Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19263 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 07/07/2021), n.19263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9714-2019 proposto da:

SANTAGATA 1907 SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 4,

presso lo studio dell’avvocato AGOSTINELLI FLAMINIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DONATO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio

dell’avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SCARDOVELLI TOMMASO;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MANTOVA, depositato il

14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La s.p.a. Santagata 1907 ha presentato domanda di insinuazione nel passivo fallimentare della s.r.l. (OMISSIS). A base della propria richiesta ha posto, per quanto viene qui a interessare, il credito al pagamento del prezzo di forniture di olio extravergine di oliva, a suo tempo rimesse alla società poi fallita.

Il giudice delegato ha respinto la domanda, “rilevando contestazioni specifiche sulle forniture” e così riprendendo eccezioni già sollevate dalla s.r.l. (OMISSIS) in sede di giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo che la Santagata 1907 ebbe a ottenere prima dell’avvio della procedura fallimentare.

2. – La Santagata 1907 ha proposto opposizione ex artt. 98 L. Fall. e ss. avanti al Tribunale di Mantova. Che la ha respinta, con decreto depositato in data 14 febbraio 2019.

3. – In proposito, il Tribunale ha rilevato che, secondo quanto non contestato tra le parti, “la merce oggetto delle forniture di cui al presente procedimento è della stessa, identica natura di quella che fu contestata dalla cliente croata e notificata alla (OMISSIS) con provvedimento del Ministro della Agricoltura croato, da cui il prodotto risulta “difettoso, rancido e con muffa” e quindi non conforme alla legislazione dell’Unione Europea (Regolamento n. 2568/91 della Commissione)”.

“Ciò fonda l’eccezione di inadempimento” che è stata formulata dal Fallimento, ha proseguito il decreto. Con la conseguenza che era “onere della ricorrente fornire prova di avere fornito cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, prova di particolare rilevanza ove, come nel caso specifico, sia stata specificamente contestata una situazione di totale non conformità ex art. 1497 c.c. in relazione a forniture diverse da quelle in questione, ma relative a merci di identica tipologia e nei confronti della stessa cliente (OMISSIS)”.

4. – Avverso questo provvedimento la s.p.a. Santagata 1907 ha proposto ricorso, affidandosi a due motivi di cassazione.

Il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) ha resistito, con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. – Il primo motivo di ricorso lamenta, in rubrica, la violazione dell’art. 1460 c.c., nonchè dell’art. 1 Regolamento CEE 356/1991, come modificato dal Regolamento CE n. 1513/2001. Nell’arco del suo svolgimento, il motivo articola tre distinte censure.

5.1. – Di queste la prima si sostanzia nel rilevare che le “forniture sottoposte all’autorità croata erano il frutto di una miscelazione (effettuata dalla società fallita, che riconosce espressamente di avere effettuato tale attività) di vecchie forniture di cui F.D disponeva. Non vi è pertanto alcuna corrispondenza con la tipologia di olio fornita successivamente e la cui fornitura ha dato origine al credito oggetto di insinuazione”.

Sulla base di queste premesse, il ricorrente sostiene che il giudice non poteva applicare la disciplina di cui all’art. 1460 c.c., atteso che i vizi eccepiti afferivano a una fornitura diversa anche per tipologia da quella per cui è stato insinuato il credito.

5.2. – La seconda censura sostiene che nella specie non ricorre una ipotesi di aliud pro alio, come ritenuto dal Tribunale, perchè l'”eventuale fornitura “viziata” avrebbe avuto a oggetto un bene che certamente non è considerabile appartenente a un genere del tutto diverso da quello pattuito ovvero inservibile e destinato ad assolvere una funzione economico sociale diversa”.

5.3.- Con la terza censura si afferma che le “forniture sono state puntualmente effettuate”; che gli “eventuali vizi riguardavano altre forniture antecedenti; che il “credito è stato riconosciuto con scrittura privata autenticata”; che “tutt’al più le forniture effettuate erano censurabili sotto il profilo della mancanza (invero minima) di qualità, ma non certo tali da rendere sussistente una fattispecie di aliud pro alio”; che conseguentemente “l’eventuale eccezione ipoteticamente esperibile, per contestare la fornitura, sarebbe stata quella di cui all’art. 1495 c.c. o al limite quella di cui all’art. 1497 c.c.”.

Sennonchè – si prosegue -, “di fatto ciò non sarebbe stato possibile in ragione dell’intervenuta decadenza dalla relativa azione”: “tale eccezioni sono state puntualmente sollevate dalla difesa di Santagata (cfr. doc. n. 4 prodotto oggi, p. 2); sono state oggetto di discussione in udienza, ma completamente ignorate dal giudicante”.

6. – Il motivo non merita di essere accolto in nessuna delle censure in cui viene a svilupparsi.

6.1. – In relazione alla prima censura (sopra, n. 5.1.), occorre osservare che, a ben vedere, essa si divide, a sua volta, in due distinte critiche.

6.1.1. – La prima attiene all’affermata diversa “tipologia” di oli: quello di cui alla fornitura per il pagamento della quale è stata presentata la domanda di insinuazione, da un lato; quello di cui alla fornitura ritenuta non conforme alla normativa Europea dal Ministero croato, dall’altro.

Ora, una simile affermazione risponde all’evidenza a un accertamento di mero fatto: come tale non sindacabile nel giudizio di legittimità.

6.1.2. – La seconda contestazione assume, nel suo fondo, che il giudice del merito ha errato nell’accogliere un’eccezione di inadempimento basata non già sulla merce afferente in modo diretto alla fornitura per cui è stato chiesto il pagamento, ma su altra, precedente fornitura.

Quest’assunto non tiene conto del fatto che il ragionamento del giudice del merito muove dalla espressa constatazione che la merce di cui alle due forniture possiede “identica natura”, secondo quanto “non contestato tra le parti”. Fermi questi dati (non sindacabili – si ripete – nel contesto del giudizio di legittimità), l’argomentazione svolta nel merito si manifesta priva di pecche, basandosi su una presunzione grave, precisa e concordante.

6.2. – La seconda censura (n. 5.2.) non si confronta con la motivazione svolta dal Tribunale mantovano. Che non assume – come per contro allega il ricorrente – la sussistenza in fattispecie di un aliud per alio. Assume invece, e pure in espressi termini, la presenza di un vizio “ex art. 1497 c.c.” e, quindi, la “mancanza di qualità” del bene (l’olio) concretamente fornito nella partita per cui è stata chiesta l’insinuazione nel passivo.

6.3. – La terza censura (n. 5.3.) è inammissibile per difetto del requisito della pur necessaria autosufficienza (art. 366 c.p.c.). Il ricorso non ingloba nel suo corpo il testo dell’eccezione di decadenza ex art. 1497 c.c., che la Santagata 1907 avrebbe a suo tempo svolto.

Il richiamo a un documento “prodotto oggi” e, nel contempo, “completamente ignorato dal giudicante” non aiuta, d’altro canto, a chiarire la situazione.

7. – Il secondo motivo di ricorso assume, nell’intestazione, vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Nel suo svolgimento compaiono due distinte censure.

7.1. – Il giudice del merito – si assume – non ha tenuto conto del fatto che l’olio esaminato dal Ministero croato è frutto di una “miscelazione di due giacenze”, forniti sì dall’attuale ricorrente, ma effettuata dalla società poi fallita.

7.2. – L’altro punto, che viene così sollevato, si ferma sulla “omessa valutazione della scrittura privata autenticata con cui la società poi fallita ha riconosciuto e accertato il debito sussistente nei confronti della Santagata”.

8. – Il motivo non può essere accolto.

8.1. – Quanto alla circostanza dedotta per prima, si deve rilevare il carattere non decisivo della stessa. Il giudizio del Tribunale mantovano si è basato, infatti, sul fatto che l’olio, di cui alla compiuta miscelatura, aveva in ogni caso natura non diversa, ma identica a quella dell’olio per il cui pagamento è stata presentata la domanda di insinuazione.

8.2. – Il secondo rilievo difetta del requisito di autosufficienza.

Il ricorso riporta solo uno stralcio della scrittura, che conterrebbe l’assunto riconoscimento di debito (il passo trascritto non comprende, tra l’altro, neppure un riferimento alla fornitura per cui vi è controversia). Nè indica gli atti e i termini in cui, nel giudizio del merito, il ricorrente avrebbe qualificato in termini di riconoscimento di debito la scrittura in questione.

9. – In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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