Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19262 del 02/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 02/08/2017, (ud. 21/03/2017, dep.02/08/2017),  n. 19262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28701-2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 536/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/06/2012 R.G.N. 827/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 12.6.2012 la Corte di Appello di L’Aquila ha accolto solo parzialmente l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva dichiarato il diritto di Filomena S. a vedersi riconoscere, ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, l’anzianità di servizio maturata in qualità di docente con contratti a termine e aveva pronunciato condanna generica del Ministero al pagamento delle differenze dovute, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;

che la Corte territoriale ha riformato il solo capo della sentenza relativo agli accessori del credito, limitando la condanna generica agli interessi legali;

che avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, articolato in più punti, al quale S.F. non ha opposto difese, rimanendo intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’unico motivo di ricorso, nel denunciare plurime disposizioni di legge (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6; D.L. n. 70 del 2011, art. 9; la L. n. 124 del 1999, art. 4; il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526) nonchè della direttiva 1999/70/CE, assume che i supplenti della scuola, legittimamente assunti sulla base di una disciplina speciale conforme alla direttiva europea, non sono comparabili ai dipendenti di ruolo, in quanto sottoscrivono ogni anno un nuovo contratto del tutto autonomo rispetto al precedente;

che la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che ” nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che la Corte territoriale non ha affrontato il tema della spettanza degli scatti anzianità la L. n. 312 del 1980, ex art. 53, perchè ha dato atto delle difese della appellata la quale, nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto di avere richiesto l’applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè la S. è rimasta intimata;

che non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA