Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19261 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. III, 22/09/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16577/2009 proposto da:

ZURICH INSURANCE COMPANY SA ASSICURAZIONI RAPPRESENTANZA GENERALE PER

L’ITALIA (OMISSIS) in persona del Procuratore Dott. G.

P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI 27,

presso lo studio dell’Avvocato PIERI NERLI GIOVANNI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATTANEO DANIELE giusto

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

GRUPPO BOSONI S.P.A. in persona del legale rappresentante Vice

Presidente del C.d.A Consigliere Delegato Sig. B.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 21, presso lo

studio dell’avvocato GRAMAZIO Giovanni, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE OMAR BOSIO giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 220/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/02/2009 R.G.N. 1575/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/07/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato PIERI NERLI GIOVANNI;

udito l’Avvocato GRAMAZIO GIOVANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 23 aprile – 24 maggio 2004 il Tribunale di Brescia accolse la domanda di accertamento negative proposta dalla Zurich S.A. (ora Zurich Insurance Company S.A.)e dichiarando che, a seguito della corresponsione di L. 25.000.000 quale indennizzo dei danni conseguenti ad una grandinata, l’assicuratrice null’altro doveva al Gruppo Bossoni S.p.A. in forza della polizza stipulata tra le parti.

Con sentenza in data 2 aprile 2008 – 18 febbraio 2009 la Corte d’Appello di Brescia, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda di accertamento negativo della assicuratrice.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la locuzione “rischio singolo” contenuta nelle condizioni generali di polizza e quella “singolo rischio” contenuta nell’appendice aggiuntiva manifestavano la comune volontà della parti di adattare il contenuto della polizza al particolare oggetto assicurato, ampliando la copertura assicurativa; la precedente polizza inter partes aveva contenuto identico e tuttavia la Zurich aveva risarcito l’importo di L. 39.000.000 al Gruppo Bossoni, per il danno ad una pluralità di vetture posteggiate nel cortile della concessionaria, in tal modo superando il massimale di L. 25.000,000; la polizza in vigore voleva coprire “specificamente ed in maniera significativa” il già patito danno da grandine delle vetture allocate nel piazzale aziendale;

occorreva considerare anche il raffronto tra entità del premio, danno assicurato e danno indennizzato.

Avverso la suddetta sentenza la Zurich Insurance ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

Il Gruppo Bossoni ha resistito con controricorso.

La Zurich ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Si premette che il ricorso de quo è soggetto, ratione temporis (avuto riguardo alla data di deposito della sentenza impugnata: 18 febbraio 2009), alla disciplina del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c..

Secondo questa norma i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3.1 – Il primo motivo denuncia non corretto ricorso al criterio di cui alla norma ex art. 1370 c.c., in contrasto con la norma di cui all’art. 1362 c.c., a fronte del dato letterale contrattuale chiaro e non suscettibile di ingenerare dubbi.

La censura in realtà attiene all’interpretazione dei dati contrattuali, attività riservata alla competenza del giudice di merito.

Giova premettere che è orientamento giurisprudenziale costante (confronta, per tutte, Cass. 4849 del 2006; Cass. n. 15381 del 2004) che, in tema di ermeneutica contrattuale:, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., e segg.. Nell’ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l’onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all’uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.

Tale orientamento è stato totalmente condiviso e applicato da questa stessa sezione che, infatti, ha ripetutamente affermato (Cass. Sez. 3^, n. 18735 del 2003; Cass. Sez. 3^, n. 17427 del 2003) che l’interpretazione della volontà della partì in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione.

Anzi, questa sezione ha ulteriormente precisato (Cass. Sez. 3^, n. 15279 del 2003) che il ricorrente per Cassazione che censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice del merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura.

La Corte territoriale ha scrupolosamente esaminato il significato letterale delle clausole contrattuali ed ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto necessario indagare la comune volontà delle parti e il comportamento da esse tenuto.

Ma, soprattutto, il motivo in esame non contiene in nessuna sua parte un quesito di diritto fondato sulle norme indicate che sia, nel contempo, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata.

In realtà solo alla fine dei sette motivi di ricorso la Zurich ha formulato un unico, onnicomprensivo quesito, in tal modo frustrando palesemente le finalità perseguite dalla norma di riferimento (art. 366-bis c.p.c.), 3.2 Il secondo motivo lamenta mancato rispetto del significato del termine “rischio” o “singolo rischio”; non corretta valutazione dell’esistenza della volontà di entrambe: le parti di attribuire a dette espressioni un significato convenzionale alternativo, differente rispetto al dato letterale; mancato rispetto del principio di sussidiariatà nell’applicazione delle norme di cui agli artt. 1366-1371.

Utilizzando una tecnica censoria inusuale, la ricorrente non specifica mai, nella rubrica di ciascun motivo, il necessario riferimento alle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dall’art. 360 c.p.c.. Ne discende che, come nel motivo in esame, risulta opinabile stabilire se la censura riguardi violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero vizi di motivazione oppure entrambi.

In ogni caso valgono le considerazioni precedentemente svolte sia in ordine al contenuto di merito delle argomentazioni, sia al mancato rispetto dell’art. 366 bis c.p.c..

3.3 Le medesime considerazioni valgono per il terzo motivo, che ipotizza non corretta analisi del significato giuridico del termine rischio rispetto alla realtà economica, al quarto motivo, che adduce non corretto utilizzo dei criteri interpretativi legali rispetto e con riguardo a precedenti fattuali, al quinto motivo, che lamenta non corretta interpretazione, alla luce delle norme di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., del termine “rischio” e “singolo rischio” rispetto all’uso voluto dal legislatore e dalla giurisprudenza, anche ove si utilizzi il criterio sistematico, del sesto motivo, secondo cui la motivazione violerebbe il principio di cui all’art. 1363 c.c., perchè proprio utilizzando il criterio d cui a detto articolo, richiamato dalla controparte in atti, era ed è illogico ipotizzare che mentre, ovunque, rischio significa evento, per le sole grandinate esso significhi veicolo e del settimo motivo che denuncia interpretazione non corretta che viola, indirettamente, anche il principio di cui all’art. 1898 c.c., in tema di aggravamento del rischio.

3.4 I sette motivi sopra menzionati, tutti intrinsecamente inammissibili per la palese violazione dell’art. 366 bis c.p.c., e per la inappropriata formulazione della rubrica, trattano sostanzialmente i medesimi concetti, sia pure sotto profili e angolature diverse e mirano ad una diversa interpretazione delle clausole contrattuali non considerando che la sentenza impugnata, condivisibile o meno che sia nel contenuto decisorio, ha compiutamente esaminato la vicenda, facendo ricorso ai consueti criteri ermeneutici e spiegando razionalmente le ragioni delle proprie scelte.

4. – Pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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