Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19261 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 07/07/2021), n.19261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14791-2019 proposto da:

S.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DI MAURO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

D.V.D., domi sfiato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati PASSANISI EMANUELE, LONGOMBARDO GIULIA;

– controricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, 60,

presso studio dell’avvocato CAROLI LETIZIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CAROLI ENRICO MARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2333/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 6/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la Fondiaria SAI Assicurazioni S.p.a. e D.V.D. per sentirli condannare al risarcimento dei danni che sosteneva aver subito a causa di un incidente stradale verificatosi in data 21 giugno 2009 in Catania, allorchè, mentre era alla guida del suo motoveicolo, sarebbe stato investito dall’autovettura assicurata con la Fondiaria SAI S.p.a., di proprietà e condotta da D.V.D., il quale, dalla posizione di sosta sul margine destro della strada, si era immesso nel flusso veicolare senza dare la dovuta precedenza e aveva urtato il motoveicolo dell’attore, così determinando la caduta del motoveicolo e del suo conducente, che aveva riportato lesioni gravissime.

I convenuti si costituirono in giudizio contestando la dinamica del sinistro come rappresentata dall’attore e dedussero che si era trattato sinistro “autonomo”, determinato dalla perdita di controllo del mezzo da parte dell’attore a causa dell’alta velocità con cui procedeva.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 3747/2017, rigettò la domanda dell’attore, che condannò al pagamento delle spese di lite nonchè della somma di Euro 13.000,00 in favore di ciascuno dei convenuti, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, c.p.c..

Avverso tale decisione S.A. propose appello, del quale gli appellati, costituitisi, con separate comparse, eccepirono l’inammissibilità.

La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 2293/18, depositata il 6 novembre 2018, dichiarò inammissibile l’appello proposto e condannò l’appellante alle spese di quel grado nonchè al pagamento, in favore di ciascuno degli appellati, dell’importo di Euro 9.515,00, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Avverso la sentenza della. Corte di merito S.A. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, UnipolSai Assicurazioni S.p.a. e D.V.D..

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va rilevata l’inammissibilità del controricorso di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per tardività, essendo stato lo stesso notificato a mezzo pec in data 3 ottobre 2019, ben oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c. (ricorso notificato il 6 maggio 2019).

2. Il primo motivo è così rubricato “Nullità per violazione degli artt. 116,342 e 345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) (in subordine) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. (360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

3. Il secondo motivo è così rubricato “Violazione dell’art. 2054 c.c., comma 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

4. Alla rubrica dei due mezzi segue una unitaria illustrazione degli stessi. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, nel ritenere inammissibile l’appello, avrebbe confermato la sentenza di primoò grado basandosi sul verbale o accertamento redatto dai vigili urbani, sull’errato presupposto che facesse piena prova fino a querela di falso, pur avendo lo Stramon: rappresentato che i vigili urbani non avevano assistito al sinistro na ne avevano ricostruito la dinamica solo attraverso la posizione di quiete assunta dai mezzi coinvolti e che tale verbale avrebbe dovuti:, essere liberamente apprezzato dal giudice come le dichiarazioni 4,:(.stimoniali rese; lamenta “la mancanza di acquisizione” della decisi a “produzione fotografica dei mezzi coinvolti” nel sinistro in que5e.ione da parte della Corte di merito; deduce di aver fornito al giudi;e di appello una consulenza tecnica di parte, che va considerato come. mero atto difensivo, e “delle foto del giorno dell’incidente”, il che non avrebbe dovuto comportare alcuna violazione di legge; sostiene che una prova documentale decisiva può sempre essere assunta e che in base a tale documentazione la Corte di merito avrebbe potuto rifc,rmare la sentenza di primo grado, disponendo una c.t.u. e affermando la responsabilità del conducente dell’auto coinvolta per aver questi violato l’art. 154 C.d.S..

Conclusivamente, il ricorre ite ha rappresentato che, a suo avviso, la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell’obbligo di motivazione in merito ad Lha ricostruzione dei fatti del sinistro diversa da quella fatta dal Giuice di prime cure”.

4.1. Il primo motivo è inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., u.c. in relazione alle censure motivazionali pure proposte nell’illustrazione dello stesso e indicate nella rubrica del mezzo in parola.

Nell’ipotesi di cd. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata ricniesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (si evidenzia che, nella specie, l’atto di citazione in appello è stato notificato so,cessivamente alla sentenza di primo grado pubblicata in data 11 a osto 2017, come risulta dalla sentenza 7, impugnata, v. p. 2), il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 10/03/2014, n. 5528).

Nella specie tale onere non risulta essere stato assolto dal ricorrente.

4.2. Nel resto, il primo motivo è pure inammissibile, in relazione alle doglianze relative alla valutazione del verbale dei vigili urbani, non avendo in alcun modo la Corte territoriale ritenuto tale verbale come costituente piena prova fino a querela di falso ma, confermando la sentenza di primo grado, lo ha liberamente valutato (v. sentenza p. 4) unitamente agli altri elementi probatori, sicchè sul punto il motivo neppure coglie, sostanzialmente, la ratio decidendi.

Quanto poi alla consulenza di parte, effettivamente la medesima costituisce mero atto difensivo (Cass. 6/08/2015, n. 16552) ma va evidenziato che la Corte territoriale ha negato non la produzione della stessa ma soltanto delle foto allegate “in spregio del divieto di cui all’art. 345 c.p.c.”. Al riguardo quella Corte ha correttamente deciso, dovendosi nella specie farsi applicazione dell’art. 345 c.p.c. nella sua formulazione di cui alla novella del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), che si applica nel caso di sentenza pubblicata dopo l’11 settembre 2012, evidenziandosi che, nella specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 11 agosto 2017 (v. sentenza impugnata in questa sede, p. 2) e che non assume rilevanza l’indispensabilità dei nuovi mezzi di prova, ferma, per la parte, la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, il che neppure è stato dedotto nella specie; pertanto le doglianze proposte a tale ultimo proposito sono infondate (Cass. 14/03/2017, n. 6590; Cass. 9711/2017, n. 26522).

5. Con riferimento al secondo motivo, si evidenzia che la doglianza indicata in rubrica neppure risulta specificamente illustrata ed è inammissibile alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., sez. un., 28/10/2020, n. 23745).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di D.V.D..

Non vanno liquidate le spese in favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.a., stante la rilevata inammissibilità per tardività del suo controricorso.

8. Non si ravvisa la ricorrenza dei presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., chiesta dalla parte controricorrente.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di D.V.D., in Euro 4.850,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura tdel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesti Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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