Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19262 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. III, 22/09/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex lege”

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIACCIO ROCCO giusto mandato

in atti;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del Dirigente e

Procuratore speciale Avv. A.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FALETTI GIANCARLO giusto mandato in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2129/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/05/2008 R.G.N. 5250/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MIGLIACCIO ROCCO; udito l’Avvocato BONACCORSI DI

PATTI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha respinto la domanda proposta nei confronti della Axa Ass.ni S.p.A. per risarcimento danni da intesa anticoncorrenziale.

L’Axa Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il tema principale dedotto dal ricorrente con i motivi primo, terzo, quinto, sesto e settimo riguarda la ripartizione dell’onere probatorio nel caso di azione per il risarcimento dei danni derivanti da intesa anticoncorrenziale, lamentandosi l’erroneità della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda dell’assicurato sulla stregua, essenzialmente, del parere dell’ISVAP secondo cui, mediamente, nell’esercizio del ramo RCA le compagnie di assicurazione registrano forti perdite, e della considerazione secondo cui l’assicurato avrebbe potuto rivolgersi ad altra compagnia di assicurazioni.

Premesso che non può certo rimproverarsi all’assicurato di non avere contrattato con compagnie non facenti parte di un cartello di cui egli non aveva notizia all’epoca della stipula della polizza (il provvedimento sanzionatorio è del 28 luglio 2000 ed in questa sede si discute del premio versato per il periodo dal 30/10/97 al 30/4/98), va osservato che, decidendo analoghe questioni, ancora di recente questa Corte (Cass. 7 febbraio 2011, nn. 5941 e 5942) ha innanzitutto ribadito che, nel giudizio instaurato, ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, sebbene le conclusioni assunte dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonchè le decisioni del Giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscano una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, ciò non esclude che sia possibile per le parti offrire prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 3640/09).

Ciò posto ha tuttavia osservato che la Compagnia di assicurazioni non può limitarsi a produrre un elemento meramente indiziario – rappresentato dal parere dell’ISVAP, reso su richiesta dell’AGCOM, nel quale si enuncia il dato statistico che, mediamente, nell’esercizio del ramo RCA le compagnie registrano forti perdite – ben potendo essa fornire la prova relativa alla esistenza in concreto di tali perdite, mediante la produzione dei propri bilanci.

Il ricorso coglie dunque nel segno ove lamenta che la decisione della Corte d’appello di Napoli presenta un vizio di motivazione, fondandosi essenzialmente su quel parere, ed addossa erroneamente all’assicurato l’onere di provare che l’intesa anticoncorrenziale si sia tradotta in un illecito aumento dei premi, essendo viceversa onere della Compagnia provare – eventualmente producendo i propri bilanci – che ciò non è avvenuto.

Sussiste, in altre parole, un principio di diritto per cui l’avere l’impresa assicuratrice partecipato all’intesa e l’essersi verificato un aumento del premio determinano una situazione per cui si deve presumere che l’aumento sia ricollegato totalmente o parzialmente alla partecipazione all’intesa e tale presunzione può essere superata dall’assicurazione attraverso la dimostrazione, con qualsiasi mezzo probatorio, ivi comprese le presunzioni (ove sussista impossibilità di prova diretta), che in realtà nel caso concreto ciò non è accaduto.

2.- Restano assorbiti i motivi secondo e quarto, relativi a profili istruttori della decisione.

3.- Il ricorso va dunque accolto, nei sensi che precedono. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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