Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19262 del 19/07/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19262 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1593/’14) proposto da:

Azione di
restituzione
somme

DITTA PROb0g0 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I.: 02681630659), in persona del
liquidatore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale apposta a
margine del ricorso, dall’Avv. Bruno Russo De Luca ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’Avv. Sergio Beltrani, in Roma, v. C. Pavesi, n. 101;

– ricorrente contro
PALLADINO ANNAMARIA (C.F.: PLL NMR 50D67 C361U), PALLADINO
DOMENICO (C.F.: PLL DNC 55A19 C361V), PALLADINO MATTEO (C.F.: PLL MTT
55A25 C361I) e PALLADINO MARIA (C.F.: PLL MRA 51B45 C361G), tutti quali
eredi “ah intestato” di Palladino Domenico (deceduto il 3 marzo 2012),
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
dagli Avv.ti Daniele Angrisani e Raffaele Santoro ed elettivamente domiciliati
presso la signora Santoro Federica, in Roma, via E. Barsanti, n. 6;
– controricorrentie
VITALE ALDO e CACCIATORE VITTORIO;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 526/2013, depositata il
9 settembre 2013 (e notificata il 28 novembre 2013);

Data pubblicazione: 19/07/2018

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 6 marzo
2018 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Alessandro Pepe, che ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del
ricorso.

FATTI DI CAUSA

che con contratto del 28 aprile 1989 stipulato tra i coniugi Palladino Domenico e
Mitton Pierina ed il sig. Cacciatore Vittorio l’appartamento e la soffitta in
proprietà dei primi (facenti parte di uno stabile sito in Cava dei Tirreni alla v. M.
Garzia n. 61 e divenuti ruderi a seguito del sisma del 1980) erano stati ceduti al
secondo in permuta con un nuovo appartamento di eguali dimensioni e box
garage da ricostruirsi a cura dello stesso Cacciatore; – che, successivamente,
quest’ultimo aveva costituito la s.r.l. Prodomo, la quale aveva proceduto alla
ricostruzione del fabbricato ed a cui lo stesso Cacciatore aveva trasferito i
contratti da lui stipulati con i titolari di diritti reali sul fabbricato distrutto, tra i
quali il contratto concluso con i menzionati coniugi Palladino-Mitton; – che detti
coniugi, con scrittura privata del 28 aprile 1989, avevano ceduto al Cacciatore
anche la somma a loro spettante a titolo di contributo ai sensi della legge n.
219/1981 da erogarsi a cura della Pubblica Amministrazione, la quale era stata
riconosciuta e liquidata nella misura di euro 46.306,25, poi riscossa, per conto
del Palladino (divenuto nelle more vedovo), dal sig. Vitale Aldo, in qualità di
amministratore del condominio e di responsabile della pratica di ricostruzione in
virtù della predetta legge n. 219/1981; – che, nonostante il fabbricato fosse
stato ricostruito con il successivo trasferimento della proprietà del nuovo
immobile con relativo garage al Palladino, quest’ultimo non aveva rilasciato
alcuna autorizzazione a che la suindicata somma venisse dal Vitale consegnata
alla s.r.l. Prodomo; tanto premesso, la stessa Prodomo s.r.l. conveniva in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno-sez. dist. di Cava dei Tirreni, i sigg.
Palladino Domenico e Vitale Aldo per la condanna al pagamento, in suo favore,
della suddetta somma (o di quella minore o maggiore che fosse risultata dovuta
all’esito del giudizio), con vittoria delle spese di lite.
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Con atto di citazione notificato nell’ottobre 2005, la s.r.l. Prodomo esponeva: –

Si costituivano entrambi i convenuti e, in particolare, il Vitale Aldo, previo
riconoscimento di aver ricevuto – nella riferita qualità e per l’indicato titolo – la
somma dedotta in controversia, la offriva “banco iudicis” in favore della parte
che fosse stata dichiarata legittimata a riceverla, onde il giudice designato ne
disponeva il deposito presso la cassa depositi e prestiti, ordinando, altresì,
l’integrazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte Cacciatore

della somma in questione per l’intero o nella percentuale effettivamente
dovuta.
L’adìto Tribunale, con sentenza n. 6 del 2010, accoglieva la domanda di parte
attrice e condannava i convenuti Palladino Domenico e Vitale Aldo al pagamento
della somma per cui era controversia, nonché il solo Palladino anche alla
rifusione delle spese giudiziali che dichiarava, invece, compensate con riguardo
agli altri rapporti processuali instauratisi.
Interponeva appello avverso la sentenza di prime cure il Palladino Domenico e
nel giudizio di secondo grado si costituivano sia il Vitale Aldo – che aderiva alle
ragioni dell’appellante – e la s.r.l. Promodo che, invece, instava per il rigetto del
gravame, nel mentre l’altro appellato Cacciatore Vittorio rimaneva contumace.
All’esito del giudizio di appello la Corte salernitana dichiarava l’inammissibilità
dell’appello incidentale proposto nell’interesse del Vitale Aldo nonché della
domanda articolata dal Palladino Domenico con l’atto di gravame avente ad
oggetto l’accertamento incidentale del diritto dello stesso Palladino alla
riscossione del contributo ai sensi della legge n. 219/1981; accoglieva, per
contro, l’appello avanzato dal medesimo Palladino Domenico nella parte in cui si
invocava il rigetto della domanda originaria della s.r.l. Promodo e, per l’effetto,
ordinava alla Banca d’Italia-Tesoreria provinciale dello Stato lo svincolo della
somma di euro 46.306,25, ivi depositata per ordine del giudice di prima
istanza, e ne disponeva la restituzione in favore di Vitale Aldo; regolava, di
conseguenza, le complessive spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava che dall’espletata istruzione probatoria – non erano risultati comprovati i fatti
costitutivi della pretesa creditoria azionata in primo grado dalla s.r.l. Promodo,
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Vittorio, il quale, costituendosi in giudizio, reclamava la spettanza a suo favore

riconducibile all’avvenuta stipulazione tra il Cacciatore Vittorio e la stessa
società di un contratto di cessione del contratto di permuta del 28 aprile 1989
ed al perfezionamento di siffatta cessione con l’intervenuta prestazione del
consenso scritto alla cessione medesima da parte del Palladino Domenico, quale
contraente ceduto. Pertanto, l’appello del Palladino era da ritenersi fondato nei
precisati termini, con la conseguente riforma della sentenza del primo giudice e

ne aveva la disponibilità prima dell’introduzione del giudizio quale
amministratore del condominio e responsabile della pratica

ex legge n.

219/1981.
Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per
cassazione la s.r.l. Promodo in liquidazione, articolato in tre motivi, al quale
hanno resistito con controricorso Palladino Annamaria, Palladino Domenico
(nato il 19 gennaio 1955), Palladino Matteo e Palladino Maria, tutti quali eredi

ab intestato dell’appellante Palladino Domenico (nato il 18 gennaio 1928 e
deceduto il 3 marzo 2012). Le altre parti ritualmente intimate non hanno svolto
attività difensiva in questa fase.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 1176, 1198, 1260 e 1264 c.c.,
sul presupposto della erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non
aveva colto che – nella concreta fattispecie – si versava in una ipotesi di
negozio con causa esterna nel quale il principio di causalità è egualmente
soddisfatto quando l’atto di disposizione contrattuale trovi in un precedente
negozio la sua giustificazione causale. In altri termini, nella vicenda per cui era
controversia, con l’intervenuto contratto di pernnuta dell’aprile 1989, la rinuncia
operata dai coniugi Palladino-Mitton, con contestuale promessa di
adempimento degli obblighi connessi e con indicazione del beneficiario in loro
sostituzione (per effetto dell’intervenuta cessione del credito), aveva
comportato che il contratto traslativo era degradato a puro atto dovuto, in
virtù di un trasferimento che già si era prodotto. Pertanto – secondo la
ricostruzione della ricorrente – aveva errato la Corte di secondo grado nel
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l’ordine di restituzione della somma controversa in favore del Vitale Aldo, che

ritenere che, ai fini dell’efficacia della cessione e della opponibilità della stessa
nei confronti del Palladino, non fosse sufficiente la mera notificazione
all’appellante della cessione stessa ovvero l’accettazione da parte del
medesimo, dovendosi, piuttosto, acquisire la prova della sussistenza del
consenso alla cessione, come espressamente previsto dall’art. 1406 c.c. (che,
nella specie, non era stato dato). Di conseguenza – secondo la prospettazione

di rinuncia ad un credito a favore del terzo, applicandosi legittimamente le
norme assunte come violate, andrebbe dichiarato che la rinuncia è atto
dismissivo che non necessita di ulteriore ratifica o adempimento che coinvolga
il debitore ceduto.
2. Con la seconda censura la ricorrente ha denunciato – ponendo riferimento
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione del principio della
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazione al combinato
disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c., avendo – contraddittoriamente – la Corte
di merito rigettato la richiesta del Palladino, avanzata tardivamente, di
acclarare che il contributo gli apparteneva, non potendo essere ceduto senza il
suo consenso, e per aver, poi, accolto la domanda dello stesso Palladino di
restituzione della somma, negando il diritto di essa ricorrente, senza trascurare
che, nel caso di specie, la questione sul piano giuridico avrebbe dovuto essere
ricondotta nell’alveo dell’applicabilità della disciplina delle cessione del credito
e, in particolare, dell’art. 1260 c.c. secondo cui il creditore è legittimato al
trasferimento (a titolo oneroso e gratuito) del suo credito, anche senza il
consenso del debitore.
3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato – ponendo riguardo
all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – un vizio di contraddittorietà ed
insufficienza della motivazione in ordine al contenuto delle rispettive domande,
con particolare riferimento all’ordinata restituzione della somma in favore del
Vitale Aldo e alla illegittima ripartizione del carico delle spese giudiziali.
4. Rileva, in via del tutto pregiudiziale, il collegio che il ricorso deve essere
dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2°, c.p.c., perché, nel
caso di specie, pur avendo la ricorrente provveduto al deposito della copia
5

della società ricorrente – si dovrebbe ritenere, in punto di diritto, che, nel caso

autentica della sentenza impugnata, essa risulta sprovvista della relazione di
notificazione (essendo quest’ultima stata attestata come avvenuta dalla
medesima ricorrente in data 28 novembre 2013), non emergendo peraltro,
nemmeno dalla produzione documentale delle parti controricorrenti, il deposito
della copia autentica della sentenza notificata, per come certificato anche dal
cancelliere della II Sezione civile in data 6 marzo 2018, acquisita ritualmente

Pertanto non può trovare applicazione il principio statuito da ultimo dalle
Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 10648 del 2017, secondo cui,
in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione
della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, connma 2, n. 2, c.p.c., al
ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato,
unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque
nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente
ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
Ne consegue, quindi, la necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso,
con derivante preclusione dell’esame dei motivi proposti.
5. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con la
conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese,
in favore dei costituiti controricorrenti, del presente giudizio, liquidate nella
misura di cui in dispositivo.
Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte della medesima ricorrente, del raddoppio del
contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile

e condanna la ricorrente al

pagamento, in favore dei controricorrenti in solido fra loro, delle spese del
presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre contributo forfettario nella misura del 15% e iva e cap come per
legge.

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agli atti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio della 2″ Sezione civile in data 6 marzo
2018.
Il Consigliere estensore

dr. Lina Matera

onario Giudiziario
eria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

i9 LUG. 2018

dr. Aldo Carrato

Il Presidente

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