Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19261 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 19261 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA
sul ricorso 26078-2013 proposto da:
RECANO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CALVI DELL’UMBRIA 9, presso lo studio dell’avvocato
FULVIO BALDACCI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LEONARDO TERZULLI;
– ricorrente contro
SGARAMELLA MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE ANICIO GALLO 150, presso lo studio dell’avvocato
TOTA GABRIELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato
TOTA GIUSEPPE;
– controricorrente – incidentale –

Data pubblicazione: 19/07/2018

avverso il provvedimento n. 1020/2013 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 27/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso principale, per l’assorbimento del
primo motivo e per l’accoglimento del secondo motivo
del ricorso incidentale.

Generale DOTT. ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per il

Fatto
Con sentenza in data 17 giugno 2008 il Tribunale di Trani, sezione
distaccata di Andria, rigettava la domanda proposta da Michele
Sgaramella nei confronti di Michele Regano, diretta ad accertare
l’estinzione – a seguito del deposito presso l’Agenzia di Adria della
banca CREDEM, in data 31 marzo 2016, della somma di 67.139,92 euro,

oggetto dell’offerta reale da lui fatta al Regano il 6 febbraio 2006 e dallo
stesso rifiutata – dell’obbligazione relativa al pagamento della somma di
lire 176.500.000 (corrispondente al saldo del prezzo di un fabbricato da
lui promesso in vendita al Regano) cui il medesimo Tribunale aveva
condizionato il trasferimento ex art. 2932 c.c., in suo favore, del suddetto
immobile, nonché per ottenere la condanna del convenuto al rilascio
dell’immobile medesimo.
Il primo giudice rilevava che la somma offerta dallo Sgaramella non
corrispondeva all’importo di 176.500.000 ( pari ad euro 91.154,64) cui,
con la sentenza n.1482/2000, passata in giudicato, era stato subordinato il
trasferimento ex art. 2932 c.c., e la differenza non era giustificata dai
crediti che questi vantava nei confronti del Regano, se non altro perché
gli stessi erano comprensivi della somma di 11.698,00 curo, che il
Regano era stato condannato a pagare al difensore dello Sgaramella,
quale distrattario, per le spese della causa conclusasi con la citata
sentenza 1482/2000.
La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza pubblicata il 27 agosto 2013,
in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato che in data 24
aprile si era avverata la condizione cui il Tribunale di Trani aveva
subordinato il trasferimento dell’immobile in favore dello Sgaramella e
condannava il Regano al rimborso delle spese del doppio grado di
giudizio.

1

La Corte territoriale, escluso che il credito per spese legali distratte in
favore del difensore dello Sgaramella fosse un credito di quest’ultimo e
non del suo legale, rilevava tuttavia che il Regano ,ritirando la somma di
67.139,92 euro ( depositata in banca a suo nome) oggetto dell’offerta
reale a lui fatta dallo Sgaramella e da lui precedentemente rifiutata, aveva
accettato il deposito, in tal modo liberando lo Sagaramella

dall’obbligazione relativa al pagamento della somma di lire 176.500.000,
cui il Tribunale di Trani, con la sentenza n.148212000, aveva
condizionato il trasferimento in suo favore.
Per la cassazione di detta sentenza, propone ricorso, con un solo motivo,
il Regano.
Lo Sgaramella resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso
incidentale, articolato su due motivi.
Con ordinanza interlocutoria, resa all’esito della precedente adunanza in
camera di consiglio del 10 novembre 2017, il Collegio, visti gli artt. 375
e 380 bis comma 1 cpc, ritenuto che il ricorso poneva una questione di
diritto di particolare rilevanza, avuto riguardo alle condizioni cui, nel
deposito successivo all’offerta reale, è subordinato il verificarsi della
liberazione del debitore, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica
udienza per la trattazione del ricorso.
Considerato in diritto
Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1210
comma 2 c.c., in relazione all’art. 360 n.3) il ricorrente in via principale
sostiene che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che il ritiro della
somma depositata in banca integri accettazione del deposito, idoneo a
liberare il debitore dalla sua obbligazione.
Deduce, inoltre, che l’offerta era invalida, in quanto non comprendeva
l’intera son-mia (91.154,64 euro) al cui pagamento il debitore Sgaramella
era obbligato: la Corte d’Appello non poteva considerare accettato il

2

deposito per il solo fatto che il promittente venditore aveva ritirato, in
data 24 aprile 2006, la parziale somma depositata, senza tener conto del
rifiuto dell’offerta, manifestato mediante la dichiarazione raccolta
dall’ufficiale giudiziario.
Il motivo è infondato.
Conviene premettere che l’offerta reale ex art. 1208 c.c. ed il deposito ex

art 1210 c.c., ancorchè inseriti nel medesimo procedimento (di
liberazione del debitore), possiedono distinti requisiti di validità e
producono effetti diversi.
E’ pertanto irrilevante, ai fini della validità del deposito e dell’efficacia
liberatoria della sua accettazione, sia la dedotta invalidità dell’ offerta, ai
sensi dell’art.1208 comma 1 n.3) c.c. , che il suo rifiuto da parte del
creditore, rifiuto che costituisce anzi il presupposto per la fase
successiva, costituita appunto dal deposito di cui all’art. 1210 c.c.
Va dunque disattesa la prospettazione del ricorrente, secondo cui il suo
precedente rifiuto dell’offerta, si sarebbe riverberato sulla successiva fase
del deposito.
Ciò premesso, deve senz’altro rilevarsi la natura negoziale
dell’accettazione del deposito da parte del creditore, che costituisce
modalità di liberazione del debitore alternativa rispetto alla “convalida”
ed è unicamente subordinata a requisiti di validità e capacità
(dell’accettante) propri degli atti negoziali.
Essa va dunque tenuta distinta dall’accettazione della prestazione al di
fuori del procedimento di liberazione coattiva del debitore, che, al
contrario, non ha natura negoziale: l’accettazione di un pagamento
parziale, ex art. 1181 c.c., in assenza di espressa dichiarazione
“liberatoria”, non comporta pertanto rinunzia al credito o rimessione del
debito (Cass. 5363/1997; 14573/2007) e dunque non fa perdere al
creditore il diritto di pretendere l’intero.

3

Nel caso del procedimento di liberazione coattiva del debitore, al
contrario, l’accettazione del deposito, secondo l’espressa previsione
dell’art. 1210 c.c., ha effetto liberatorio, con efficacia retroattiva ( alla
data del deposito stesso) e determina l’estinzione dell’obbligazione, con
effetto assimilabile a quello della datio in solutum.
Da ciò consegue che, una volta intervenuta l’accettazione del deposito ex

art. 1210 comma 2 c.c., non vi è luogo ad alcuna valutazione sulla
congruità della prestazione ( nel caso in esame la somma di denaro)
depositata ed accettata e la stessa non può più essere messa in
discussione sotto il profilo dell’esattezza dell’adempimento.
Orbene, l’accettazione del deposito, secondo i principi generali in
materia negoziale, può essere espressa o tacita.
In particolare, il ritiro da parte del creditore della somma depositata,
senza sollevare alcuna riserva, considerato lo specifico contesto in cui
tale comportamento si inserisce, vale a dire il procedimento preordinato
alla liberazione del debitore, integra, ad avviso del collegio, un
comportamento concludente, implicante accettazione a nulla rilevando il
pregresso rifiuto dell’offerta, che, come si è avuto occasione di rilevare,
costituisce lo stesso antecedente del successivo deposito.
Se infatti, nel caso di accettazione di un pagamento parziale, o di una
prestazione parziale o ritardata, il silenzio del creditore non può essere
inteso come adesione alla volontà del debitore, quando pure quest’ultimo
lo effettui a titolo di saldo del maggior importo preteso dal primo (in tal
senso, Cass. 5363/1997), ben diversa è la rilevanza del ritiro, da parte del
creditore, della somma depositata ai sensi dell’art. 1210 comma 1 c.c.: in
tal caso il ritiro della somma non configura, infatti, mera accettazione di
una prestazione parziale, ma accettazione del deposito, con i conseguenti
effetti liberatori di cui all’art.1210 comma 2 c.c.

4

Se dunque, in caso di accettazione della prestazione parziale il silenzio
del creditore non assume valore negoziale e non può intendersi come
adesione alla volontà del debitore, nè determina estinzione dell’intera
obbligazione, il ritiro della somma depositata ex art. 1210 c.c., senza
alcuna contraria dichiarazione, in quanto si inserisce in un apposito
procedimento disciplinato dalla legge e finalizzato alla liberazione del

debitore integra, come già ritenuto dal giudice di appello, comportamento
concludente di accettazione tacita, in quanto realizza il risultato tipico cui
è preordinato il deposito della somma in favore del creditore: da esso

r

discendono, dunque, gli effetti stabiliti dall’art. 1210 comma 2 c.c.:
il debitore non potrà richiedere indietro la somma depositata e sarà
liberato dalla sua obbligazione.
Non è in contrasto con tale conclusione il precedente di questa Corte,
secondo cui , qualora il creditore, nel ritirare la somma, ne denunci
l’insufficienza rispetto all’importo dovuto, il deposito non ha effetto
liberatorio, se non sottoposto alla procedura di convalida (cosí Cass.
743/1983).
In tale ipotesi, infatti, l’espressa dichiarazione di insufficienza della
somma fatta dal creditore in sede di ritiro della somma, impedisce di
attribuire a tale comportamento efficacia di accettazione tacita.
Nel caso di specie, al contrario, il Regano non formulò alcuna riserva al
momento del ritiro della somma o comunque nella sua immediatezza, e
dichiarò di rifiutare il deposito solo diversi mesi dopo, quando si era già
perfezionato l’effetto estintivo-liberatorio conseguente all’accettazione
tacita del deposito medesimo.
Deve dunque affermarsi che il ritiro senza riserve, da parte del creditore,
della somma depositata nell’ambito del procedimento di liberazione
coattiva del debitore costituisce accettazione tacita del deposito, e

5

determina, ai sensi dell’art. 1210 comma 2 con efficacia ex tunc, l’effetto
liberatorio per il debitore.
Il successivo rifiuto del creditore è dunque inefficace ed inidoneo ad
incidere su una fattispecie estintiva già realizzatasi, cui corrisponde, in
capo al debitore / la preclusione alla ripetizione della somma depositata e
ritirata dal primo.

Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo lo Sgaramella
denuncia la violazione dell’art. 1243 c.c., in relazione all’art. 360 n.3)
cpc, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente

f.,

escluso la legittimità della compensazione legale da lui operata.
Con il secondo motivo si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata
(violazione dell’art. 115 cpc e 2697 c.c. ai sensi dell’ art. 360 nn.3) e 5)
cpc) per avere respinto la domanda di rilascio dell’immobile, ritenendo
che non potesse ritenersi provata la detenzione del bene da parte del
Regano, pur in assenza di contestazione da parte della controparte.
Il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame del primo motivo del
ricorso incidentale.
Il secondo motivo è invece fondato e va accolto.
La Corte territoriale, infatti, pur ritenendo che si fosse avverata la
condizione cui era stato subordinato, ai sensi dell’art. 2932 c.c. il
trasferimento del bene, ha respinto la domanda di rilascio del bene
medesimo, poiché non risultava provato che l’immobile in questione
fosse occupato dal Regano.
Si rileva in contrario che alla luce del contegno processuale tenuto dal
Regano, vale a dire la mancata contestazione della perdurante
occupazione dell’immobile, ed anzi l’ammissione, contenuta negli atti
difensivi (comparsa conclusionale in appello) del mancato rilascio del
bene (giustificato dall’inadempimento dello Sgaramella) , ai sensi
dell’art. 115 cpc comma 1 ult. inciso, l’occupazione del bene da parte del

6

Regano deve ritenersi un fatto non contestato, con conseguente relevatio
dal relativo onere processuale in capo all’odierno ricorrente incidentale,
il quale aveva specificamente e reiteratamente allegato tale situazione di
fatto nel giudizio di primo e secondo grado.
La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto e, considerato che
non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere

dell’immobile.
Quanto alle spese di lite, va confermata la statuizione di condanna del
Regano al rimborso dei due gradi di merito, nella misura stabilita nella

decisa nel merito, con condanna del Regano all’immediato rilascio

i

sentenza impugnata; il Regano va altresí condannato al pagamento delle
spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale.
Dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale.
Accoglie il secondo motivo e, decidendo la causa nel merito, condanna il
Regano all’immediato rilascio del bene immobile oggetto di causa.
Conferma la statuizione sulle spese, relative ai due gradi di merito,
adottata nella sentenza impugnata.
Condanna il ricorrente principale al rimborso allo Sgaramella delle spese
del presente giudizio, che liquida in complessivi 4.200,00 euro, di cui
200,00 euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese
generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente

7

principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Cosí deciso in Roma il 6.3.2018

onano Giudiziario
eria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA