Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19262 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. II, 16/09/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 16/09/2020), n.19262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20293/2019 proposto da:

G.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato Vincenzina

Salvatore, con studio in Avellino via Malta, 4-6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro, depositata il

10/05/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da G.D., cittadino nigeriano, avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro che, respingendo la sua opposizione, ha confermato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), nonchè del diritto al riconoscimento della protezione umanitaria decisi dalla Commissione territoriale di Crotone;

– a sostegno delle domande il richiedente aveva allegato di provenire da (OMISSIS), di avere frequentato la scuola per 12 anni e di avere lasciato la Nigeria nel 2016 arrivando in Europa dopo aver attraversato il Niger e la Libia;

– il richiedente riferiva di aver lasciato la Nigeria per le minacce di morte ricevute dopo l’uccisione dei suoi genitori;

– egli dichiarava che il padre voleva essere il leader politico della zona del partito democratico (P.D.P.) e che insieme alla madre era stato ucciso nel dicembre 2015;

– dopo la morte dei genitori egli veniva minacciato dalle stesse persone;

– il richiedente aggiungeva di essere rimasto senza casa perchè cacciato dalla stessa insieme a tutta la sua famiglia e che aveva deciso di fuggire perchè in Nigeria rischiava la morte;

– il tribunale respingeva l’opposizione del richiedente, definendo il racconto della richiedente incoerente e non plausibile in quanto privo di logica intrinseca;

– il tribunale riteneva, conseguentemente, che i fatti narrati dal ricorrente non erano riconducibili a persecuzione per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale nè alle fattispecie di protezione sussidiaria previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

– il tribunale escludeva, altresì, ed a prescindere dalla ritenuta inattendibilità del suo racconto, la sussistenza, sia con riguardo all’Edo State che al Delta State, della fattispecie della violenza indiscriminata di cui del citato art. 14, lett. c);

– ancora, il tribunale dichiarava l’insussistenza di una specifica situazione di vulnerabilità che potesse giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di tre motivi;

– l’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 comma 1, lett. e) ed art. 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) ed art. 8, per essersì il tribunale limitato a valutare, ai fini dell’accertamento giudiziale dei presupposti per la richiesta protezione internazionale, la sola credibilità del richiedente ed avere respinto la domanda ritenendolo inattendibile senza considerare adeguatamente la situazione socio-politica del Paese di provenienza;

– la censura è inammissibile perchè non attinge la ratio decidendi posta a fondamento del rigetto della protezione internazionale ed incentrata sulla valutazione di non credibilità che il tribunale ha specificamente argomentato alle pagine 6 e 7 del decreto impugnato, dando conto delle ragioni della ritenuta intrinseca inattendibilità del racconto, ragioni che la censura in esame non contesta, limitandosi a richiamare la necessità della valutazione delle condizioni del Paese di provenienza del richiedente;

– con il secondo motivo si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14, per avere il decreto impugnato rigettato il riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante la situazione di instabilità socio-politica dello Stato di provenienza;

– la censura è inammissibile perchè non si confronta con la motivazione addotta da tribunale per respingere la richiesta di protezione sussidiaria;

-il giudicante ha, infatti, considerato che nel racconto reso dal ricorrente, non erano ravvisabili attendibili fatti costitutivi delle fattispecie di protezione sussidiaria richiesti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); in altri termini è stata esclusa la configurabilità di grave danno derivante da condanna a morte o da tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;

– con riguardo alla esclusione della protezione sussidiaria nell’ipotesi sub c) del citato art. 14, il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio interpretativo enunciato nell’ordinanza n. 15466/2014 di questa Corte, secondo il quale occorre avere riguardo a due condizioni: una oggettiva riguardante l’area di appartenenza o l’intero paese di provenienza del richiedente, l’altra soggettiva riguardante la condizione personale dello stesso; la prima deve essere caratterizzata dal riscontro rigoroso dell’effettività del controllo delle situazioni e degli episodi di violenza collettiva o privata (quando caratterizzata da frequenza quotidiana o da cadenze temporalmente significative) da parte delle autorità statuali; la seconda mira a verificare che il rientro esponga il cittadino straniero al pericolo per la sua incolumità fisica o psichica pur se non ricollegabile in via diretta e causale alla condizione soggettiva narrata;

– nel caso del G. il tribunale ha fatto riferimento, sulla scorta dei rapporti Coi dettagliatamente indicati, alla situazione socio-politica dell’Edo State e del Delta State, vista la discrepanza tra l’indicazione dello stato di provenienza contenuta nel provvedimento amministrativo di rigetto e quello dichiarato dal richiedente nel corso dell’audizione;

– rispetto ad entrambi il tribunale ha ritenuto che, trattandosi della parte sud della Nigeria, seppur caratterizzata da una tendenziale instabilità e da alcuni episodi di violenza localizzata, non è tale da far ritenere sussistente, rispetto ad entrambi i due Stati, una situazione di conflitto generalizzato rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

– pertanto, sì deve dare atto che la situazione socio-politica, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, è stata ampiamente esaminata e di ciò il motivo non dà conto;

– con il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè l’omessa motivazione e nullità del decreto impugnato in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, per avere il tribunale negato la sussistenza dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– anche questa censura è inammissibile perchè non considera la motivazione posta a fondamento del rigetto, nè indica la specifica condizione soggettiva di vulnerabilità a carattere umanitario che non sarebbe stata valorizzata ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto;

– l’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese di lite stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

 

 

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