Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19261 del 09/09/2010

Cassazione civile sez. III, 09/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 09/09/2010), n.19261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. PELLEGRINO

ANNA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA (gia’ SAI – Societa’ Assicuratrice Industriale SpA)

giusta fusione per incorporazione della Compagnia “La Fondiaria

Assicurazioni SpA” nella SAI SpA nella qualita’ di Impresa Designata

dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI

MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende, giusta mandato

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1244/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

21.12.07, depositata il 18/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO

MARINELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 18/3/2008 la Corte d’Appello di Palermo respingeva il gravame interposto dalla sig. D.C.T. nei confronti della sentenza del Tribunale di Termini Imerese di rigetto della domanda di risarcimento dei lamentati danni conseguenti a sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) lungo la strada (OMISSIS), asseritamente per fatto e colpa di autoveicolo rimasto sconosciuto.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la D.C. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la societa’ societa’ FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI s.p.a..

Con UNICO MOTIVO la ricorrente denunzia omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso dovra’ essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366 bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilita’, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si e’ precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso, il motivo con il quale si denunzia vizio di motivazione non reca invero la “chiara indicazione” – nei termini piu’ sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attivita’ esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresi’ carente di autosufficienza.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che essa possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacche’ una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilita’ richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalla ricorrente esposte nella memoria, ove si sostiene l’idoneita’ del formulato motivo di ricorso, atteso che non e’ dato rinvenire nel ricorso alcun “momento di sintesi” attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v. Cass., Sez. Un., 18/6/2008, n. 16528);

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010

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