Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19263 del 02/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 02/08/2017, (ud. 21/03/2017, dep.02/08/2017), n. 19263
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11256-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.
(OMISSIS), in persona del Ministro prò tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici
domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– ricorrente –
contro
M.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VICOLO DE’ BURRO’ 65, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
PELAGGI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 129/2012 della CORTE D’APPELLO dì MILANO,
depositata il 02/02/2012 R.G.N. 1296/2009.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza in data 2.2.2012 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco, ha dichiarato il diritto di M.R. (lavoratore della scuola, in qualità di collaboratore scolastico) alla stipulazione di una supplenza annuale (con scadenza alla fine del mese di agosto) con riguardo al contratto a tempo determinato stipulato con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per la copertura di posto disponibile nel singolo istituto ed ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle retribuzioni per i mesi di luglio e agosto;
che avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato a un motivo;
che la lavoratrice ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 4, rilevando la distinzione – ai fini del sistema di reclutamento scolastico a tempo determinato – tra posti vacanti e disponibili in quanto previsti nella pianta organica formata dal Ministero (c.d. organico di diritto) e posti di fatto disponibili in considerazione delle esigenze temporanee dell’anno scolastico (c.d. organico di fatto);
che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso perchè la sentenza impugnata contrasta con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la supplenza annuale di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, si riferisce ai soli posti vacanti che siano previsti nella pianta organica formata dal Ministero e non a quelli che gli organi dell’Istituto individuano all’inizio di ciascun anno scolastico (Cass. nn. 21435/2011, 3062/2012 e 17892/2015);
che la rilevanza della distinzione tra organico di fatto e di diritto, negata dalla Corte territoriale, è stata recentemente ribadita da Cass. n. 22552/2016 e da numerose altre sentenze conformi pronunciate all’udienza del 18.10.2016, con le quali si è evidenziato che le supplenze temporanee su “organico di fatto” “coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l’aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l’aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico”;
che la sentenza impugnata non si conforma a tali principi, erroneamente accomunando le due diverse tipologie di supplenze su organico di fatto e su organico di diritto;
che, pertanto, essendo pacifico che alla lavoratrice è stato conferito un incarico su posto individuato dal dirigente dell’Istituto scolastico in considerazione dell’aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la domanda originaria va rigettata.
che le spese di lite devono essere compensate perchè le pronunce sopra richiamate sono intervenute successivamente alla proposizione del ricorso e sulla questione controversa la giurisprudenza di merito aveva espresso orientamenti contrastanti;
che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dell’originaria ricorrente. Compensa tra le parti le spese di lite dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 21 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017