Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19262 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 07/07/2021), n.19262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25572-2019 proposto da:

HOTEL LIDO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MIRABELLO 18, presso lo

studio dell’avvocato RICHIELLO UMBERTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BASTIANINI PAOLO;

– ricorrente –

contro

P.R., PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SEZIONE DI MASSA

MARITTIMA, UNIPC SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 164/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Hotel Lido S.r.l. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 766/2012, con la quale era stata accolta la domanda avanzata da P.R., ai sensi dell’art. 2051 c.c., nei confronti dell’Hotel Letizia S.r.l. e del Partito Repubblicano Sezione di Massa Marittima, con condanna dei convenuti in solido al pagamento di Euro 16.300,00, a titolo di risarcimento dei danni, subiti dall’attrice, allorchè, nel corso di una festa organizzata dal predetto partito all’interno dei locali dell’Hotel Letizia S.r.l., era caduta a terra durante il ballo, a causa della scivolosità del pavimento, dovuta alla presenza di condensa, ed era stata, invece, rigettata la domanda di garanzia proposta dall’Hotel Letizia S.r.l. nei confronti della compagnia di assicurazione, chiamata in causa.

L’appellante chiese l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“a) In tesi: dichiarare la nullità del procedimento di primo grado e della impugnata sentenza per i motivi di cui alla premessa e per l’effetto:

i) disporre la trattazione del giudizio nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulla e, dunque, tutta la fase introduttiva, di trattazione ed istruttoria di primo grado;

ii) accogliere, all’esito di quanto sopra e previa ammissione delle prove come ultra capitolate, l seguenti conclusioni:

(1) respingere, in tesi, la domanda della attrice Sig.ra P.R. rivolta in danno della Hotel Lido S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. P.A. titolare della ditta HOTEL LETIZIA siccome inammissibile, infondata e non provata in fatto e diritto e comunque eccessiva;

(2) in via subordinata in caso di condanna della conchiudente in solido con Partito Repubblicano sezione Massa Marittima accertare la assolutamente prevalente responsabilità di quest’ultimo anche ai fini della suddivisione della responsabilità tra gli stessi coobbligati e dell’eventuale regresso

b) In ipotesi: accogliere l’appello proposto dalla Hotel Lido S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. P.A. titolare della ditta HOTEL LETIZIA avverso la sentenza in epigrafe e per l’effetto accogliere le conclusioni già svolte in primo grado e da ritenersi qui riproposte.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari dei due gradi del giudizio”.

In particolare, l’appellante eccepì la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado in ragione dell’evidente conflitto di interessi sussistente tra le posizioni processuali dei convenuti Hotel Lido S.r.l. e Partito Repubblicano Sezione di Massa Marittima che erano stati difesi dal medesimo difensore. Rappresentò, quindi, l’appellante la necessità di rinnovare gli atti nulli e, perciò, di rinnovare la trattazione della causa nel merito. Dedusse che era onere dell’attrice dare prova dell’imputabilità soggettiva del fatto illecito alla proprietà dell’hotel e rilevò che un’eventuale responsabilità sarebbe dovuta ricadere esclusivamente sul già indicato partito che aveva organizzato la festa, per non aver azionato gli impianti di aerazione di cui la struttura era dotata ed aver così permesso la produzione della condensa che aveva causato la caduta dell’attrice.

P.R. si costituì in secondo grado deducendo che l’Hotel Lido S.r.l. era mero custode dell’immobile quale gestore e non proprietario (essendolo la Hotel Letizia s.n.c.), il che escludeva qualsiasi conflitto di interess e che, comunque, il P. aveva conferito per primo il mandato, sicchè doveva ritenersi costituita ritualmente la parte dallo stesso rappresentata, dovendo reputarsi che la parte che aveva conferito come seconda il mandato (il PRI) non si era costituita ab origine; assunse che sarebbe stato correttamente applicato l’art. 2051 c.c. e che non sarebbe stato provato o allegato il caso fortuito da parte dell’appellante per andare esente da responsabilità.

Si costituì il Partito Repubblicano Italiano Sezione di Massa Marittima, che fece propria l’eccezione di nullità del giudizio e della sentenza sollevata dall’appellante e chiese la rimessione della causa al giudice di primo grado ovvero di procedere all’istruttoria della stessa in grado di appello. Nel merito, negò ogni sua responsabilità, deducendo di aver curato solo l’incasso dei biglietti per il veglione, mentre ogni altro compito organizzativo era rimesso al personale dell’Hotel e che, pertanto, non sussisteva alcun obbligo di custodia a suo carico.

Venne disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Milano Assicurazioni S.R a. (poi UnipolSai Assicurazioni S.p.a.) che, costituendosi, evidenziò che non era stata proposta alcuna impugnazione nei suoi confronti, sicchè il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti era passato in giudicato.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 164/2019, pubblicata il 25 gennaio 2019, in accoglimento dell’appello proposto, dichiarò la nullità della sentenza di primo grado, condannò Hotel Lido S.r.l. e Partito Repubblicano Italiano Sezione di Massa Marittima, in solido tra loro, a corrispondere a P.R. la somma di Euro 15.508, somma da valutarsi al momento del fatto, oltre rivalutazione ed interessi come indicato nel dispositivo di quella sentenza, nonchè al pagamento dell’importo di euro 181, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto a quella sentenza; condannò Hotel Lido S.r.l. e Partito Repubblicano Italiano Sezione di Massa Marittima, in solido tra loro, in favore di P.R., alle spese dei due gradi del giudizio di merito e pose sugli stessi, in solido, anche le spese di c.t.u.; nulla per le spese di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (già Milano Assicurazioni S.p.a.).

La Corte territoriale, nella sentenza impugnata ha precisato che parte appellante era Hotel Lido S.r.l., che in primo grado era stata evocata in giudizio Hotel Letizia S.r.l., che nella polizza è indicata come parte stipulante Hotel Letizia di Hotel Lido S.r.l. e che la parte appellata, contestando quanto sul punto asserito dall’appellante, ha negato di essere proprietaria della struttura, essendone proprietaria sin dal 1987 Letizia S.n.c. di P.A..

Quella medesima Corte ha ritenuto “provato che l’immobile appartenga alla snc, ma che esso sia stato sempre “gestito” dalla Srl Letizia o Lido, che evidentemente ivi svolge la propria attività d’impresa di ristorazione etc.” e ha ritenuto, altresì, provato che “la srl (Letizia o Lido, il cui L.R. è il medesimo, che compare nell’assetto sociale della snc) abbia sempre esercitato sulla cosa la gestione diretta che non è mai stata contestata, con esclusione del proprietario della stessa, esercitando sull’immobile il controllo che determina la responsabilità per la cosa in custodia ex art. 2051 c. c….. Ne consegue in primo luogo che la parte appellante sia la medesima che ha partecipato al giudizio di I grado e che quindi non si configurino problematiche in ordine alla identità delle parti che hanno partecipato al processo (parte appellante non fornisce spiegazioni sul cambio di denominazione), e dall’altra che le difese in ordine alla differente posizione tra proprietario e conduttore sono mal poste, perchè la srl non è proprietaria del bene”.

La Corte di merito ha poi reputato sussistenti il denunciato conflitto di interessi, sia pure virtuale, e l’eccepita nullità della sentenza impugnata ma ha ritenuto che non dovessero essere rimessi gli atti al primo giudice e che non fosse necessario procedere al rinnovo dell’istruttoria e ha deciso, quindi, la causa allo stato degli atti come sopra riportato.

Avverso la sentenza della Corte di merito Hotel Lido S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando “violazione artt. 162-354 e 356 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”, la ricorrente, pur riconoscendo la correttezza della declaratoria 9i nullità della sentenza di primo grado, sostiene che il rilevato conflitto, oltre che virtuale, fosse assolutamente concreto e che la Corte di merito avrebbe errato laddove ha, poi, comunque deciso la causa nel merito allo stato degli atti, il che avrebbe determinato la compromissione delle facoltà processuali delle parti, con conseguente ed inevitabile lesione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato. Inoltre, la ricorrente assume che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la situazione di conflitto che caratterizza l’attività del medesimo avvocato che rappresenti parti portatrici di interessi tra loro confliggenti sussiste a prescindere da quale sia l’eventuale ordine di rilascio delle procure.

2. Con il secondo motivo, proposto espressamente in subordine, si deduce la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4”, evidenziandosi che la considerazione della Corte territoriale relativa all’ordine temporale di conferimento delle procure sarebbe erronea e comunque affermata in via assolutamente apodittica, nè essendo possibile desumere tale circostanza dagli atti.

3. Il primo motivo è fondato in base all’assorbente rilievo che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale), è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di simultaneus processus, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (Cass., ord., 23/03/2018, n. 7363; Cass. 25/06/2013, n. 15884; Cass. 4/11/2005, n. 21350, v. anche Cass., ord., 25/09/2018, n. 22772) e che la situazione di conflitto di interessi, anche virtuale (valutabile cioè in astratto e ex ante), è causa della nullità di tutte le attività processuali svolte in contraddittorio (arg. ex Cass., ord., 5/03/2021, n. 6247). Peraltro, in ogni caso, neppure risulta condivisibile il risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora tra due parti convenute in giudizio vi sia contrasto di interessi, la loro difesa non può essere assunta dallo stesso legale, con la conseguenza che la parte, che abbia conferito per seconda la procura allo stesso procuratore nominato dall’altra deve ritenersi non costituita in giudizio (Cass. 28/09/1979, n. 5004; Cass. 19/03/1984, n. 1860; principio tralaticiamente ribadito con Cass. 14/07/2015, n. 14634), in considerazione dell’impossibilità, da parte del medesimo procuratore e difensore, di svolgere contemporaneamente attività difensive per conto di soggetti, portatori di pretese collidenti (Cass. 21350/2015, già cit.) ed in particolare di svolgere allegazioni, richieste e deduzioni nei reciproci rapporti fra detti soggetti, a favore di taluno e contro altri (Cass. 10/05/2004, n. 8842) e tale situazione di conflitto deve ravvisarsi a prescindere da quale sia l’eventuale ordine temporale del conferimento delle procure.

Va pure ribadito che la violazione di tale limite intrinseco allo svolgimento di siffatte attività difensive, investendo il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti, è rilevabile di ufficio e comporta l’invalidità degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati (v. Cass. 21350/2015 e altri precedenti già cit., v. anche 8/04/1983, n. 2493).

Pertanto, mentre correttamente la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, non altrettanto correttamente la medesima Corte ha ritenuto non sussistente la necessità di procedere al rinnovo dell’istruttoria e ha deciso la causa allo stato degli atti, atteso che la già ritenuta – da parte della Corte di appello situazione di conflitto di interessi si è determinata con la costituzione dei convenuti in primo grado con un unico difensore, con conseguente nullità di ogni attività processuale successiva, in quanto posta in essere in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito che ha impedito alle predette parti di esercitare le prerogative processuali, peraltro specificamente indicate nel motivo all’esame (v. ricorso p. 10) e, pertanto, ne avrebbe dovuto essere ordinata, per quanto possibile, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., u.c., la rinnovazione a norma dell’art. 356 c.p.c..

2. Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso resta assorbito l’esame del secondo motivo, espressamente proposto in via subordinata.

3. Conclusivamente, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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