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).
Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).
Al riguardo, si e’ precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).
Orbene, nel caso il motivo non reca la “chiara indicazione” -nei termini piu’ sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attivita’ esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), e a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresi’ carente di autosufficienza.
Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilita’ richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;
atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che la ricorrente ha presentato memoria;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalla ricorrente esposte nella memoria, ove si sostiene l’idoneita’ del formulato motivo di ricorso, atteso che non e’ dato rinvenire nel ricorso alcun “momento di sintesi” attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v. Cass., Sez. Un., 18/6/2008, n. 16528);
ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010